16.3505 · Interpellanza · 2016-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Stando alle nostre informazioni, il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza sulle armi con entrata in vigore il 1° luglio 2016. A partire da tale data, tutti i coltelli con una lama superiore a cinque centimetri (e una lunghezza totale superiore a 12 cm) saranno considerati armi sottoposte alla legge. Di conseguenza, il coltellino più celebre al mondo diventerà un oggetto vietato.
In alcune cerchie questa decisione ha suscitato grande stupore, incomprensione e confusione nella misura in cui è in contrasto con la legge sulle armi, in particolare con l'articolo 4 capoverso 6, secondo cui "coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi".
Al fine di chiarire la questione ed evitare qualsivoglia polemica sterile, invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.
1. A partire dal 1° luglio 2016, il celebre coltellino svizzero sarà considerato un'arma con tutte le relative conseguenze?
2. Per detenere un coltellino svizzero occorrerà un'autorizzazione oppure sarà prevista una dispensa speciale?
3. Quali sono le sanzioni previste in caso di detenzione illecita di una tale arma?
4. I fabbricanti di coltellini sono stati consultati prima di modificare l'ordinanza sulle armi?
5. Quali saranno le ripercussioni della modifica di legge sulle vendite nei negozi svizzeri e nei duty-free degli aeroporti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Sono considerati armi ai sensi della legge sulle armi (LArm; RS 514.41) soltanto i coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano. Tale requisito, che resta tuttora applicabile, non è adempiuto dal coltellino tascabile dell'esercito svizzero e da coltelli da tasca analoghi. Di conseguenza, simili prodotti non costituiscono armi ai sensi della LArm nemmeno dopo il 1° luglio 2016. L'articolo 4 capoverso 6 LArm specifica inoltre che tali coltelli non sono considerati "oggetti pericolosi", ovvero oggetti che, contrariamente al loro scopo originario, sono utilizzati per ferire, minacciare o costringere le persone e vanno sequestrati quando i presupposti pertinenti sono adempiuti.
La nuova definizione in materia di coltelli e pugnali di cui all'articolo 7 dell'ordinanza sulle armi (RS 514.541) intende soltanto eliminare un'evidente sovraregolamentazione e non comporta alcun inasprimento della disposizione. Prima della modifica in questione, il tenore dell'articolo considerava armi vietate secondo la LArm tutti i pugnali indipendentemente dalla loro lunghezza, ad esempio anche i coltelli apriostriche. Poiché un uso abusivo di tali oggetti è quasi impensabile, i pugnali sono considerati armi unicamente se la loro lama ha una lunghezza superiore a 5 cm.
2.-5. No, il coltellino tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi resteranno acquistabili in vendita libera. La sovraregolamentazione in materia di coltelli e pugnali è stata eliminata tra l'altro in seguito alle richieste avanzate in tal senso dai produttori e dai commercianti.
Risposta del Consiglio federale.