Lexipedia

16.3540 · Mozione · 2016-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) in modo da porre fine alla pratica abusiva di alcuni creditori che monetizzano la cancellazione di attestati di carenza beni dei loro ex debitori.

Begründung

L'indebitamento, talvolta l'indebitamento eccessivo, colpisce molte persone. A volte può accadere di doversi dibattere con problemi finanziari, che possono sfociare in attestati di carenza beni.

Una volta ritornati a miglior fortuna e rimborsati i debiti, è possibile chiedere la cancellazione dal registro degli attestati di carenza beni. Spetta tuttavia al debitore farne domanda formale presso l'ufficio di esecuzione e fallimenti. Una tale cancellazione permette ad esempio di non trovarsi esclusi dall'accesso a determinate locazioni o impieghi.

Purtroppo, talvolta il creditore approfitta dell'occasione per reclamare arbitrariamente un importo all'ex debitore. In questi casi una persona che è riuscita a rimborsare i suoi debiti e magari è ancora in difficoltà si vede addossare un onere supplementare. Questa situazione è altamente ingiusta.

È pertanto ora di vietare questo quasi ricatto effettuato da alcune imprese nei confronti di persone spesso indebolite che hanno bisogno di ritrovare una situazione finanziaria normale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 149a della legge federale sull'esecuzione e il fallimento (LEF; RS 281.1) disciplina la prescrizione e la cancellazione degli attestati di carenza di beni nel quadro di un'esecuzione in via di pignoramento. Conformemente all'articolo 265 capoverso 2 LEF, la normativa vale anche per gli attestati di carenza di beni dopo fallimento.

Secondo l'articolo 149a capoverso 3 LEF l'iscrizione dell'attestato di carenza di beni è cancellata d'ufficio dal registro dopo il pagamento dell'intero debito. La disposizione riguarda tuttavia soltanto il caso in cui il debito è estinto versandone l'ammontare all'ufficio d'esecuzione (art. 149a cpv. 2 LEF). Il debitore ha diritto a tale cancellazione senza ulteriore intervento del creditore anche nel caso in cui versi l'ammontare direttamente a quest'ultimo, se può dimostrare l'estinzione del debito all'ufficio d'esecuzione (DTF 95 III 43). Può farlo in particolare presentando una corrispondente ricevuta, al cui rilascio il debitore ha diritto per legge (art. 88 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni svizzero; RS 220).

L'iscrizione dell'attestato di carenza di beni va quindi in ogni caso cancellata d'ufficio dal registro non appena è dimostrata l'estinzione del debito. Non si capisce quindi in che modo il creditore potrebbe esigere abusivamente denaro per la cancellazione. Per quanto riguarda gli attestati di carenza menzionati nella mozione, il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario intervenire.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.