Lexipedia

16.3369 · Interpellanza · 2016-06-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. In che modo l'articolo 95 capoverso 3 della Costituzione e più in particolare le pertinenti disposizioni dell'ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA) sono state attuate negli statuti delle società quotate in Svizzera?

2. Qual è la percentuale di società che hanno optato per un voto retrospettivo sulle remunerazioni abusive e inversamente per un voto prospettivo degli azionisti? Quale sistema è stato scelto dalle società svizzere quotate in borsa?

3. Come è effettuato il controllo delle indennità vietate secondo gli articoli 20 e 21 OReSA? Esistono meccanismi di controllo? In caso affermativo, quali? In caso negativo, perché no?

4. In che modo il Consiglio federale si assicura che clausole di non concorrenza o mandati di consulenza non vengano simulati per eludere la disposizione sulle indennità vietate e l'articolo 95 capoverso 3 della Costituzione? Analogamente, come si assicura che premi di assunzione, in particolare le indennità volte a coprire gli inconvenienti effettivi, le indennità di rendimento o i premi alla firma (sign-on bonus), non mirino ad eludere le disposizioni dell'articolo 95 capoverso 3 OReSA?

5. Il mancato rispetto delle disposizioni dell'OReSA ha già dato luogo a procedimenti penali ai sensi dell'articolo 24 OReSA? In caso negativo, perché no?

6. Quali effetti produrrà la circolare 2010/1 della FINMA sulle remunerazioni abusive per gli istituti bancari? Di quali mezzi dispone la FINMA per farla rispettare e sanzionare le violazioni?

Begründung

Nel 2015 e nel 2016 numerose grandi società quotate in borsa (tra cui UBS e Credit Suisse) hanno accordato bonus importanti e aumenti di remunerazione di vari milioni di franchi ai membri della direzione e del consiglio d'amministrazione. Molte di queste società, in particolare le grandi banche, hanno tuttavia accumulato importanti perdite, annunciato ristrutturazioni di ampia portata e subito il crollo del valore delle loro azioni.

Ciò solleva numerosi interrogativi relativi all'applicazione dell'articolo 95 capoverso 3 della Costituzione.

Nel 2013 il Popolo svizzero ha accolto l'iniziativa Minder. L'OReSA, adottata nel 2013, accordava un termine di due anni per la sua attuazione. Al fine di incoraggiare una gestione duratura negli istituti bancari, la FINMA ha inoltre recentemente modificato la sua circolare 2010/1 relativa agli standard minimi per i sistemi di remunerazione negli istituti finanziari.

Stellungnahme des Bundesrates

1./3./4. L'attuazione delle disposizioni dell'ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA) negli statuti rientra nella competenza dei consigli d'amministrazione delle società interessate. Essi sono competenti per il rispetto delle prescrizioni legali e responsabili sul piano civile e penale. Spetta peraltro all'ufficio di revisione verificare che le indicazioni riguardanti le indennità siano conformi alla legge e agli statuti. Secondo il diritto svizzero le società non sono sottoposte a una vigilanza generale dello Stato in materia di rispetto del diritto societario. Il Consiglio federale non è pertanto in grado di fornire le informazioni richieste.

2. Il Consiglio federale non dispone di cifre ufficiali relative alle modalità di voto sulle retribuzioni (prospettivo o retrospettivo) scelte dalle società soggette all'OReSA. Secondo studi realizzati dalle fondazioni Ethos (ottobre 2014) e Swipra (giugno 2014 e luglio 2015), la quasi-totalità delle società ha optato per il voto prospettivo sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione. Due terzi circa delle società hanno introdotto un sistema di voto prospettivo per la remunerazione della direzione. Questi studi sono disponibili (in tedesco, francese e inglese) in Internet (www.ethosfund.ch>actualités et publications>publications et rapports>études d'Ethos>études sur le gouvernement d'entreprise; www.swipra.ch>Swipra Publikationen>Analysen der Generalversamlungs-Saisons).

5. Le disposizioni penali dell'OReSA svolgono un ruolo essenzialmente preventivo. Le società quotate in borsa sono inoltre caratterizzate dal professionalismo; destinano risorse importanti al governo d'impresa e alla compliance. Il Consiglio federale si attende dunque che i procedimenti penali per violazione dell'OReSA restino rari. Non esistono tuttavia statistiche federali che suffraghino questo punto di vista. In ogni caso, i media non hanno finora riportato nessun procedimento penale.

6. La circolare 2010/1 della FINMA sulle remunerazioni abusive (www.finma.ch>documentazione>circolari) definisce norme minime per la concezione, l'attuazione e la pubblicazione dei sistemi di remunerazione negli istituti finanziari. Integra le disposizioni del Codice delle obbligazioni e dell'OReSA, nonché le prescrizioni borsistiche in materia di pubblicità delle retribuzioni, senza tuttavia sostituirle. L'ultima modifica della circolare è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Attualmente è in corso una nuova modifica della stessa, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2017. Essa verte in particolare su una limitazione dell'applicazione obbligatoria della circolare 2010/1 alle banche che dispongono di fondi propri minimi superiori a 10 miliardi di franchi, quindi innalza il valore-soglia attualmente fissato a 2 miliardi di franchi. La modifica ridurrà dunque il numero di istituti finanziari tenuti ad attuare la circolare. Non è possibile prevedere gli effetti di questa modifica sulle retribuzioni versate dagli istituti finanziari. Non ci si attendono tuttavia cambiamenti di rilievo.

Risposta del Consiglio federale.