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16.3503 · Interpellanza · 2016-06-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

I voli di Stato effettuati da aeromobili esteri su territorio svizzero necessitano di un'autorizzazione diplomatica denominata "Diplomatic Clearance". Sono considerati voli di Stato quelli effettuati per missioni al servizio dello Stato, dell'esercito, delle dogane e della polizia. A questo riguardo, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) rilascia autorizzazioni singole e autorizzazioni permanenti. Per questo genere di voli, la Svizzera non riscuote tasse di sicurezza aerea.

In questo contesto, si pongono le seguenti domande:

1. Perché la Svizzera non riscuote tasse di sicurezza aerea?

2. Altri Paesi europei riscuotono tasse di questo genere?

3. A quanto ammontano i presumibili introiti che sfuggono in questo modo allo Stato?

4. Nella notte fra Natale e Santo Stefano 2015, l'ex emiro del Qatar è atterrato all'aeroporto di Zurigo per un'emergenza medica. Alle ore 5 e alle ore 5.15 (sempre durante l'orario in cui vige il divieto di volo notturno), a bordo di due altri velivoli è arrivato anche il suo entourage, svegliando la popolazione che vive nei pressi dell'aeroporto. Anche a questi due velivoli la necessaria autorizzazione è stata rilasciata dalle forze aeree, in quanto gli uffici dell'UFAC erano chiusi per le festività.

a. I velivoli dell'entourage dell'emiro sono stati autorizzati quali voli di Stato oppure hanno dovuto pagare le tasse di sicurezza aerea?

b. Se è stata rilasciata un'autorizzazione quale volo di Stato, come si potrà evitare in futuro che un tale scenario si ripeta (dal momento che i voli dell'entourage non rientrano chiaramente nella Diplomatic Clearance)?

5. Quali misure organizzative sono previste all'UFAC per i giorni festivi e nei fine settimana?

6. Occorre definire una lista chiara e inequivocabile di criteri per il rilascio dell'autorizzazione? Quali potrebbero essere tali criteri?

Stellungnahme des Bundesrates

Rilasciando una Diplomatic Clearance, la Svizzera consente a un aeromobile di Stato estero di attraversare lo spazio aereo svizzero e/o di decollare dalla Svizzera o di atterrarvi. I presupposti per il rilascio di una Diplomatic Clearance sono definiti nell'ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS; RS 748.111.1). L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) esamina le domande d'intesa con la Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, le forze aeree e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nella misura in cui questi organismi sono interessati. Le autorizzazioni vengono rilasciate solamente per i voli effettuati nel rispetto della neutralità e della sovranità della Svizzera. Non viene rilasciata alcuna Diplomatic Clearance per i voli in contrasto con il diritto internazionale o che servono a preparare o a sostenere direttamente azioni belliche.

1./2. Secondo gli articoli 32 e 33 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (RS 748.132.1), i voli effettuati esclusivamente per trasportare persone in missione ufficiale sono esonerati dalle tasse di rotta, di avvicinamento e di decollo.

La legge svizzera recepisce una norma del diritto europeo: l'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea stabilisce che per i voli diplomatici l'esenzione dalle tariffe (tasse) di rotta è obbligatoria, l'esenzione dalle tariffe di terminale (tasse di avvicinamento e di decollo) è invece facoltativa. La maggior parte dei Paesi europei adotta la medesima prassi della Svizzera, esonerando i voli diplomatici in missione ufficiale sia dalle tasse di rotta che dalle tasse di avvicinamento e di decollo.

3. I mancati introiti per le tasse di sicurezza aerea non riscosse ammontano a circa 750 000 a 800 000 franchi l'anno. Questo dato include tuttavia tutti i voli effettuati secondo le regole del volo strumentale, esentati dal pagamento delle tasse di sicurezza aerea. Fra i voli esentati rientrano tutti i voli di ricerca e salvataggio, in parte i voli di aeromobili militari esteri e tutti i voli effettuati per scopi umanitari. I mancati introiti effettivi per le tasse di sicurezza non riscosse sui voli in regime di Diplomatic Clearance sono quindi significativamente inferiori. Il rilascio di una Diplomatic Clearance non comporta obbligatoriamente l'esenzione dalle tasse di sicurezza aerea per il volo in questione (cfr. domande 1 e 2). I voli in regime di Diplomatic Clearance in missione non ufficiale non sono automaticamente esentati dalle tasse di sicurezza aerea. Nel caso dei voli di Stato, tuttavia, l'aeroporto di Zurigo rinuncia alla riscossione di tasse di avvicinamento e di decollo indipendentemente dal carattere della missione.

4. Oggetto della Diplomatic Clearance è il permesso di effettuare un volo nell'interesse di uno Stato estero, indipendentemente dalle persone trasportate. Di regola, è lo Stato in questione che valuta se il volo viene effettuato nel suo interesse. È una prassi corrente a livello internazionale che le indicazioni fornite dallo Stato estero in questione non vengano messe in discussione, a meno che non vi siano evidenti indizi di abuso. Nel presente caso i voli sono stati autorizzati, sulla base delle indicazioni fornite dall'ambasciata del Qatar in Svizzera, dalle forze aeree, perché la domanda è stata presentata al di fuori degli orari d'ufficio normali (cfr. risposta alla domanda 5).

5. In virtù dell'articolo 4 capoverso 3 OSS, al di fuori degli orari d'ufficio le forze aeree rilasciano la Diplomatic Clearance al posto dell'UFAC. La collaborazione fra UFAC, DFAE, SECO e forze aeree si è dimostrata valida ed efficace. Al momento, il Consiglio federale non ritiene opportuno modificare queste procedure ben collaudate, anche perché una simile modifica comporterebbe un aumento di costi non giustificabile alla luce delle misure di risparmio avviate dalla Confederazione.

6. I criteri applicati dalla Svizzera per il rilascio delle Diplomatic Clearance corrispondono alle consuetudini diplomatiche internazionali. Una lista di criteri si trova nell'allegato alla OSS. Il Consiglio federale non ritiene necessario aggiungere ulteriori criteri in particolare anche per il fatto che decolli o atterraggi di aeromobili di Stato esteri al di fuori degli orari di apertura degli aeroporti svizzeri avvengono molto raramente.

Risposta del Consiglio federale.