16.3481 · Mozione · 2016-06-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sulle poste (OPO) in modo da adeguare alle peculiarità regionali le prescrizioni in materia di raggiungibilità applicabili alla rete di uffici e agenzie postali e ai servizi nel settore del traffico dei pagamenti.
Begründung
L'articolo 33 OPO prevede che il 90 per cento della popolazione debba poter raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Deve inoltre essere possibile accedere alle prestazioni del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti nell'arco di 30 minuti (art. 44 OPO). Il tetto minimo del 90 per cento fa riferimento alla popolazione svizzera nel suo insieme. La Postcom verifica annualmente il rispetto di queste prescrizioni. Stando al rapporto annuale della commissione, il tasso di raggiungibilità si attesta al 94 per cento: ciò significa che il 6 per cento della popolazione, ossia circa 500 000 persone, non riesce a raggiungere la rete entro il lasso di tempo prescritto. Si tratta probabilmente in buona parte di persone residenti nelle aree rurali. La media nazionale è dunque un indicatore poco pertinente e come tale va rimessa in discussione. Pure la PostCom è giunta a questa conclusione: nell'ultimo rapporto annuale auspica infatti che i dati sulla raggiungibilità vengano calcolati anche su scala regionale e non solo nazionale, e che questi criteri vengano sanciti nella legge. Le prescrizioni in materia di raggiungibilità applicabili alla rete di uffici e agenzie postali, come pure le prescrizioni relative ai servizi del traffico dei pagamenti, dovrebbero pertanto essere stabilite per le singole regioni in maniera differenziata, ad esempio - analogamente all'articolo 33 capoverso 2 OPO - a livello di regioni di pianificazione, e le esigenze dovrebbero essere più elevate (p. es. un tetto minimo non più del 90 ma del 95 per cento), in modo che le peculiarità delle realtà più piccole siano tenute in considerazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le prescrizioni in materia di raggiungibilità disciplinate negli articoli 33 e 44 dell'ordinanza sulle poste (OPO) concretizzano la rete capillare di punti di accesso su tutto il territorio nazionale prevista dalla legge sulle poste. Il Consiglio federale ha definito valori medi a livello nazionale che prevedono che il 90 per cento della popolazione residente possa accedere a uffici postali e agenzie nell'arco di 20 minuti e alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti nell'arco di 30 minuti. Inoltre viene prescritta una distribuzione regionale secondo cui in ogni regione di pianificazione deve essere disponibile almeno un ufficio postale. La Posta non è tenuta a indicare la raggiungibilità per unità territoriali più piccole.
Nel determinare le prescrizioni in materia di raggiungibilità nell'ordinanza sulle poste, il Consiglio federale si è orientato agli obiettivi esistenti al momento delle deliberazioni sulla legge sulle poste in vigore. Per quanto riguarda il servizio universale nel settore dei servizi postali, allora vi erano all'incirca 2200 uffici e agenzie postali. Nel 2015 la Posta Svizzera ne esercitava ancora 2199. Siccome a seguito dell'evoluzione digitale sono sempre meno i clienti che si recano presso gli uffici postali, il numero di questi ultimi è diminuito a favore delle agenzie.
Per modernizzare la sua rete di accesso la Posta Svizzera tiene conto delle abitudini di fruizione della clientela, delle dinamiche regionali in ambito postale, del mandato di servizio universale e degli obiettivi imprenditoriali del proprietario. Generalmente, le zone poco densamente popolate dispongono anche di un'offerta meno ampia di beni indispensabili al bisogno quotidiano. Lo stesso vale per i punti di accesso al servizio postale.
Nonostante tutto, la Posta Svizzera cerca di tenere conto in modo adeguato delle dinamiche regionali. Ne consegue che, in proporzione alla popolazione, in alcuni cantoni essa dispone di un numero notevolmente maggiore di punti di accesso. Oggi il cantone del Vallese conta quattro punti di accesso fisici ogni 10 000 abitanti, il Giura cinque e i Grigioni sei. In ragione della loro struttura insediativa, cantoni come Vaud o Argovia dispongono invece solo di 2,5 punti di accesso ogni 10 000 abitanti.
Il legislatore non intende fissare esigenze più elevate introducendo obiettivi regionali o aumentando al 95 per cento il tetto minimo valido per tutta la Svizzera. Si rischierebbe infatti di mantenere delle strutture in modo artificiale e di generare elevati costi aggiuntivi. Più a lungo termine potrebbe essere messo a repentaglio pure il principio, ancorato nella legge sulle poste, che la Posta Svizzera autofinanzia il servizio universale.
Il Consiglio federale considera sufficienti e appropriate le prescrizioni in materia di raggiungibilità per il servizio universale nel settore dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. L'attuale obiettivo quantitativo continua a garantire un servizio universale di buona qualità: lo dimostrano anche i valori in termini di raggiungibilità degli ultimi anni, che si attestano nettamente al di sopra del tetto minimo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.