Lexipedia

16.3383 · Postulato · 2016-06-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di valutare l'opportunità di obbligare gli organismi vittime di pirateria informatica di dati digitali sotto la loro responsabilità ad avvertire le persone lese affinché possano agire per limitare i danni.

Se i dati non sono stati criptati, un'informazione di questo tipo sarebbe indispensabile in caso di seri danni per le persone: minaccia fisica, finanziaria, identitaria, psicologica.

L'informazione dovrebbe comprendere:

1. l'incidente, la data;

2. il tipo di dati piratati;

3. i rischi corsi;

4. le misure adottate dalla società;

5. le possibilità a disposizione delle persone lese;

6. il nome di una persona di contatto.

L'informazione andrebbe fornita il più tempestivamente possibile senza che ciò interferisca con le indagini volte a individuare gli hacker. Il canale informativo scelto dovrebbe permettere di raggiungere il maggior numero possibile di persone.

La prospettiva del danno d'immagine che l'obbligo di una tale comunicazione genererebbe, potrebbe incentivare gli istituti che raccolgono e ospitano dati ad aumentare la vigilanza sulla sicurezza dei dati di cui sono responsabili.

Begründung

La pirateria di dati è frequente. Attualmente la maggior parte dei casi di pirateria informatica sono tenuti segreti per evitare danni d'immagine.

L'obbligo di comunicazione favorirebbe anche la sensibilizzazione ai rischi di cibercriminalità e la formazione dei dipendenti a comportamenti volti a garantire una sicurezza di base.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.