16.3450 · Interpellanza · 2016-06-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 19 maggio 2016, la trasmissione "10 vor 10" della SRF rivelava che in un solo anno, il 2015, l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione (AD) aveva versato indennità di disoccupazione per quasi 200 milioni di franchi a 27 000 persone residenti all'estero. Questo importo supera di circa 100 milioni di franchi le spese previste.
A questo proposito, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Per quale motivo le spese effettive ammontano al doppio di quelle previste?
2. Quali indennità vengono versate e in quali Paesi?
3. Le indennità sono adeguate al potere d'acquisto di questi Paesi? In caso contrario, si prevede di adeguarle in futuro?
4. Come si sono sviluppate queste prestazioni negli ultimi dieci anni in relazione ai dieci Paesi che ricevono la maggior parte delle indennità versate dalla Svizzera?
5. Per quanto tempo le persone residenti all'estero che ricevono le indennità svizzere sono state occupate in media nel nostro Paese? Esistono statistiche in merito o si prevede di crearle in futuro?
6. Intende adottare misure per arginare le uscite in questo ambito? Se sì, quali?
7. Ritiene che in questo caso possa applicarsi l'articolo 14 capoverso 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, in base al quale in caso di gravi difficoltà di ordine sociale possono essere adottate misure per porre rimedio alla situazione?
8. Esistono strumenti che permettono di controllare lo stato di disoccupati dei beneficiari di indennità di disoccupazione svizzere residenti all'estero e, se sì, come e dove vengono già impiegati questi strumenti?
9. Si sta facendo qualcosa per estendere questi controlli anche ad altri Paesi e, se sì, quali costi supplementari ne risulterebbero?
10. Vengono versate indennità analoghe dall'estero a persone disoccupate che risiedono in Svizzera e, se sì, in quale misura?
Stellungnahme des Bundesrates
Le persone che vivono in uno Stato dell'UE e lavorano in un altro Stato dell'UE (frontalieri) versano a quest'ultimo dei contributi di assicurazione contro la disoccupazione. Se perdono il lavoro, ricevono delle indennità di disoccupazione dal Paese in cui risiedono, che fattura allo Stato che li occupava le indennità di disoccupazione versate per i primi tre o cinque mesi di disoccupazione. Questa regola di condivisione dei costi vige dal 1° aprile 2012 anche tra la Svizzera e gli Stati dell'UE ed è intesa a garantire una ripartizione adeguata dei costi tra lo Stato che occupa i lavoratori e riscuote i contributi e lo Stato di residenza che versa le indennità di disoccupazione. In precedenza esistevano a questo proposito accordi specifici tra la Svizzera e i quattro Paesi confinanti. All'epoca i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione dei frontalieri venivano restituiti quasi integralmente (esclusa la quota per l'indennità per lavoro ridotto, per intemperie e per insolvenza nonché una ritenuta a copertura delle spese amministrative) al Paese di residenza (regola di retrocessione).
1. Nel quadro del passaggio dagli accordi bilaterali alla libera circolazione delle persone, le spese che la Svizzera avrebbe dovuto sostenere per le indennità sono state stimate nel 2011 a 150 milioni di franchi. Le stime si basavano sul livello dei salari e sul numero di frontalieri di allora. Dato che il livello dei salari e il numero di frontalieri sono nel frattempo aumentati, le cifre attuali sono più elevate. Nel 2012, la Segreteria di Stato dell'economia ha ridotto la stima a 100 milioni, in base ai rimborsi già effettuati fino a quel momento (periodo 1° aprile 2012-31 dicembre 2012). Non avendo allora gli Stati dell'UE ancora fatturato l'intera somma, ne è risultato un quadro distorto.
2. Le richieste di indennità possono essere presentate da tutti gli Stati membri dell'UE in cui risiedano dei frontalieri disoccupati che hanno lavorato in Svizzera e ricevono le indennità di disoccupazione.
3. I frontalieri disoccupati ricevono le indennità di disoccupazione nello Stato di residenza in base alle norme nazionali in materia. Il potere d'acquisto e le prestazioni dovrebbero quindi essere in linea con le condizioni generali dei vari Paesi. Va anche ricordato che la Svizzera, a causa del franco forte, trae beneficio dal fatto che gli Stati dell'UE presentano le fatture nella loro valuta.
4. Nel 2015 i quattro Paesi confinanti con la Svizzera hanno ricevuto il 96,21 per cento dei versamenti del nostro Paese; il Portogallo il 2,36 per cento, mentre la percentuale degli altri Stati è decisamente inferiore all'1 per cento.
In sintesi si può affermare che dal 2005 al maggio 2009 la somma versata dalla Svizzera agli Stati dell'UE corrispondeva ai contributi incassati. Dall'entrata in vigore, nel 2012, della regola attualmente applicata, i contributi versati dai frontalieri in Svizzera superano nettamente le indennità versate dalla Svizzera agli Stati dell'UE.
AnnoRetrocessione dei contributi assicurativi dei frontalieri agli Stati confinanti (residenza)milioni di franchi- Secondo gli accordi bilateraliImporto delle indennità versate agli Stati di residenza (intera UE/AELS)milioni di franchi- In base alla regolamentazione vigenteContributi assicurativi dei frontalieri riscossi (residenza in uno Stato confinante)milioni di franchi2005200-2002006211-2112007240-2402008257-257200989-Non riscossi2010--Non riscossi2011--Non riscossi2012-3,9Non riscossi2013-187378 2014-228392 2015-193418
Il passaggio alla libera circolazione delle persone non ha comportato l'abrogazione degli accordi bilaterali, ma solo la loro sospensione. Sono rimasti in vigore dal 2002 al maggio 2009 parallelamente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e si applicherebbero in caso di denuncia di tale accordo. Nella fase di transizione, dal luglio 2009 all'aprile 2012, conformemente alle regole di coordinamento dell'UE non sono state versate indennità e pertanto i contributi assicurativi riscossi non sono stati registrati a parte.
5. Una statistica relativa alla durata media dell'occupazione non esiste e non è prevista.
6. Le indennità citate sono versate sulla base della legislazione europea sul coordinamento relativo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone. La Svizzera non può modificare unilateralmente questa legislazione. La regolamentazione attuale è più vantaggiosa per la Svizzera rispetto agli accordi bilaterali precedenti. Bisogna inoltre considerare che i frontalieri, in quanto cittadini dell'UE, possono trasferire in qualsiasi momento la propria residenza in Svizzera e quindi ottenere le prestazioni di disoccupazione in virtù del diritto svizzero per dodici o più mesi. Una simile situazione sarebbe notevolmente più costosa per l'assicurazione contro la disoccupazione paragonata al rimborso, per tre o cinque mesi, delle minori spese effettive ai rispettivi Stati di residenza dei frontalieri.
7. Non si è in presenza di un caso di applicazione dell'articolo 14 capoverso 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. I frontalieri versano decisamente di più per l'assicurazione contro la disoccupazione di quanto non ricevano in termini di prestazioni (cfr. tabella relativa alla domanda 4). L'equilibrio finanziario dell'assicurazione contro la disoccupazione non è quindi a rischio e la regolamentazione non comporta gravi difficoltà di ordine sociale.
8./9. I frontalieri disoccupati ricevono prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui risiedono e sono quindi soggetti alle disposizioni di quello Stato. La Svizzera non dispone di strumenti di controllo in quanto non è autorizzata a intervenire sulla legislazione di un altro Stato. L'assicurazione contro la disoccupazione svizzera rimborsa inoltre le spese solo per un periodo limitato di tre o al massimo cinque mesi. In caso di disoccupazione prolungata, i costi che ne derivano sono interamente a carico delle assicurazioni dei Paesi di residenza, che hanno quindi un grande interesse a mantenere il periodo di disoccupazione più ridotto possibile.
10. La Svizzera fattura le indennità di disoccupazione versate per i primi tre o cinque mesi di disoccupazione ai frontalieri disoccupati residenti in Svizzera agli Stati che hanno occupato questi frontalieri. In Svizzera risiede comunque un numero molto ridotto di disoccupati impiegati in precedenza come frontalieri in Stati dell'UE. Per questo motivo gli importi addebitati dalla Svizzera agli Stati dell'UE sono bassi (0 franco nel 2012; 915 987 franchi nel 2013; 696 330 franchi nel 2014; 674 384 franchi nel 2015).
Risposta del Consiglio federale.