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16.3577 · Interpellanza · 2016-06-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 30 giugno 2014 il Consiglio federale ha posto in vigore l'Accordo FATCA con gli USA che prevede la notifica delle informazioni sui conti. In Svizzera l'attuazione dell'Accordo avviene secondo il cosiddetto modello 2, in base al quale gli istituti finanziari svizzeri notificano le informazioni sui conti, con il consenso dei clienti statunitensi interessati, direttamente alle autorità fiscali statunitensi. L'Accordo non prevede la reciprocità. Infatti, la Svizzera non riceve dagli USA le informazioni in questione. Per porvi rimedio, il 21 maggio 2014 il Consiglio federale ha approvato un mandato inteso a negoziare con gli USA il passaggio al modello 1, che prevede lo scambio automatico reciproco di informazioni.

1. A che punto sono i negoziati con gli USA per la conclusione di un accordo volto a introdurre lo scambio automatico di informazioni? Per quando ci si può attendere che lo scambio di informazioni tra Svizzera e USA sia reciproco e gli USA notifichino alla Svizzera automaticamente le informazioni sui conti?

2. Nel progetto di ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali posto in consultazione (OSAI), il Consiglio federale prevede all'articolo 1 che gli USA siano considerati "'Giurisdizioni partecipanti' secondo l'articolo 2 capoverso 2 LSAI". Gli USA adempiono quindi tutti gli obblighi previsti dallo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE in quanto parte dello standard per lo scambio automatico di informazioni?

3. Conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono identificare le persone che esercitano il controllo su un'entità di investimento non proveniente da una "Giurisdizione partecipante" e verificare se si tratti di persone oggetto di comunicazione. La qualifica impropria che definisce gli USA "Giurisdizione partecipante" non svincolerebbe gli istituti finanziari svizzeri dall'obbligo di identificazione?

4. Una persona soggetta a imposizione in Spagna deposita del denaro sul conto di un istituto finanziario svizzero. Per evadere le imposte, questa persona non si identifica come titolare del conto. Per giunta, nell'intento di occultare l'avente diritto economico, si serve di un costrutto giuridico registrato nello Stato statunitense del Delaware. La qualifica impropria degli USA come "Giurisdizione partecipante" esime l'istituto finanziario svizzero dall'identificare e comunicare il vero avente diritto economico, ovvero la persona soggetta a imposizione in Spagna? Per quale motivo il Consiglio federale intende tutelare gli evasori fiscali?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I negoziati per la reciprocità dell'Accordo FATCA, che si basano sul mandato del Consiglio federale dell'8 ottobre 2014, sono in corso. Sebbene il Dipartimento federale delle finanze (DFF) abbia chiesto subito di riattivare le trattative non è stato ancora possibile concludere, poiché gli Stati Uniti d'America negoziano prioritariamente con Stati che non dispongono ancora di un Accordo FATCA. Attualmente si mira a far entrare in vigore il nuovo Accordo FATCA il 1° gennaio 2019. La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) tiene costantemente al corrente le associazioni del ramo in merito allo stato dei lavori.

2. Secondo lo standard globale per lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, un'entità di investimento gestita professionalmente che non è un istituto finanziario di una Giurisdizione partecipante è qualificabile come entità non finanziaria passiva. Le persone che ne esercitano il controllo devono essere identificate e, se del caso, comunicate dall'istituto finanziario che gestisce il fondo. Tuttavia l'OCSE ha adottato una norma transitoria secondo cui nel diritto interno l'espressione "Giurisdizione partecipante" può essere interpretata con un'accezione più ampia.

Conformemente alle direttive dell'OCSE, l'articolo 1 del progetto di ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (P-OSAIn) prevede, infatti, che tutti gli Stati che nei confronti del Forum globale si sono dichiarati favorevoli ad attuare lo scambio automatico di informazioni siano considerati "Giurisdizioni partecipanti". Secondo questa disposizione sono considerati "Giurisdizioni partecipanti" anche gli Stati Uniti d'America che mediante la normativa FATCA applicano già uno standard di scambio internazionale di informazioni in materia fiscale. La regolamentazione dell'articolo 1 P-OSAIn è stata proposta alla luce della prassi di altre piazze finanziarie importanti nonché per garantire pari condizioni ("level playing field").

Vista l'importanza che riveste per gli istituti finanziari, il progetto P-OSAIn è stato posto in consultazione. La procedura di consultazione terminerà il 9 settembre 2016. Il DFF esaminerà i pareri pervenuti prima di determinare in maniera definitiva la nozione di "Giurisdizione partecipante". Saranno pure considerati gli sviluppi internazionali in materia e le regolamentazioni adottate dagli altri Stati.

3/4. La disposizione transitoria ha effetti sugli obblighi di diligenza a cui sono sottoposti gli istituti finanziari svizzeri. Questi ultimi non dovranno, infatti, identificare le persone che esercitano il controllo sulle entità di investimento gestite professionalmente.

La disposizione non favorisce l'evasione fiscale visto che essa verrà applicata in modo transitorio. In funzione degli sviluppi internazionali, il Consiglio federale potrebbe però decidere di adeguare il contenuto e la durata di validità o di abrogare l'articolo 1 P-OSAIn. Il Governo potrà in particolare adeguare l'articolo 1 P-OSAIn qualora dovesse constatare che l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con taluni Stati è ritardato. Alla scadenza della soluzione transitoria gli istituti finanziari svizzeri dovranno nuovamente garantire l'identificazione e la comunicazione delle persone che esercitano il controllo sugli enti di investimento gestiti professionalmente, se questi ultimi sono residenti di uno Stato con cui la Svizzera non ha ancora concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni.

Risposta del Consiglio federale.