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16.3496 · Interpellanza · 2016-06-16

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera la procedura di consultazione è una colonna portante del processo democratico di legislazione. Essa permette di raccogliere tempestivamente le opinioni delle cerchie interessate su determinati oggetti e di generare quindi le maggioranze necessarie nei dibattiti parlamentari. Diversi esempi mostrano tuttavia che, nell'elaborazione dei disegni di legge, il Consiglio federale non tiene conto, o tiene conto soltanto limitatamente delle opinioni espresse dai partecipanti alle consultazioni. Quelli riportati qui di seguito sono solo singoli casi, ma questa problematica si trascina già da diversi anni e riguarda tutti i dipartimenti.Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:1. LSF: nella procedura di consultazione è stato chiesto a maggioranza di escludere il settore assicurativo da tale normativa. Questa richiesta non è stata accolta dal Consiglio federale, cosa che ha generato non pochi disagi nei dibattiti parlamentari. Perché il Consiglio federale non ha tenuto conto delle chiare opinioni espresse e non ha escluso il settore assicurativo dalla LSF?2. Programma di stabilizzazione: nel quadro della procedura di consultazione erano state presentate dai partiti innumerevoli proposte di modifica. Perché il Consiglio federale ha sottoposto il disegno al Parlamento praticamente senza modifiche?3. Modifica della legge sul riciclaggio di denaro: già durante la consultazione relativa alla LIFin, gli obblighi di diligenza estesi erano stati chiaramente respinti. Perché, ciononostante, il Consiglio federale ha sottoposto il disegno al Parlamento (il quale lo ha infine parimenti respinto)?4. Una migliore considerazione delle opinioni non potrebbe forse evitare inutili spese amministrative, sedute parlamentari o addirittura referendum?5. Che cosa intraprende il Consiglio federale affinché in futuro le risposte raccolte durante la consultazione siano maggiormente integrate nei suoi disegni?6. Spesso non è chiaro quali modifiche siano state apportate al disegno di legge dopo la procedura di consultazione. Che cosa pensa il Consiglio federale riguardo alla proposta di integrare nella prima versione del paragramma della legge, accanto al diritto vigente e al disegno del Consiglio federale, anche l'avamprogetto posto in consultazione, in modo che le modifiche risultino chiaramente visibili?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale rinvia al proprio parere espresso in merito al postulato Pezzatti 14.4135, "Il Consiglio federale deve tener conto delle risposte presentate nell'ambito della procedura di consultazione". Torna a ribadire che prende molto sul serio i pareri espressi nella procedura di consultazione, tanto che gli adeguamenti degli avamprogetti apportati alla luce dei risultati della consultazione rappresentano la norma. Il Consiglio federale tiene inoltre a ricordare che secondo vari studi scientifici gli argomenti addotti nell'ambito della procedura di consultazione trovano generalmente ascolto.1. In sede di consultazione è stato soprattutto lo stesso settore assicurativo ad opporsi a un assoggettamento delle assicurazioni alla LSF. Al contempo, però, lo stesso settore ha mostrato una certa apertura riguardo alla possibilità che i prodotti d'investimento assicurativi vengano trattati allo stesso modo degli altri prodotti d'investimento. In questo senso si è deciso di mantenere nel messaggio la relativa disciplina, anche perché un'eventuale trasposizione materiale delle norme corrispondenti dalla LSF alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori potrebbe essere realizzata con oneri relativamente modesti.2. I pareri formulati dai partiti divergono ampiamente nel loro orientamento. Mentre alcuni ritengono insufficienti le misure di austerità, altri mettono in dubbio la necessità stessa del programma di stabilizzazione. La situazione non cambia molto se si considerano i pareri nel loro complesso: nessuna delle singole misure è infatti stata accolta all'unanimità. Per questa ragione il Consiglio federale ha deciso di apportare al progetto alcuni adeguamenti, dettati da alcune decisioni del Parlamento (limite spesa dell'esercito) o dalla volontà di non gravare eccessivamente i bilanci cantonali (p. es. contributo federale alle prestazioni complementari, nessuna messa in servizio ritardata dei centri di accoglienza federali per i richiedenti l'asilo). Attraverso il programma di stabilizzazione 2017-2019 il Consiglio federale vuole fare in modo che nei prossimi anni si possa ottemperare al freno all'indebitamento sancito dalla Costituzione federale. Per conseguire questo obiettivo non è possibile decurtare eccessivamente il progetto. Spetta al Consiglio federale proporre, in una visione d'insieme, le misure che reputa necessarie ed eque, anche in considerazione dei pareri espressi durante la procedura di consultazione. Nel messaggio l'esecutivo ha pertanto motivato dettagliatamente la propria valutazione dei pareri espressi.3. Gli obblighi di diligenza, unitamente ai futuri accordi per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI), fanno parte degli obiettivi che una piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale è tenuta a perseguire. Essi devono valere per clienti di Paesi in cui non sarà applicato nemmeno in futuro alcun accordo SAI. Era dunque logico sottoporre al Parlamento gli obblighi di diligenza unitamente al progetto SAI.4. Di regola, i partecipanti a una procedura di consultazione forniscono risposte di natura disparata. Per questa ragione il Consiglio federale non può dare seguito in egual misura a tutti i pareri che sono stati inoltrati. Rientra nella responsabilità politica dello stesso esecutivo decidere quali pareri tenere concretamente in considerazione, rendendone poi debitamente conto nel messaggio. L'articolo 8 capoverso 1 della legge federale sulla procedura di consultazione (RS 172.061) fa obbligo esplicito di soppesare i pareri espressi. Del resto la procedura di consultazione non sostituisce in alcun modo la procedura parlamentare, dato che molti importanti aspetti legati a uno specifico progetto vengono tematizzati soltanto durante la fase parlamentare. Occorre aggiungere che spesso è solo allo stadio delle deliberazioni parlamentari che i vari interessi, contrastanti tra loro, arrivano a comporsi in una soluzione di compromesso.5. Per i motivi suesposti il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcuna necessità di intervenire in tal senso.6. L'allestimento dei cosiddetti paragrammi, utilizzati per le deliberazioni parlamentari, è di competenza del Parlamento. Per questa ragione il Consiglio federale non si esprime in merito. I messaggi del Consiglio federale illustrano in primo luogo in che modo un progetto di atto normativo è stato adeguato sulla base dei risultati scaturiti dalla procedura di consultazione (art. 141 cpv. 2 lett. c della legge sul Parlamento; RS 171.10). Le commissioni sono inoltre libere di chiedere che il dipartimento responsabile di un determinato dossier fornisca loro la documentazione necessaria per valutare in che modo si è tenuto conto dei pareri inoltrati. Successivamente alle deliberazioni parlamentari e nel quadro dell'attuazione delle disposizioni rivedute della legge sulla consultazione, si è deciso di introdurre un riferimento esplicito alla valutazione dei pareri nella documentazione di attuazione per i dipartimenti.