16.3553 · Interpellanza · 2016-06-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Puntualmente si sente dire che la Svizzera trae vantaggio dai programmi quadro di ricerca e sviluppo dell'Unione europea (PQRS) in quanto i fondi ricevuti supererebbero i contributi versati. Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È vero che il cosiddetto coefficiente di ritorno finanziario non corrisponde al ritorno finanziario netto?
2. In questo caso, perché si parla di un coefficiente di ritorno finanziario (per la Svizzera di circa 1,5), se tale coefficiente fa pensare semplicemente a un ritorno che, forse, non esiste neppure?
3. Nel calcolo dei ritorni finanziari netti ottenuti sinora sono state considerate anche le spese accessorie, quelle amministrative e le eventuali perdite causate dalle fluttuazioni valutarie?
Documenti ufficiali (p. es. l'affare 13.022) testimoniano che, per il 6° PQRS (2003-2006), il contributo svizzero è stato di 775,3 milioni di franchi, con un ritorno di 794,5 milioni. Sulla base del messaggio sul finanziamento della partecipazione della Svizzera al 6° PQRS (affare 01.068) il Parlamento ha tuttavia votato su un credito di 869 milioni di franchi (incl. spese accessorie e riserve per le fluttuazioni valutarie).
4. Sono state prese in considerazione le oscillazioni del tasso di cambio tra il momento del versamento del contributo e quello del ritorno finanziario?
5. Nel calcolo dei ritorni finanziari si è tenuto conto anche di altri programmi europei (p. es. CERN, ESA, ESO, EMBL, COST, Euratom, ERA-NET, Eureka, ecc.) e dei contributi e possibili ritorni finanziari legati ai budget di tali programmi?
6. Nel calcolo del ritorno finanziario netto sono stati computati i mezzi provenienti da terzi che non si sarebbero ottenuti senza i fondi dei PQRS?
7. Il Consiglio federale sa quali Paesi dell'UE promuovono questi costosi PQRS facendo anch'essi leva su coefficienti di ritorno finanziario e ritorni finanziari netti positivi?
8. Quali Paesi sono i perdenti finanziari di questi programmi ossia i pagatori netti?
9. Dobbiamo presumere che l'eventuale ridistribuzione delle risorse nel quadro dei PQRS sia compensata indirettamente con i contributi versati dalla Svizzera a favore di progetti volti a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE allargata (contributo di coesione) e che parte di queste risorse ridistribuite confluirebbe quindi nel calcoli netti relativi ai PQRS?
10. Qual è l'opinione del Consiglio federale sul fatto che Israele, per citare un esempio, partecipi a Orizzonte 2020 quale membro associato senza aver stipulato alcun accordo di libera circolazione delle persone con l'UE, mentre tale accordo sembra essere una condizione indispensabile per la partecipazione della Svizzera allo stesso programma?
Stellungnahme des Bundesrates
L'adesione ai programmi quadro di ricerca e sviluppo dell'Unione europea (PQRS) rientra tra le priorità della politica scientifica svizzera. La Svizzera ha partecipato come Stato associato al 7° PQRS (2007-2013) e, fino alla fine del 2016, partecipa come Stato parzialmente associato all'8° PQRS (Orizzonte 2020, 2014-2020).
Gli Stati associati cofinanziano i PQRS versando contributi proporzionali al loro PIL e, in contropartita, i ricercatori possono partecipare ai bandi di concorso indetti per ottenere le sovvenzioni dell'UE.
In virtù dell'adesione parziale a Orizzonte 2020, i ricercatori svizzeri possono partecipare come partner associati e paritari a tutte le attività del cosiddetto primo pilastro di Orizzonte 2020 e sono finanziati direttamente con le sovvenzioni dell'UE. Per quanto riguarda tutti gli altri bandi di concorso di Orizzonte 2020 (secondo e terzo pilastro), la Svizzera mantiene il suo status di Paese terzo. In queste parti di programma i ricercatori svizzeri possono aderire a progetti di partenariato europei, ma non possono partecipare ai bandi per le sovvenzioni dell'UE. I finanziamenti provengono pertanto dalla Confederazione.
Se, dal 2017, la Svizzera dovesse essere retrocessa integralmente allo status di Paese terzo, le sue possibilità di partecipazione e influenza nel quadro della spazio europeo della ricerca sarebbero estremamente limitate, al pari della presenza, finanziaria e numerica, dei ricercatori svizzeri nei PQRS. A questo si aggiunge il timore che i ricercatori che operano in Svizzera finiscano per trovarsi isolati. Lo status di Paese terzo, inoltre, pregiudica l'attrattiva della Svizzera quale meta per i ricercatori di punta, il che implica una perdita in termini sia di know-how sia di possibilità di collaborare alle attività di ricerca in Europa e nel mondo intero.
1./2. Per ritorno finanziario si intende la somma delle sovvenzioni in franchi svizzeri provenienti da un PQRS e versate ai ricercatori svizzeri. Il ritorno finanziario netto è la differenza tra il ritorno finanziario e i contributi svizzeri al PQRS. Il coefficiente di ritorno finanziario è invece il rapporto tra il ritorno finanziario e i contributi svizzeri al PQRS in questione.
Il ritorno finanziario e il contributo della Svizzera per il 7° PQRS sono stati rispettivamente di 2,482 e di 2,263 miliardi di franchi, il che corrisponde a un ritorno finanziario netto di 219 milioni di franchi in sovvenzioni e a un coefficiente di ritorno finanziario (per tutto il 7° PQRS) pari a 1,1, ovvero al 110 per cento.
Mentre il 7° PQRS era ancora in corso, i contributi non erano stati versati nella loro integralità né erano state stanziate tutte le sovvenzioni. Il coefficiente di ritorno finanziario provvisorio è servito per stimare la quota di successo della partecipazione svizzera durante il PQRS. Al 15 giugno 2012, data di riferimento, questo coefficiente provvisorio era pari a 1,52, ovvero al 152 per cento.
3. Nel calcolo dei ritorni finanziari vengono considerate sia le spese amministrative sostenute dall'UE sia le perdite causate dalle fluttuazioni valutarie, ma non le spese amministrative e i costi per le misure d'accompagnamento di cui si fa carico la Svizzera.
Nel Consuntivo 2011 figura che 56,3 milioni di franchi del credito per il 6° PQRS non sono stati utilizzati. Inoltre la Svizzera ha aderito al 6° PQRS solo nel 2004, ragione per cui i ricercatori svizzeri non hanno avuto sovvenzioni dall'UE prima di questa data, il che ha inciso sul valore del ritorno finanziario netto.
4. Sì. Calcolato in euro, il bilancio svizzero per il 7° PQRS è perfino migliore, proprio per via del tasso di cambio: a un contributo di 1,513 miliardi di euro corrisponde infatti un ritorno di 1,873 miliardi di euro, ovvero 359,6 milioni di euro in più rispetto a quelli versati dalla Svizzera.
5. ERA-NET è un'azione di coordinamento e di supporto del 7° PQRS. I progetti sovvenzionati sotto questa etichetta sono pertanto stati considerati nei calcoli, al pari di quelli che rientrano nell'ambito di Euratom, anch'esso finanziato con il budget del PQRS.
Gli altri programmi citati sono in realtà istituti di ricerca internazionali indipendenti dall'UE; il loro finanziamento non è stato considerato nei calcoli perché si basa su accordi interstatali.
6. Questi fondi non sono computati nel calcolo dei ritorni finanziari (netti), ma possono essere utilizzati per valutare il peso assunto dai progetti del PQRS nello stimolare altre attività di ricerca a livello nazionale.
7./8. Parte del finanziamento destinato ai PQRS proviene dai contributi ordinari versati all'UE dai suoi Stati membri. Per questi ultimi non è pertanto rilevante disporre di una valutazione specifica dell'utilità dei PQRS in termini di ritorno finanziario.
Tra gli Stati associati, che finanziano i PQRS in sede separata, neppure quelli i cui contributi superano le sovvenzioni ricevute dai propri ricercatori mettono in discussione la partecipazione ai programmi quadro.
9. No. Nell'UE le misure strutturali e quelle nel settore della ricerca sono due settori separati. Le sovvenzioni dei PQRS vengono assegnate unicamente in base a criteri di eccellenza tecnici e scientifici. Non vi sono inoltre quote per i singoli Paesi.
10. La libera circolazione delle persone è stata sancita giuridicamente nel primo Accordo sulla ricerca tra la Svizzera e l'UE stipulato nel quadro dei Bilaterali I. In forza di questa clausola, detta "ghigliottina", qualora uno degli accordi non fosse prolungato o venisse denunciato, sarebbero abrogati anche i rimanenti sette accordi dei Bilaterali I. La clausola è stata stipulata per evitare che una parte potesse prolungare soltanto i contratti per lei vantaggiosi e abrogare gli altri.
Per quanto riguarda Israele, entra in gioco una condizione analoga, che dimostra come soluzioni del genere non siano insolite; nel caso in questione è l'accordo euromediterraneo (che prevede la libertà di domicilio) a fungere da condizione ghigliottina per l'associazione a Orizzonte 2020.
Risposta del Consiglio federale.