Lexipedia

16.3447 · Interpellanza · 2016-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale considera le procedure previste dal Codice di procedura penale (CPP) in vigore, in particolare quella del decreto d'accusa, adeguate per assicurare una repressione rapida e soprattutto efficace degli autori colti in flagrante, dei rei confessi o dei tifosi violenti?

2. Come valuta l'efficacia delle prassi particolari istituite in alcuni cantoni quali San Gallo?

3. Quali Paesi esteri prevedono procedure di comparizione immediata o altre procedure più rapide?

4. Non è giunto il momento di elaborare una revisione del CPP volta a istituire una procedura di comparizione immediata che comporti, tra l'altro, un allentamento delle regole relative all'avvocato della prima ora e la possibilità di pronunciare le sanzioni immediatamente al termine della carcerazione preventiva e soprattutto di eseguirle subito dopo?

Begründung

Le procedure istituite dal CPP non rispondono del tutto alle preoccupazioni espresse nella mozione Stamm 09.3311, "Processo rapido in caso di autori rei confessi e colti in flagrante". In particolare, la semplice presenza di un procuratore entro il perimetro dello stadio in caso di partite di calcio o di hockey ritenute a rischio permette sì di accelerare le procedure, ma non di garantire l'esecuzione immediata delle sanzioni pronunciate.

In generale, le prassi particolari istituite in cantoni come San Gallo non possono andare oltre quanto fissato dal diritto penale, in particolare nel CPP. In vari cantoni come il Vallese, è chiesta da più parti, negli ambienti della polizia, della giustizia e della politica, l'introduzione di una vera e propria procedura di comparizione immediata, all'occorrenza sul modello francese.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Negli ultimi anni il Consiglio federale ha già ripetutamente preso posizione in merito al tema dei procedimenti penali rapidi e delle procedure rapide - il più recentemente nel quadro del postulato del gruppo liberale radicale 15.3447, "Accelerare i procedimenti penali. Misure realizzate".

Il Consiglio federale ritiene che gli strumenti previsti dal Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) offrano alle autorità inquirenti possibilità sufficienti per giudicare con rapidità ed efficienza i casi penali. Di centrale importanza è la procedura del decreto d'accusa (art. 352 segg. CPP), mediante la quale è trattato più del 90 per cento dei casi non archiviati. Anche la procedura abbreviata (art. 358 segg. CPP) viene sempre più sovente utilizzata nella prassi.

La durata di un procedimento penale non dipende soltanto dalle condizioni quadro giuridiche ma anche in maniera determinante dalle risorse personali di cui dispongono le autorità inquirenti (p. es. numero di giudici, pubblici ministeri, poliziotti).

L'accelerazione dei procedimenti penali ha inoltre limiti dettati dallo Stato di diritto che vanno rispettati: le parti interessate (in particolare l'accusato) hanno diritto a un procedimento equo. Deve ad esempio essere loro accordato il diritto di essere sentiti e una condanna può essere pronunciata unicamente se i fatti sono stati sufficientemente accertati. Anche in presenza di una confessione o nel caso in cui l'accusato è stato colto in flagrante possono essere necessari ulteriori accertamenti. Pertanto, anche in questi casi possono (ancora) mancare le basi per una decisione del giudice.

2. In linea di principio non è compito del Consiglio federale valutare l'efficacia delle misure cantonali. La prassi nel cantone di San Gallo e in altri cantoni mostra tuttavia che, con la procedura del decreto d'accusa in particolare, le autorità inquirenti dispongono degli strumenti necessari per giudicare in maniera rapida ed efficiente ad esempio gli atti violenti durante le manifestazioni sportive, i reati in materia di stupefacenti o i furti.

3. Procedimenti penali accelerati per reati di gravità media, comparabili con la procedura del decreto d'accusa svizzera (art. 359 segg. CPP), sono per esempio previsti in Austria ("Mandatsverfahren", § 491 CPP austriaco), Germania ("Beschleunigtes Verfahren", § 417 CPP tedesco), Liechtenstein ("Vereinfachung des Verfahrens [...]", § 317 segg. CPP del Liechtenstein) e Italia ("procedimento per decreto", art. 459 CPP italiano). Un procedimento penale comparabile con la procedura di comparizione immediata dinanzi a un giudice prevista dal CPP francese ("comparution immédiate", art. 395) è ad esempio previsto dall'Italia ("giudizio direttissimo", art. 449 CPP italiano).

4. La mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati 14.3383, "Adeguamento del Codice di procedura penale" ha incaricato il Consiglio federale di esaminare le esperienze fatte dalla prassi con il nuovo CPP e di proporre al Parlamento entro la fine del 2018 le necessarie modifiche legislative. Questa revisione consentirà di esaminare in collaborazione con le autorità inquirenti le questioni sollevate dall'autore dell'interpellanza e se del caso di intervenire.

Risposta del Consiglio federale.