16.3547 · Mozione · 2016-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un chiaro inasprimento dell'articolo 285 CP (Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari), prevedendo obbligatoriamente pene detentive senza la condizionale. Nel Codice penale va inoltre inserita una disposizione che preveda di informare il datore di lavoro dopo il passaggio in giudicato di una sentenza.
Begründung
Negli ultimi tempi la violenza nei confronti della politica ha assunto dimensioni inaccettabili e tocca anche forze di sicurezza, sanitari e impiegati. Ripetutamente i poliziotti sono aggrediti e feriti nell'esercizio del loro lavoro nell'interesse della sicurezza pubblica e a tutela dei cittadini. Insulti, lanci di pietre e altri oggetti, abbagliamenti con puntatori laser e altri attacchi sono intollerabili. Il 25 gennaio 2016 la Federazione svizzera dei funzionari di polizia ha diramato un comunicato stampa, cui è purtroppo stato dato poco risalto, in cui rende attenti alla situazione insostenibile e chiede pene più severe per gli autori. Un chiaro inasprimento delle pene comminate e l'obbligo di comunicazione al datore di lavoro mirano a produrre un effetto deterrente al fine di ridurre la violenza nei confronti della polizia. È indispensabile sfruttare meglio le pene. In tal modo si aumenta anche l'attrattiva della polizia; anche in futuro avremo bisogno di giovani capaci che scelgono questo mestiere importante per la sicurezza pubblica.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale prende sul serio il problema delle aggressioni nei confronti di autorità e funzionari, ma rileva anche che le condanne fondate sull'articolo 285 CP sono diminuite nel corso degli ultimi due anni.
L'inasprimento dell'articolo 285 CP era già stato chiesto nelle mozioni Rusconi 13.3114 e Segmüller 08.3876, respinte dal Consiglio federale e dal Consiglio nazionale. Il collegio governativo ha inoltre raccomandato di respingere un intervento teso a introdurre pene minime e ad aumentare le pene massime nell'articolo 285 CP (mozione Freysinger 14.3995, "Punire più severamente le aggressioni contro i funzionari e le autorità"). Spesso gli interventi relativi all'articolo 285 CP non precisano se si tratta di rafforzare l'autorità statale, proteggere l'integrità fisica dei funzionari o entrambi. Il diritto penale opera una distinzione chiara tra questi due obiettivi, in quanto si tratta di beni giuridici differenti: la protezione dell'integrità fisica dei funzionari non è garantita dalle disposizioni penali per i reati contro il potere pubblico, bensì da quelle a tutela della vita e dell'integrità fisica. L'articolo 285 CP protegge l'autorità statale in quanto tale. Sono applicabili anche altre disposizioni a tutela della vita e dell'integrità fisica, il che comporta pene più severe in virtù dell'articolo 49 CP.
L'autore della mozione ritiene imperativo introdurre pene detentive senza la condizionale, ma non specifica se debba essere prevista una soglia minima. Il Codice penale prevede che una pena detentiva superiore a due anni è sempre inflitta senza la condizionale (art. 42 cpv. 1 CP), anche se la pena può essere sospesa parzialmente se è inferiore a tre anni (art. 43 cpv. 1 CP). Di conseguenza, nell'articolo 285 numero 1 CP la pena minima dovrebbe ammontare almeno a due anni. Una pena minima altrettanto o più elevata è prevista soltanto per poche fattispecie, ad esempio l'omicidio intenzionale (art. 111 CP) o la presa d'ostaggio qualificata (art. 185 n. 2 CP). Pur comprendendo la richiesta avanzata nel postulato, la possibilità di pronunciare una pena detentiva senza la condizionale per un periodo inferiore a due anni costituirebbe un eccezione e sarebbe in contraddizione con i principi del diritto penale. Inoltre, il bene giuridico in questione sarebbe protetto in materia sproporzionata rispetto ad altri beni giuridici quali la vita e l'integrità fisica o l'integrità sessuale.
Va respinta anche la richiesta di comunicare al datore di lavoro la sentenza passata in giudicato. Finora le persone che non avevano qualità di parte nel procedimento penale potevano essere informate soltanto tramite la pubblicazione della sentenza (art. 68 CP). I datori di lavoro interessati ai precedenti penali dei loro collaboratori possono già esigere un estratto del casellario giudiziale, procedura standard in determinati settori. Non si vede il motivo per cui le autorità penali debbano informarli in merito alle condanne nei confronti dei loro collaboratori per questo reato in particolare.
Il Consiglio nazionale ha inoltre dato seguito alla petizione 10.2016, depositata in Parlamento dalla Federazione svizzera dei funzionari di polizia, incaricando la propria Commissione degli affari giuridici di elaborare un intervento parlamentare sull'articolo 285 CP. Il 19 marzo 2015 il Consiglio degli Stati non ha invece dato seguito alla petizione, poiché le sue richieste erano già trattate da vari altri affari, segnatamente il postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale 13.4011, "Proteggere meglio sul piano penale gli impiegati dello Stato contro gli atti di violenza", accolto dal Consiglio nazionale, e tre iniziative cantonali depositate dai cantoni di Vaud, Ginevra e Ticino (11.312, 12.306, 14.301). Nel 2014 il Parlamento ha rinviato di oltre un anno l'esame delle due prime iniziative cantonali. Secondo le due Commissioni degli affari giuridici incaricate dell'esame preliminare, non è opportuno trattare in maniera particolare una fattispecie penale prevedendo disposizioni speciali; l'articolo 285 CP andrebbe piuttosto riesaminato nell'ambito dell'armonizzazione delle pene.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.