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16.3432 · Mozione · 2016-06-15

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la procedura di ripartizione dei 200 seggi del Consiglio nazionale fra i cantoni in modo che, nel calcolare la popolazione residente permanente, sia considerata esclusivamente quella parte di popolazione cui spettano i diritti politici in materia federale. Secondo l'articolo 136 della Costituzione federale si tratta esclusivamente delle persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali.

Begründung

La ripartizione dei 200 seggi del Consiglio nazionale fra i cantoni ha luogo attualmente sulla base della popolazione residente permanente ai sensi dell'articolo 2 lettera d dell'ordinanza sul censimento federale della popolazione.Attualmente, oltre alle persone di nazionalità svizzera notificate in Svizzera, sono conteggiati anche i cittadini stranieri che dispongono di un permesso di dimora o di domicilio di almeno dodici mesi o permessi per dimoranti temporanei per una durata di dimora cumulata di almeno dodici mesi. Sono inoltre conteggiati i richiedenti l'asilo con una durata di dimora complessiva di almeno dodici mesi.Per la ripartizione dei 200 seggi del Consiglio nazionale fra i cantoni si dovrebbe considerare unicamente quella parte di popolazione alla quale spettano i diritti politici in materia federale. Secondo l'articolo 136 della Costituzione federale si tratta a questo riguardo esclusivamente di tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Queste persone possono partecipare all'elezione del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.A seconda della definizione di popolazione determinante, la ripartizione dei 200 seggi del Consiglio nazionale fra i cantoni può subire sensibili variazioni. Oggi traggono profitto dall'attuale modalità di calcolo soprattutto i cantoni con una quota elevata di stranieri rispetto a quelli con una quota esigua. In caso di ripartizione dei seggi basata sugli aventi diritto di voto (inclusi gli stranieri aventi diritto di voto) il cantone di Zurigo perderebbe un seggio, i cantoni di Vaud e di Ginevra perderebbero entrambi due seggi, il cantone di Berna ne perderebbe tre e i cantoni di Soletta e di Appenzello Esterno ne guadagnerebbero invece uno ciascuno.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Costituzione federale (RS 101) sancisce che i seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i cantoni proporzionalmente alla loro popolazione (art. 149 cpv. 4). Questa normativa è in vigore dal 1848. Da allora popolo e cantoni si sono espressi più volte in merito e anche il Parlamento si è occupato a più riprese di questo tema (cfr. da ultimo mozione 13.3055), attenendosi al principio secondo cui la base per la ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale tra i cantoni dev'essere costituita dalla popolazione.Il Consiglio federale è altresì convinto che l'attuale base di calcolo raccolga ampi consensi, come già espresso nella sua risposta all'interrogazione Zuberbühler 16.1008, "Ripartizione dei 200 seggi del Consiglio nazionale fra i cantoni". Venti cantoni impiegano infatti la popolazione quale base di calcolo per la ripartizione dei seggi fra i circondari elettorali nell'elezione dei loro Parlamenti cantonali. In tre cantoni (Uri, Grigioni e Vallese) la base per la ripartizione dei seggi è costituita dalla popolazione svizzera e solo in un cantone dagli aventi diritto di voto (Basilea Campagna). In due cantoni (Ticino e Ginevra) non ha luogo alcuna ripartizione dei seggi (circondario a elezione uninominale).Se in futuro si dovessero impiegare solo gli aventi diritto di voto quale base per la ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale, la Costituzione federale dovrebbe essere modificata di conseguenza. Infatti la popolazione (art. 149 cpv. 4 della Costituzione) comprende un numero maggiore di persone rispetto agli aventi diritto di voto, in particolare cittadini svizzeri minorenni e stranieri. La modifica della base di calcolo prevista dalla mozione si discosta dal principio secondo cui il Consiglio nazionale rappresenta tutta la popolazione.Il Consiglio federale ritiene che non sia necessario modificare la base di calcolo ampiamente accettata e utilizzata da molto tempo.