16.3508 · Interpellanza · 2016-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 28 aprile 2016 la Commissione europea ha deciso di adottare una serie di misure per vigilare sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici sul mercato europeo. A distanza di pochi giorni, ossia il 1° giugno 2016, è stato posto in vigore un apposito regolamento. Da allora le importazioni di peso netto superiore a 2,5 tonnellate vengono controllate attraverso i cosiddetti documenti di vigilanza. Secondo la commissione si tratterebbe di una misura volta ad arginare la crisi nel settore siderurgico europeo, a mantenere posti di lavoro e a promuovere una crescita sostenibile. Mentre i prodotti provenienti dallo SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) sono esentati dalla nuova regola, quelli svizzeri possono essere immessi sul mercato europeo soltanto dietro presentazione di un documento di vigilanza sotto forma di licenza d'importazione. La nuova disposizione crea oneri burocratici non indifferenti a chi in Europa importa ferro e acciaio dalla Svizzera. Questa misura protezionistica pregiudica seriamente la competitività dell'industria siderurgica svizzera.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale è stato informato sul regolamento posto in vigore in tutta fretta dalla Commissione europea?
2. In che modo il diverso trattamento dell'industria siderurgica svizzera rispetto a quella dei Paesi UE/SEE è compatibile con gli accordi bilaterali tra il nostro Paese e l'UE?
3. Come giudica il Consiglio federale la situazione del settore siderurgico svizzero? Versa anch'esso in una crisi come quello europeo (stando all'argomentazione della Commissione europea)?
4. Il Consiglio federale è disposto a tematizzare simili discriminazioni dell'economia svizzera nei confronti della concorrenza europea nell'ambito dei futuri negoziati con l'UE?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 29 aprile 2016 la Svizzera è stata informata ufficialmente dalla Commissione europea in merito all'introduzione di queste misure. Il 12 maggio 2016 la Svizzera ha comunicato alla Commissione europea le sue forti perplessità su queste misure di vigilanza, riservandosi il diritto di effettuare ulteriori interventi.
Il 24 giugno 2016 il capo della missione svizzera presso l'UE è intervenuto a livello di alti funzionari. In occasione di questo incontro, la Commissione europea si è dichiarata disposta a discutere con la Svizzera dei problemi attuativi che queste misure comportano. Sono attualmente in corso i preparativi per un ulteriore incontro. La Svizzera, inoltre, sfrutta i suoi contatti con singoli Stati dell'UE per sensibilizzarli alle difficoltà che le imprese svizzere devono affrontare e per sollecitarli a scegliere una modalità di attuazione che limiti il meno possibile il commercio dei prodotti in questione.
2. Secondo il regolamento di esecuzione 2016/670 dell'UE, le misure di sorveglianza servono a raccogliere dati e a rilevare così le tendenze d'importazione di determinati prodotti di ferro e acciaio da Paesi terzi. La Svizzera ha lo status di Paese terzo ed è quindi soggetta a queste misure, contrariamente agli Stati membri dell'UE. Secondo l'argomentazione dell'UE, la deroga concessa agli Stati dello SEE/AELS (cioè a Norvegia, Islanda e Liechtenstein) sarebbe motivata, da un lato, dalla non applicazione di simili misure protezionistiche di politica commerciale ai Paesi firmatari dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) e, dall'altro, dalle relazioni economiche molto strette all'interno dello SEE. L'Accordo SEE contiene inoltre disposizioni particolari sul commercio di carbone e acciaio che vietano agli Stati dello SEE di adottare regolamentazioni amministrative che potrebbero pregiudicare gli scambi reciproci di tali prodotti. Infine, gli Stati dello SEE - unitamente ai loro produttori, consumatori e commercianti di acciaio - sono tenuti a informarsi reciprocamente sui rispettivi mercati di carbone e acciaio.
Gli scambi di merci tra la Svizzera e l'UE sono disciplinati dall'Accordo di libero scambio (ALS) del 1972. Questo accordo non proibisce l'adozione di misure protezionistiche di politica commerciale né comprende disposizioni particolari sul commercio dei prodotti di acciaio. L'ALS vieta però ogni misura di contenimento delle importazioni che non sia giustificata dalla tutela di determinati interessi pubblici preponderanti. Le misure protezionistiche a favore di un determinato ramo commerciale sono ammesse soltanto in presenza di seri problemi. Devono inoltre essere proporzionali e vanno eliminate al più presto. Questi e altri aspetti del diritto commerciale internazionale sono attualmente in corso di valutazione all'interno dell'amministrazione federale.
3. L'industria metallurgica svizzera (produzione e lavorazione di metalli e fabbricazione di prodotti metallurgici) genera circa l'1,7 per cento del prodotto interno lordo, realizzato nella misura del 30 a 40 per cento attraverso l'esportazione. La fabbricazione in serie di prodotti standardizzati, in particolare, è esposta a una concorrenza internazionale molto agguerrita. Alla luce dei costi mediamente più elevati in Svizzera, l'industria metallurgica elvetica deve fondare la sua competitività sull'innovazione e, sempre di più, sulla specializzazione.
In qualità di rifornitrice del settore manifatturiero, l'industria metallurgica reagisce con particolare sensibilità agli sviluppi congiunturali. Oltre agli effetti tuttora tangibili del forte apprezzamento del franco, intervenuto nel 2015, l'industria metallurgica versa in difficoltà anche a causa delle sovraccapacità globali sul lato della produzione. Mentre nel settore industriale svizzero la quota occupazionale complessiva risulta più o meno stabile dal 2011 in avanti, nell'industria metallurgica è calata dell'8 per cento. Nello stesso periodo il numero delle imprese di questo ramo si è ridotto del 3 per cento. Secondo le più recenti cifre sul fatturato e sulla produzione dell'industria metallurgica svizzera, nel primo semestre 2016 si starebbe delineando una certa stabilizzazione.
4. Oltre all'ALS del 1972, la Svizzera e l'UE sono legate da una moltitudine di accordi bilaterali settoriali sull'accesso ai mercati (in particolare nell'ambito degli accordi bilaterali I e II). Questi accordi assicurano alla Svizzera, nei settori contemplati, un accesso agevolato al mercato interno dell'UE e contribuiscono così a ridurre gli svantaggi concorrenziali rispetto alla concorrenza europea. Il Consiglio federale vigila costantemente sulla corretta applicazione di questi accordi. Gli eventuali problemi di attuazione a svantaggio dell'economia svizzera vengono discussi regolarmente con la Commissione europea a livello bilaterale nonché nei Comitati misti dei rispettivi accordi al fine di trovare al più presto valide soluzioni.
Come già accennato, i prodotti interessati dalle misure di vigilanza dell'UE rientrano nel campo d'applicazione dell'ALS del 1972, per cui saranno discussi con l'UE anche in questo contesto. Al momento non è tuttavia previsto alcun negoziato con l'UE che potrebbe sfociare in un'ulteriore intesa sui prodotti in questione.
Risposta del Consiglio federale.