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Vicenda Banca della Svizzera italiana. Chiarimenti e misure per evitare che simili situazioni abbiano a ripetersi e affinché a pagare siano i diretti responsabili

16.3361 · Interpellanza · 2016-05-31

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La grave vicenda della Banca della Svizzera italiana (BSI) solleva numerosi interrogativi che richiedono una risposta politica. Chiedo quindi al Consiglio federale:

a. È legittimo chiedersi se la vicenda BSI non possa essere un indizio che una parte della piazza finanziaria ticinese si sia orientata verso attività rischiose e poco trasparenti, anche a seguito del superamento del segreto bancario e delle difficoltà con il mercato italiano, attività che danneggiano la reputazione dell'intero settore. Come valuta il Consiglio federale questa situazione? La FINMA ha intrapreso misure e controlli particolari per valutarne l'esposizione e i rischi?

b. In caso affermativo, quando si è resa conto la FINMA che, oltre a BSI, altre banche sulla piazza ticinese e svizzera hanno avuto dei comportamenti punibili secondo la legislazione elvetica e/o quella di uno o più paesi stranieri?

c. Quali sono stati gli accertamenti svolti dalla FINMA, in che data e con quale esito per le banche che, oltre a BSI, hanno svolto delle attività punibili secondo la legislazione vigente in Svizzera o all'estero?

d. Considerando le informazioni di cui dispone la FINMA, il Consiglio federale ritiene plausibile che EFG International riprenderà e conserverà le attività di BSI sulla piazza finanziaria svizzera, nonostante la parziale ridondanza delle attività e del personale ora impiegato in uno di questi due istituti bancari?

e. Che cosa intende fare il Consiglio federale, in accordo con il Consiglio di Stato ticinese, per ristabilire la reputazione della piazza finanziaria ticinese e proteggere l'occupazione su questa piazza allo scopo anche di evitare delle conseguenze negative per le finanze pubbliche?

f. Il Consiglio federale ritiene di intervenire per esigere dai diretti responsabili la restituzione dei bonus (o una parte rilevante di essi) versati loro da BSI per gli anni durante i quali si sono svolti i fatti accertati dalla FINMA riguardanti il fondo sovrano malese 1MDB, nonostante l'assenza di basi legali per questa restituzione? In caso affermativo, come ed entro quando intende intervenire a questo proposito?

Stellungnahme des Bundesrates

a. La Svizzera è la più grande piazza finanziaria a livello mondiale per la gestione transfrontaliera di patrimoni di clienti privati. In questo settore è attiva anche la piazza finanziaria ticinese. Negli ultimi anni tali attività sono state dislocate sempre più spesso verso nuovi e lontani mercati. In tal modo è ulteriormente aumentato il rischio di riciclaggio di denaro, cui gli istituti finanziari attivi nella gestione patrimoniale internazionale sono per forza di cose maggiormente esposti. La FINMA ha tenuto conto di questa evoluzione nella sua attività di vigilanza. Per quanto concerne i rischi contemplati dalla legge sul riciclaggio di denaro, la FINMA suddivide tutte le banche assoggettate alla vigilanza in categorie sulla base di un grado di rischio basso, medio ed elevato. Tale suddivisione permette di misurare anche il grado di intensità della vigilanza in materia di riciclaggio di denaro. La classificazione di un istituto dipende dal rispetto di alcuni criteri di rischio e dall'adozione di eventuali misure volte a controllare e a ridurre i rischi. Gli istituti che secondo questa analisi presentano un rischio elevato di riciclaggio di denaro sono assoggettati a una vigilanza più intensa da parte della FINMA.

b. Negli scorsi anni vi erano indizi che lasciavano intendere un coinvolgimento di banche svizzere nei casi di corruzione riguardanti il fondo sovrano malese 1MDB e il gruppo petrolifero brasiliano Petrobras. La FINMA ha pertanto avviato accertamenti preliminari, che in seguito ha gradualmente intensificato ed esteso ad altri istituti.

c. In riferimento alle relazioni d'affari e alle transazioni nei casi di corruzione riguardanti il fondo sovrano malese 1MDB e Petrobras, la FINMA ha svolto accertamenti presso oltre venti banche svizzere per presunta violazione della legislazione in materia di riciclaggio di denaro. Oltre che contro la Banca della Svizzera italiana (BSI), la FINMA ha avviato un procedimento contro sei altre banche. Dopo la conclusione dei procedimenti tutt'ora in corso, la FINMA deciderà se, conformemente al diritto vigente, sarà opportuno informare il pubblico al riguardo. Inoltre la FINMA rende conto dei procedimenti conclusi nel suo rapporto sull'enforcement, sempre senza nominare le parti e le imprese coinvolte.

d. Spetta alle banche coinvolte decidere se per motivi politico-aziendali ha senso riprendere le attività della BSI. La FINMA è responsabile della protezione dei creditori e della vigilanza sul rispetto delle disposizioni del diritto bancario.

e. Come già indicato nella risposta alla domanda a, la FINMA segue anche le attività della piazza finanziaria ticinese in funzione dei rischi e, se opportuno, interviene tempestivamente. Il Consiglio federale non ritiene siano necessarie ulteriori misure.

f. Non esiste alcuna base giuridica che accordi al Consiglio federale la facoltà di confiscare i bonus versati dalle banche. Come è noto, la FINMA ha tuttavia già confiscato alla BSI 95 milioni di franchi per utili conseguiti in modo illecito.

Risposta del Consiglio federale.

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