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16.3387 · Interpellanza · 2016-06-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Ogni invio di fattura mediante posta elettronica costituisce una fattura elettronica ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA)?

2. Quali possibilità alternative alla firma digitale consentono di provare l'invio con successo della fattura?

3. Il Consiglio federale ritiene opportuno elaborare linee direttrici chiare in materia di fatture elettroniche per ovviare alle problematiche relative all'insicurezza e alla burocrazia?

4. In che misura il Consiglio federale intende adeguare la legislazione svizzera in materia di IVA a quella internazionale allo scopo di rafforzare la piazza economica svizzera?

Begründung

Le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) consentono di sostituire l'invio di fatture cartacee con l'invio mediante posta elettronica se sono adempite le seguenti condizioni: prova della provenienza, prova dell'integrità e incontestabilità dell'invio. Secondo la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, una fattura elettronica adempie tali condizioni in modo chiaro unicamente se è corredata di firma digitale. In base al principio della libertà dei mezzi di prova, chi invia una fattura elettronica senza firma digitale ha la possibilità di utilizzare altri mezzi per provare i fatti rilevanti in materia di IVA (ad es. il diritto alla deduzione dell'imposta precedente), ma nella prassi non è chiaro quali mezzi di prova debbano essere utilizzati e neppure se tutte le modalità di invio elettronico di una fattura (ad esempio l'invio di una copia della fattura mediante posta elettronica) costituiscano fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni in materia di IVA. Le imprese devono sopportare tutti i rischi connessi con tali incertezze (ad es. la mancata deduzione dell'imposta precedente) e possono addirittura essere ritenute punibili. Per evitare questo rischio le imprese non possono fare altro che corredare le fattura di firma elettronica, ma i prezzi di questa firma sono talmente elevati da annullare la riduzione dei costi conseguita grazie all'invio mediante posta elettronica. Contrariamente agli obiettivi perseguiti con l'introduzione delle fatture elettroniche, l'invio di fatture e l'esazione dell'IVA sono sempre ancora operazioni costose e complesse. I Paesi limitrofi hanno preso coscienza del problema. In Germania le fatture elettroniche sono conformi alle disposizioni in materia di IVA se le imprese predispongono attraverso una procedura di controllo interna un percorso probatorio affidabile che collega la fattura e la relativa prestazione. L'obbligo di fatto vigente in Svizzera di abbinare sempre fattura elettronica e firma elettronica nuoce pertanto alla nostra piazza economica.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sì. Non appena dati e informazioni vengono trasmessi elettronicamente (ad es. documento PDF inviato per e-mail) si è in presenza di una fattura elettronica.

2. Nell'articolo 81 capoverso 3 della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA è stato introdotto il principio del libero apprezzamento delle prove, per cui l'ammissione di una prova non può più essere fatta dipendere dalla presentazione di determinati mezzi di prova. Dunque è consentito addurre anche altri mezzi di prova. Con tale principio il legislatore intendeva discostarsi consapevolmente dalla regolamentazione rigida sui mezzi di prova e concedere alla prassi un margine di manovra notevolmente maggiore nella valutazione delle circostanze dei singoli casi. L'autenticità (provenienza) e l'integrità delle fatture elettroniche possono essere provate anche adducendo mezzi di prova diversi dalla firma digitale, ad esempio una regolare tenuta dei conti, documenti di ordinazione, bollettini di consegna, passaggi contabili, pagamenti o un sistema di controllo interno (SCI) che crei una tracciabilità affidabile tra la fattura elettronica e la corrispondente fornitura di prestazioni. Il loro valore probatorio va verificato caso per caso (libero apprezzamento delle prove).

3. Sul piano della prassi amministrativa, la libertà dei mezzi di prova non pone alcun problema. In base alle circostanze generali, le fatture elettroniche non firmate - così come le copie cartacee della fattura - vengono accettate senza difficoltà. L'unica condizione è che vi sia una regolare tenuta dei conti. Resta il fatto che non può essere allestito un catalogo dei mezzi di prova esaustivo, poiché ciò sarebbe contrario al principio della libertà dei mezzi di prova sancito dalla legge. Attualmente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) intrattiene colloqui con i rappresentanti dell'economia svizzera per capire come eliminare le incertezze presso le imprese. Entro il 2017 al più tardi l'AFC verificherà le pertinenti direttive dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto e apporterà eventuali adeguamenti.

4. Anche nell'UE l'autenticità e l'integrità delle fatture elettroniche devono essere garantite, ma il requisito della firma digitale è stato abolito. In alternativa, ora la prova può essere fornita attraverso i cosiddetti controlli di gestione in seno all'azienda (equivalenti al SCI). Inoltre nell'UE i requisiti concernenti la fatturazione e il contenuto delle fatture sono ben più rigorosi che in Svizzera. Perciò la normativa svizzera, che oltre allo SCI ammette tutti gli altri mezzi di prova, è tutto sommato più liberale della regolamentazione europea. Al momento il Consiglio federale non intende quindi adeguare la legislazione svizzera alle più severe prescrizioni dell'UE. Del resto si sta andando sempre più verso l'automatizzazione delle procedure fiscali. Inoltre nei prossimi anni l'AFC amplierà la sua offerta di applicazioni nell'ambito del governo elettronico, così da semplificare le procedure fiscali per le imprese. Alla luce di queste considerazioni sarà necessario verificare se e dove, nella procedura fiscale, sia possibile fornire i mezzi di prova richiesti in altro modo rispetto alla firma digitale. A tutt'oggi questo non è ancora valutabile in maniera esaustiva.

Risposta del Consiglio federale.