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Distorsione del mercato a causa dell'ineguale trattamento di veicoli nel quadro delle prescrizioni sulle emissioni di CO2

16.3411 · Interpellanza · 2016-06-09

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Al momento dell'introduzione delle prescrizioni europee sulle emissioni di CO2, i produttori europei che immatricolano meno di 300 000 veicoli all'anno sono stati sgravati notevolmente grazie alla concessione di obiettivi per produttori di nicchia e produttori di piccole serie. Simili obiettivi speciali vengono concessi ai produttori che fanno esaminare il proprio veicolo in uno Stato dell'UE e chiedono la cosiddetta approvazione generale CE. Coloro che non distribuiscono i propri prodotti in seno all'UE attraverso una propria catena di distribuzione rinunciano a questa costosa procedura ma, visto l'esiguo numero di veicoli distribuiti, non sono soggetti alla tassa sul CO2.

Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 applicate in Svizzera, invece, non fanno questo distinguo. Così, anche i veicoli sprovvisti dell'approvazione generale CE, in Svizzera vengono tassati integralmente e privati della possibilità di chiedere la concessione di un obiettivo speciale.

Conseguenza ne è che questi veicoli vengono tassati ingiustamente e integralmente, cosa che costituisce un notevole ostacolo tecnico al commercio e comporta una distorsione del mercato.

Nella sua risposta all'interpellanza 14.3787, il Consiglio federale aveva ammesso questa disparità di trattamento, dichiarando tuttavia di non voler intervenire poiché "la problematica si limita a un numero ristretto di veicoli ad elevate emissioni, che dovrebbe ulteriormente diminuire in futuro".

Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Ritiene accettabile un trattamento ineguale qualora esso riguardi soggettivamente soltanto un numero "esiguo" di casi ma possa essere eliminato in modo semplice?

2. Effettivamente il numero di veicoli ad elevate emissioni è destinato a diminuire. La disparità di trattamento tuttavia rimane, in quanto anche i valori obiettivo diminuiranno ulteriormente in futuro. Quali misure adotterà il collegio per ovviare a tale disparità?

3. La disparità di trattamento dei prodotti mina la competitività. Qual è il parere della Commissione della concorrenza a riguardo?

4. La disparità di trattamento fa lievitare i costi e contribuisce a mantenere molto alto il livello dei prezzi in Svizzera. Qual è il parere del Sorvegliante dei prezzi a riguardo?

5. Il Consiglio federale intende adoperarsi affinché questa disparità venga eliminata grazie alla concessione di obiettivi speciali applicati in Svizzera, o escludendo i veicoli svizzeri dal campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 (analogamente a quanto avviene in seno all'UE)?

Stellungnahme des Bundesrates

Per soddisfare gli obiettivi climatici fissati dal Consiglio federale servono soprattutto meccanismi di incentivazione efficaci atti a ridurre le emissioni di gas serra prodotte in Svizzera. A tal fine occorre ad esempio continuare a inasprire le prescrizioni sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili.

Da luglio 2012 si applicano in Svizzera prescrizioni sulle emissioni di CO2 riprese in massima parte da norme analoghe in vigore nell'UE. A partire dal 2015, le emissioni delle automobili nuove non devono superare in media i 130 grammi CO2 per chilometro. L'importatore che non rispetta questo obiettivo è tenuto a pagare una sanzione, il cui ammontare è commisurato alle emissioni di CO2 dei suoi veicoli immatricolati. Diversamente dalla prassi dell'UE, in Svizzera la normativa si applica alla flotta degli importatori e non a quella dei produttori di automobili. Pertanto, anche i veicoli sprovvisti della cosiddetta approvazione generale CE sono soggetti all'ordinanza sul CO2. Tra i veicoli interessati, che non dispongono di tale approvazione, si annoverano principalmente modelli americani di grossa cilindrata, le cui quote di mercato negli scorsi anni si aggiravano attorno allo 0,3 a 0,5 per cento.

1./2. Dal momento che le prescrizioni sulle emissioni di CO2 applicate in Svizzera interessano ogni automobile di nuova immatricolazione, tutti i veicoli importati nel nostro Paese vengono trattati alla stessa stregua. Esonerare i veicoli a elevate emissioni dall'obbligo di ridurre il CO2, significherebbe disattendere gli obiettivi della nostra politica climatica.

Come già illustrato nella risposta all'interpellanza Giezendanner 14.3787, "Tassa sul CO2 per i veicoli importati", la questione di come trattare i veicoli sprovvisti dell'approvazione generale CE nell'ambito delle prescrizioni svizzere sulle emissioni di CO2è stata affrontata nel quadro della revisione parziale dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711). A tale riguardo, il Consiglio federale ha deciso che anche questi veicoli debbano sottostare agli obiettivi ordinari di emissione di CO2. Si è voluto evitare di attribuire obiettivi speciali a livello svizzero perché in tal modo si sarebbero verificate delle disparità di trattamento all'interno del Paese.

Inoltre, in sede di attuazione risulta che i modelli americani sprovvisti dell'approvazione del tipo CE importati parallelamente e direttamente vengono conteggiati esclusivamente nel quadro delle flotte dei grandi importatori, incluse le borse del CO2. Le emissioni di CO2, in parte elevate, dei modelli in questione vengono così compensate da quelle dei veicoli più efficienti. Sinora per le automobili americane sprovviste dell'approvazione generale CE non sono state pagate sanzioni per singoli veicoli.

Vista la notevole importanza della riduzione delle emissioni di CO2, della flessibilità di cui gode il settore (es.: raggruppamenti/pooling, borse del CO2), della possibilità di costituire raggruppamenti di emissioni, e considerata la prassi attuativa osservata, il Consiglio federale non ritiene giustificato derogare all'attuale normativa.

3. A giudizio della Commissione della concorrenza (COMCO), nell'ottica del diritto della concorrenza le importazioni parallele e dirette vanno esplicitamente incentivate; occorre pertanto evitare di ostacolarle con le prescrizioni sulle emissioni di CO2. Vista la possibilità di costituire raggruppamenti di emissioni, e considerato che i veicoli sprovvisti dell'approvazione generale CE, oggetto dell'interpellanza, oggi vengono importati quasi esclusivamente da grandi importatori autorizzati a creare dei pool, il Consiglio federale ritiene che le richieste dalla COMCO siano prese in considerazione in misura sufficiente.

4. Al momento dell'introduzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 il Sorvegliante dei prezzi, nel suo rapporto "Franco forte e prezzi" del 2012 ha espresso il timore che tali prescrizioni potrebbero rendere più difficoltosa l'importazione parallela e diretta delle automobili. A suo giudizio l'obiettivo fissato dai politici verrebbe inoltre raggiunto nel modo più efficiente per tutti i veicoli importati allestendo un conteggio individuale (senza raggruppamento/pooling). Il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste nel definire le prescrizioni e la prassi di attuazione, anche se il conteggio della flotta di veicoli non era oggetto di discussione al momento di introdurre le prescrizioni sulle emissioni di CO2. Attualmente, più del 90 per cento delle importazioni parallele è effettuato da grandi importatori. Questi ultimi approfittano, alla stregua di un importatore generale, della possibilità di allestire dei conteggi di flotta. Gli importatori diretti privati hanno inoltre accesso alle cosiddette borse del CO2.

5. Considerata la situazione attuale il Consiglio federale non ritiene opportuno, a livello nazionale, definire obiettivi distinti per piccoli costruttori e costruttori di nicchia, oppure escludere i veicoli prodotti da questi ultimi dal campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2. Tutti i costruttori hanno tuttavia la possibilità di richiedere per i propri veicoli un'autorizzazione generale CE e di chiedere alla Commissione europea obiettivi di nicchia e per piccoli produttori.

Risposta del Consiglio federale.