16.3373 · Interpellanza · 2016-06-02
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'esternalizzazione dei servizi pubblici prosegue a un ritmo molto intenso e riguarda tutti i fornitori di tali servizi.
Il controllo dei subappaltatori, del loro operato e delle condizioni che impongono ai dipendenti varia tra i servizi pubblici e non può essere considerato soddisfacente. Nell'ambito del subappalto, l'articolo 5 dell'ordinanza sulle poste non prevede, ad esempio, che i subappaltatori siano tenuti a rispettare le condizioni di lavoro abituali nel settore, a meno che realizzino più della metà della loro cifra d'affari con la Posta; il controllo, in tal caso, è di competenza della Commissione federale delle poste (Postcom).
Chiedo, quindi, al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande relative al subappalto nel settore postale, che comporta un notevole rischio di elusione delle disposizioni vigenti.
1. La Postcom effettua controlli attivi per quanto concerne il rispetto delle condizioni di lavoro abituali da parte dei subappaltatori e, in caso esse non vengano osservate, quali sono le sanzioni? La commissione ha già individuato casi di violazione di tali condizioni?
2. La clausola relativa alla cifra d'affari, ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza sulle poste, non è eccessivamente permissiva, tenuto conto del fatto che i fornitori prestano tendenzialmente un servizio marginale (durante la notte o la domenica) e che le attività che ne fanno parte sono soltanto complementari rispetto alla loro attività principale?
3. Qual è la posizione del Consiglio federale in merito al fatto che il subappalto consente di eludere le disposizioni di legge (ad es. la distribuzione di pacchi la domenica ad opera di terzi, servizio che la Posta non ha il permesso di prestare)?
4. In che modo il Consiglio federale si assicura che vengano rispettati gli obiettivi strategici in materia di qualità e servizio? Di quali sanzioni può avvalersi in caso contrario? Quali sono le conseguenze per il fornitore esterno in caso di violazione di tali obiettivi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo la legge sulle poste, i subappaltatori di servizi postali non sono soggetti all'obbligo di notifica poiché non offrono servizi a proprio nome. Siccome il legislatore intendeva tuttavia garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore anche da parte dei subappaltatori, i fornitori di servizi postali devono convenire per scritto con i subappaltatori che realizzano più del 50 per cento della propria cifra d'affari annua con i servizi postali che le condizioni di lavoro abituali nel settore vengono rispettate per tutto il personale.
La Commissione federale delle poste (Postcom) è incaricata di vigilare sul rispetto di questa disposizione. Se dal rapporto annuale dei fornitori dei servizi postali soggetti all'obbligo di notifica emerge che questi non hanno effettuato sufficienti controlli presso i propri subappaltatori, che sono poi risultati non rispettare le condizioni di lavoro abituali nel settore, la Postcom può prendere misure appropriate nei confronti dei fornitori di servizi postali. La commissione non può però sanzionare direttamente le imprese subappaltatrici colpevoli. Secondo informazioni fornite dalla Postcom, ad oggi non vi sono indizi di mancato rispetto, da parte di subappaltatori, delle condizioni di lavoro abituali per il settore.
2. L'aliquota percentuale in questione è stata fissata a un minimo del 50 per cento poiché la fornitura di servizi postali deve rappresentare una parte consistente della cifra d'affari; altrimenti ogni impresa che offre anche servizi postali per conto di un fornitore di servizi postali sarebbe automaticamente soggetta, con la totalità del proprio personale, alle condizioni di lavoro del mercato postale (p. es. le FFS, che offrono servizi postali presso alcuni sportelli). Il Consiglio federale parte dal presupposto che i dipendenti di imprese subappaltatrici che realizzano meno del 50 per cento della cifra d'affari annua con i servizi postali sono soggetti alle condizioni di lavoro abituali del settore in cui queste imprese svolgono la propria attività principale.
3. I fornitori di servizi postali sono imprese che si occupano, a titolo professionale, dell'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali. Non sono tuttavia tenuti a occuparsi personalmente di tutte le fasi intermedie della catena di creazione del valore della Posta. È anzi possibile incaricare terzi di completare le singole fasi o persino l'intero processo, a condizione che i fornitori di servizi postali gestiscano ciascun elemento della catena di creazione del valore e se ne assumano la responsabilità.
Il divieto di lavoro notturno e di lavoro domenicale si applica in linea di principio a tutte le imprese, e per derogarvi occorre un'autorizzazione.
L'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro contiene all'articolo 30a una disposizione speciale relativa ai fornitori di servizi postali in base alla quale questi ultimi possono, senza autorizzazione ufficiale, impiegare i propri lavoratori integralmente o parzialmente durante la notte o la domenica a condizione che nel corso dell'anno civile gli invii postali corrispondenti a un'offerta del servizio universale rappresentino la parte principale degli invii trattati di notte e la domenica. Il requisito quantitativo per gli invii serve a garantire che un'impresa possa concentrare la sua attività principale sul servizio universale di cui la popolazione non può fare a meno, senza dover smettere di eseguire lavori che esulano dal servizio universale.
Le imprese subappaltatrici che eseguono lavori su incarico della Posta svizzera non rientrano in questa disposizione derogatoria, ma sono soggetti, per lo svolgimento del lavoro notturno e domenicale, all'obbligo di notifica.
4. La legislazione sulle poste obbliga la Posta svizzera ad offrire un servizio universale in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Può collaborare con terzi o affidare parti del suo mandato a società affiliate. Ad ogni modo, conformemente alla legge sulle poste la Posta svizzera è responsabile dell'adempimento delle prescrizioni in materia di qualità. Se queste prescrizioni non dovessero essere sufficientemente adempiute, l'autorità di vigilanza può emanare sanzioni nei confronti della Posta svizzera o della Posta CH. Come indicato nelle risposte 1 e 2, le imprese subappaltatrici non possono essere sanzionate direttamente.
Risposta del Consiglio federale.