Quali ostacoli impediscono all'Europa di ispirarsi al modello australiano di politica migratoria?
16.3445 · Interpellanza · 2016-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Esattamente, per quali motivi l'applicazione del modello australiano di politica migratoria è contraria al diritto internazionale?
2. Se la politica migratoria australiana è contraria al diritto internazionale, come mai questo Paese continua ad applicarla senza alcuna restrizione?
3. Quali ragioni pratiche impediscono all'Europa di ispirarsi a questa politica apparentemente efficace?
Begründung
Il ministro austriaco degli affari esteri sembra aver proposto all'Unione europea di ispirarsi al modello di politica migratoria australiano e di impedire ai richiedenti l'asilo di accedere direttamente al continente trattenendoli su alcune isole per la durata della procedura d'asilo.
In risposta alla mia domanda 16.5272, "Politique migratoire australienne. Un exemple pour l'Europe?", il Consiglio federale ha considerato che questo modello non può essere trasposto nel contesto europeo per ragioni di ordine pratico e giuridico, senza indicare la natura delle ragioni pratiche. Quanto ai motivi giuridici, si è limitato a evocare vagamente una presunta violazione del principio di non respingimento, nonché gli interventi dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati presso l'Australia per attirare l'attenzione delle autorità di questo Paese sul fatto che la loro politica migratoria è in contrasto con la Convenzione sullo statuto dei rifugiati.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La politica migratoria australiana impedisce ai richiedenti l'asilo di entrare direttamente nel suo territorio, da un lato respingendo in alto mare le barche cariche di rifugiati e dall'altro internando i richiedenti l'asilo in campi di accoglienza situati fuori dal continente. Questa prassi viola il diritto internazionale sotto diversi aspetti. Il respingimento in alto mare dei barconi di rifugiati senza esaminare il singolo caso comporta il rischio di rinviare persone in Stati in cui corrono il pericolo di essere sottoposti a tortura o altri trattamenti inumani. Ciò contraddice il principio di non respingimento sancito nel diritto internazionale cogente. L'internamento di richiedenti l'asilo in campi di accoglienza esterni all'Australia e le ivi vigenti condizioni detentive sono in conflitto con il diritto internazionale, in particolare con gli standard relativi al trattamento delle persone che cercano protezione, come la Convenzione dell'ONU contro la tortura o il patto ONU II relativo ai diritti civili e politici. Secondo rapporti delle Nazioni Unite e di organizzazioni dei diritti umani le persone alloggiate in questi campi, tra cui tanti bambini, sono per lo più traumatizzate e vivono in condizioni precarie, senza accesso a un'adeguata assistenza medica e psicologica. I casi di maltrattamenti e stupri, nonché di automutilazioni e suicidi, sono frequenti. Tali incidenti sono stati confermati da oltre 2000 rapporti "Nauru Files", resi pubblici nell'agosto 2016 dal giornale britannico "The Guardian". Tali documenti rivelano inoltre notevoli lacune nel perseguimento giuridico di tali reati. Di norma, inoltre, i rifugiati riconosciuti non hanno diritto né alla libera circolazione né accesso al mercato del lavoro, il che viola la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. Il Consiglio federale ritiene che il sistema australiano non possa essere considerato un modello per la gestione delle persone in cerca di protezione in Europa. In quanto sede dell'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati e di altre organizzazioni delle Nazioni Unite nonché Stato depositario della Convenzione di Ginevra, il rispetto sistematico dei suoi obblighi internazionali è nel ben inteso interesse della Svizzera. La politica in materia di asilo e rifugiati deve essere conforme agli obblighi internazionali, ossia preservare la protezione e la dignità delle persone in fuga dalle persecuzioni o dalla guerra.
2. Finora, nessuna sanzione ai sensi del diritto internazionale è stata decisa dalle Nazioni Unite (il cui Consiglio di sicurezza può decidere in tal senso in presenza di una minaccia, di una violazione della pace o di un'aggressione). Per contro, da anni l'Alto commissariato dell'ONU per i diritti umani, organi istituiti da trattati ONU e relatori speciali, nonché diverse organizzazioni per i diritti umani criticano aspramente la prassi australiana. Quest'ultima è pure contestata, nel quadro del controllo periodico di tutti gli Stati, da numerosi membri del Consiglio per i diritti umani dell'ONU, che non la ritengono conforme al diritto internazionale. Anche il Consiglio federale ha adottato la strategia di tematizzare le questioni inerenti ai diritti umani in seno ai pertinenti organi internazionali - in particolare al Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU - e bilateralmente con gli Stati in questione al fine di conseguire progressi.
3. Il sistema australiano di gestione della migrazione si fonda in particolare sull'intercettamento sistematico dell'attraversamento illegale delle frontiere nazionali. Oltre alle suddette barriere del diritto internazionale, è impossibile adottare in Europa una politica migratoria quale quella australiana per le seguenti ragioni di ordine pratico: il numero di persone che arrivano in Europa in cerca di protezione è molto più elevato che in Australia; date le particolarità geografiche dell'Europa, soprattutto la sua commistione tra Stati, un controllo assoluto delle frontiere esterne del tipo effettuato dalle autorità australiane porrebbe difficoltà logistiche e finanziarie importanti, se non insormontabili. Si pone inoltre la questione verso quale Paese vicino all'Europa potrebbero essere trasferiti tutti i migranti arrivati in maniera irregolare. In considerazione della situazione politicamente instabile vigente in numerosi Paesi dai quali i migranti partono per l'UE, appare impossibile determinare quale Paese sarebbe in grado e disposto a garantire una procedura d'asilo equa nel rispetto delle norme in materia di diritti umani.
Risposta del Consiglio federale.