16.3444 · Interpellanza · 2016-06-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. La presenza sul mercato dell'installazione (riscaldamento, impianti sanitari, elettricità, ecc.) di produttori o di distributori di energia (elettricità, gas) titolari di una concessione e sovvenzionati da fondi pubblici non comporta forse una distorsione della concorrenza, in violazione della legge, nei confronti delle aziende private (che in maggioranza sono PMI)?
2. Il Consiglio federale non ritiene che per tutelare le nostre PMI sarebbe opportuno vietare ai produttori e ai distributori di energia, alle loro filiali e ad altre società nelle quali hanno delle partecipazioni, di prestare anche i servizi delle prime e, in caso affermativo, quali provvedimenti giuridici potrebbero rendere possibile tale divieto?
3. Il Consiglio federale non è dell'opinione che anche la legislazione relativa agli appalti pubblici dovrebbe essere adeguata al fine di permettere agli appaltanti di impedire che i distributori di energia, le loro filiali e altre società delle quali detengono partecipazioni accedano a determinati appalti pubblici?
Begründung
Da qualche anno le aziende che si occupano dell'installazione di impianti sanitari, di riscaldamento, di elettricità, ecc. sono confrontate a una concorrenza che considerano, giustamente, sleale: quella dei produttori e dei distributori di energia (perlomeno nel settore dell'elettricità e del gas), delle loro filiali o di altre società delle quali essi detengono partecipazioni.
A differenza delle aziende private, tali concorrenti, di cui gli enti pubblici possiedono titoli, o che fanno parte di multinazionali, beneficiano di sussidi (basti pensare a quelli per la produzione idroelettrica) o di agevolazioni di altra natura. Pertanto, in particolare nell'ambito degli appalti pubblici, si è giunti alla situazione sconcertante nella quale filiali di società sovvenzionate partecipano a gare pubbliche proponendo prezzi talvolta inferiori del 20 o del 30 per cento rispetto a quelli "normali", avvelenando un mercato del resto sempre più teso per le aziende dei rami accessori dell'edilizia.
Tale situazione è da considerarsi una concorrenza sleale e solleva una serie di questioni nel settore degli appalti pubblici.
La sfida consiste nell'identificare le misure da adottare per evitare il crollo del mercato provocato dalla presenza di operatori che dispongono di vantaggi concorrenziali rispetto alle aziende private a tutti gli effetti.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel postulato del gruppo liberale radicale 12.4172, "Garantire la libertà economica e combattere le distorsioni della concorrenza create dalle imprese statali", veniva chiesto un rapporto sulle possibili distorsioni della concorrenza causate dalle imprese statali. Nell'ambito dei lavori in corso per l'adempimento di tale richiesta verrà integrato anche il quesito formulato nel postulato Schilliger 15.3880, "Lo Stato fa concorrenza all'economia? Urgono chiarimenti", relativo ai nuovi campi di attività nei quali si espandono le imprese statali e parastatali, nonché alla forma giuridica (ad es. filiale) con cui questo avviene. In detto rapporto il Consiglio federale risponderà quindi anche alla presente domanda.
2./3. Le attività delle imprese statali all'interno di settori di mercato competitivi presuppongono un interesse pubblico e una base giuridica: in particolare, le imprese sono tenute a rispettare le condizioni quadro di cui agli articoli 27 e 94 della Costituzione federale (RS 101). Come da volontà del legislatore, le aziende parastatali possono agire liberamente sul mercato nell'ambito della normativa che le concerne. Pertanto può essere sensato che imprese statali all'avanguardia si affaccino su un nuovo mercato, sfruttando la situazione concorrenziale e dinamizzandolo, a patto che rispettino le condizioni quadro legislative. Nel caso dei distributori di energia ciò significa, ad esempio, che essi non possono accedere a un nuovo settore di attività usufruendo di sovvenzioni trasversali dalla gestione della rete (cfr. art. 10 cpv. 1 legge sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007; RS 734.7). Il regolatore competente (Commissione federale dell'energia elettrica, Commissione federale delle comunicazioni, Autorità di regolazione postale) vigila sulle leggi, i prezzi e le tariffe nel servizio universale, compie le scelte necessarie ed emette decisioni. La Commissione della concorrenza sorveglia a sua volta che le aziende che dominano il mercato non abusino della propria posizione di mercato (art. 7 legge sui cartelli del 6 ottobre 1995; RS 251).
Risposta del Consiglio federale.