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16.3525 · Mozione · 2016-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni dell'articolo 15 dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (OMVet) in modo che gli equidi dichiarati come animali domestici, dopo un periodo di attesa di un anno, possano essere ridichiarati come animali da reddito.

Begründung

Dal 1° gennaio 2011, tutti gli equidi devono essere registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) tramite www.agate.ch e dichiarati come animali domestici o da reddito. La legislazione vigente in materia vieta di ridichiarare come animale da reddito un animale già registrato come animale domestico. Questi animali, dunque, non potranno mai più essere macellati o altrimenti riutilizzati, ma dovranno essere irragionevolmente eliminati in un impianto per l'incenerimento dei rifiuti.

Poiché gli animali domestici non possono essere immessi nella filiera alimentare, gli animali dichiarati come tali sono soggetti a restrizioni meno severe per quanto riguarda la somministrazione di medicamenti. Su questo, in linea di principio, non c'è niente da ridire. È però anche provato che dopo un certo tempo gli animali trattati non presentano più alcun residuo dei medicamenti somministrati. Ecco perché devono essere create le condizioni legali affinché dopo un periodo di attesa di un anno gli animali registrati come animali domestici possano essere ridichiarati come animali da reddito e riutilizzati di conseguenza. Allo stato attuale delle conoscenze, un periodo d'attesa di sei mesi sarebbe sufficiente per tutti i medicamenti in uso. Un periodo di attesa di un anno garantirebbe tuttavia una riutilizzazione assolutamente priva di rischi. Il problema è particolarmente frequente nel caso degli equidi: spesso, infatti, i puledri sono dichiarati come animali domestici per mancata conoscenza delle conseguenze della dichiarazione. Eppure, la Svizzera oggi importa oltre l'80 per cento della carne di cavallo che consuma, in gran parte da Paesi in cui gli animali sono allevati in condizioni inaccettabili e sottoposti a trasporti lunghi e brutali. È pertanto assolutamente irragionevole distruggere derrate alimentari indigene sane e ricavate da animali detenuti in maniera ineccepibile e al contempo autorizzare o addirittura promuovere importazioni discutibili.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Sono diversi i motivi che possono indurre un proprietario a designare il proprio cavallo come animale domestico, ad esempio perché, per ragioni etiche o affettive, vuole evitare che l'animale possa in futuro essere macellato. Inoltre lo scopo d'utilizzo quale animale domestico permette, all'occorrenza, di curare un cavallo con un maggior numero di medicamenti veterinari e di rinunciare alla compilazione di un giornale dei trattamenti. In caso di malattie specifiche, agli animali domestici possono essere somministrate sostanze attive non ammesse per gli animali da reddito per ragioni di sicurezza alimentare. In assenza di studi sui residui di queste sostanze, è impossibile stabilire un termine d'attesa che possa essere considerato sicuro.

Proprio per questo motivo, l'articolo 15 dell'ordinanza sui medicamenti veterinari (RS 812.212.27) stabilisce che lo scopo d'utilizzo come animale domestico non può più essere modificato. Durante la procedura di modifica dello scopo d'utilizzo, la banca dati sul traffico di animali avverte esplicitamente il proprietario che in seguito non sarà più possibile ripristinare lo scopo d'utilizzo "animale da reddito". Non sussiste peraltro nessun obbligo di designare già alla nascita un puledro come animale domestico. È ad esempio possibile procedere alla modifica dello scopo d'utilizzo solo quando ciò diventa indispensabile per la somministrazione di medicamenti specifici. Questa regolamentazione è in linea con le norme dell'UE (art. 37 del regolamento di esecuzione UE, 2015/262) e garantisce l'equivalenza delle disposizioni secondo l'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sul commercio di prodotti agricoli (allegato 11). Soltanto grazie al mutuo riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni applicabili ai prodotti di origine animale e alla salute degli animali, nel 2009 si sono potuti abolire i controlli veterinari al confine tra la Svizzera e l'UE, il che da allora ha semplificato il commercio bilaterale.

Infine, occorre sottolineare che negli ultimi anni il consumo di carne equina in Svizzera è complessivamente sceso da 5414 tonnellate nel 2011 a 3585 tonnellate nel 2015. Nello stesso lasso di tempo, anche la produzione indigena è calata (da 3115 a 2652 capi). Parallelamente la quota della produzione interna sul consumo totale di carne equina è salita del 2 per cento (Proviande, "Der Fleischmarkt im Überblick 2015").

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.