16.3541 · Postulato · 2016-06-16
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di studiare il modo in cui preservare le risorse destinate alla cooperazione internazionale per svolgere la sua missione principale, anche nel caso in cui si verificasse un ulteriore afflusso di richiedenti l'asilo in Svizzera. Il tasso dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) non dovrà fungere da parametro di riferimento per fissare un tetto di spesa che determini i crediti concessi alla cooperazione internazionale della Svizzera.
Begründung
Il messaggio del Consiglio federale concernente la cooperazione internazionale comprende una serie di attività complementari tra loro. L'assistenza ai richiedenti l'asilo nel loro primo anno di permanenza in Svizzera non rientra nella cooperazione internazionale, poiché queste spese sono computate all'APS della Svizzera. Il messaggio prevede che per il periodo 2017 a 2020 l'APS si orienti verso un tasso pari allo 0,48 per cento del reddito nazionale lordo (RNL).
Chiedo pertanto al Consiglio federale di fornire delucidazioni su come debba intendersi l'importo stanziato a favore della cooperazione internazionale propriamente detta. In quest'ottica bisogna innanzitutto distinguere e presentare separatamente la quota corrispondente a fine anno alle attività della cooperazione internazionale e quella legata ai costi dei richiedenti l'asilo in Svizzera e definire in seguito un meccanismo che, anche in caso di un aumento significativo delle richieste d'asilo in Svizzera, consenta di garantire la continuità delle attività fondamentali della cooperazione internazionale.
Le spese per l'assistenza ai richiedenti l'asilo rischiano di aumentare con l'intensificarsi del fenomeno migratorio. Ciò non deve però andare a discapito delle risorse stanziate e dell'obiettivo fondamentale della cooperazione internazionale, che a mio modo di vedere è ridurre la povertà nei Paesi in via di sviluppo, agire a monte degli squilibri nelle regioni instabili del mondo e offrire prospettive future alle popolazioni locali. Tra le altre cose, questo dovrebbe consentire di arginare le cause che stanno alla base dei grandi movimenti migratori, attenuandone così le proporzioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Per la cooperazione internazionale il Parlamento stanzia crediti quadro della durata di quattro anni, con cui il DFAE e il DEFR sono autorizzati ad assumere, nel periodo considerato, impegni finanziari pluriennali entro un limite prestabilito. I crediti a preventivo approvati dal Parlamento rappresentano i mezzi che possono essere impiegati nell'anno di preventivo (importi massimi). Né i crediti quadro né i crediti a preventivo sono calcolati in base alla percentuale di APS, bensì vengono fissati liberamente dalle Camere federali. Poiché la percentuale di APS costituisce un importante elemento per effettuare confronti a livello internazionale, negli affari che possono incidere su di essa il Consiglio federale ne illustra gli effetti (p. es. nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020) ricordando che le previsioni sono indicative e che tale percentuale può subire variazioni, dovute in particolare all'andamento dell'economia o ai costi sostenuti dalla Svizzera per l'accoglienza dei richiedenti l'asilo durante il loro primo anno di soggiorno, ma anche ad altri fattori.
Inoltre, sia per i crediti quadro sia per i crediti a preventivo vale il principio della specificazione, secondo cui un credito può essere utilizzato soltanto per lo scopo per il quale è stato stanziato (cfr. art. 31 cpv. 1 LFC e art. 19 cpv. 1 lett. d). Poiché le risorse destinate al settore dell'asilo non sono comprese nei crediti per la cooperazione internazionale, un eventuale aumento del numero di richiedenti l'asilo non influisce sulle possibilità di impiego delle risorse già approvate per la cooperazione internazionale. Sulla base di quanto specificato sopra il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.