16.3509 · Interpellanza · 2016-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'accordo di libero scambio del 1972 e altri accordi bilaterali mirano a eliminare gli ostacoli al commercio. Nella prassi, però, gli esportatori svizzeri devono vedersela con formalità doganali diverse a seconda dello Stato UE di destinazione. Ne è un esempio il caso delle pentole e padelle esportate in Italia - il terzo partner economico della Svizzera - per la lavorazione finale: le dogane italiane subordinano l'importazione di questi semilavorati alla certificazione da parte del ministero italiano della salute che non contengono sostanze nocive. Per i prodotti importati dall'UE questa norma non è invece prevista.
Queste pratiche doganali portano a manovre di aggiramento assurde da parte degli esportatori svizzeri. Kuhn Rikon, ad esempio - azienda produttrice di pentole con sede nell'Oberland zurighese - deve spedire e dichiarare in Austria o in Germania i suoi prodotti d'esportazione destinati all'Italia. Da lì possono poi proseguire per l'Italia senza incontrare ostacoli burocratici. Questa prassi è economicamente insensata e porta a un dispendio di risorse del tutto inutile rispetto a una spedizione diretta verso l'Italia.
Alla luce di queste considerazioni pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Il Consiglio federale è a conoscenza di queste pratiche doganali e dei problemi che comportano nell'export verso l'UE e, in particolare, verso l'Italia?
2. Cosa ne pensa il Consiglio federale del fatto che alcune aziende sono obbligate a far passare i loro prodotti attraverso altri Stati europei affinché arrivino in Italia senza intoppi burocratici?
3. Quante sono, secondo le stime del Consiglio federale, le aziende svizzere colpite? Quanto gravano questi ostacoli burocratici sull'export svizzero?
4. Questi casi sono riconducibili all'imperfezione o incompletezza degli accordi bilaterali che stanno a monte o alla loro attuazione incoerente da parte delle autorità doganali estere?
5. Cosa impedisce che il libero scambio sia realizzato senza intoppi burocratici?
6. Cosa fa attualmente la Svizzera per evitare queste discriminazioni commerciali? E quali altre misure intende adottare il Consiglio federale in futuro?
Stellungnahme des Bundesrates
I principali accordi finalizzati a facilitare lo scambio di merci tra la Svizzera e l'UE sono:
- l'Accordo di libero scambio del 1972;
- l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza;
- l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA);
- l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (AA).
Gli ostacoli tecnici al commercio vengono trattati principalmente nei due ultimi accordi (Bilaterali I). L'Accordo di libero scambio, invece, disciplina soprattutto le questioni doganali e contiene prescrizioni generiche sullo scambio di merci.
1.-3. Gli ostacoli tecnici al commercio possono risultare da prescrizioni nazionali diverse o da prescrizioni uguali applicate in modi diversi. Le esportazioni devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del Paese importatore, che prevedono anche eventuali esami e certificazioni, salvo che un accordo internazionale non contempli una serie di facilitazioni. Per determinate merci esportate dalla Svizzera verso l'Italia - tra cui i cosmetici, certe derrate alimentari e oggetti d'uso comune nonché i semilavorati in metallo - le autorità italiane esigono che gli esportatori svizzeri le sottopongano a particolari test o richiedano apposite autorizzazioni. La problematica degli ostacoli tecnici al commercio è stata tematizzata nel rapporto sulla politica economica esterna 2012 (rif. 13.008, capitolo 1.3.3, pag. 1148).
Se nell'UE non esistono prescrizioni armonizzate, i prodotti immessi sul mercato di un qualsiasi Paese dell'UE secondo la sua legislazione nazionale, possono essere commercializzati incondizionatamente in tutti gli altri Stati dell'UE (principio "Cassis-de-Dijon" all'interno dell'UE). Questo principio si applica ad esempio agli utensili da cucina che sono soggetti alle prescrizioni nazionali in materia di salute. Il riconoscimento reciproco vigente all'interno dell'UE può indurre taluni esportatori a immettere i propri prodotti sul mercato di un altro Stato dell'UE per aggirare, ad esempio, i test amministrativi richiesti dalle autorità italiane. Il Consiglio federale non possiede statistiche sulle imprese svizzere che risultano penalizzate da simili ostacoli al commercio.
4./5. Sulla base dell'equivalenza delle prescrizioni svizzere con quelle dell'UE, l'MRA e l'AA eliminano gli ostacoli tecnici al commercio in oltre venti settori di prodotti. Finora l'applicazione di questi accordi non ha posto particolari problemi. Per certe difficoltà minori riscontrate saltuariamente nei settori in questione sono state trovate soluzioni adeguate (cfr. rapporto di cui sopra).
I Bilaterali I non eliminano tutti gli ostacoli al commercio e intralci burocratici, perché questi accordi perseguono un approccio settoriale e non contemplano quindi la totalità dei prodotti. Le prescrizioni sanitarie per utensili da cucina, ad esempio, non rientrano nel loro campo d'applicazione.
6. Gli ostacoli al commercio segnalati all'amministrazione federale vengono tematizzati durante contatti bilaterali ufficiali, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, in occasione degli incontri dei Comitati misti istituiti dagli accordi in quesitone o a livello di contatti diplomatici con l'Unione europea o con gli Stati dell'UE interessati.
Risposta del Consiglio federale.