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16.3588 · Interpellanza · 2016-06-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Secondo la legge sulla parità dei sessi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari a progetti di istituzioni private che intendono promuovere il reinserimento di donne e uomini che hanno interrotto la propria attività professionale per dedicarsi a compiti familiari. Il Consiglio federale ha tuttavia recentemente deciso di non impiegare più questi aiuti finanziari per l'orientamento professionale individuale e per agevolare il reinserimento, ma di trasformarli in uno strumento dell'iniziativa sul personale qualificato. In futuro, i sussidi dovranno essere accordati a progetti che promuovono il lavoro delle donne nelle professioni con carenza di personale qualificato, quali le professioni dell'informatica, delle scienze naturali o della tecnica. Saranno sostenuti innanzitutto progetti che modificano le condizioni quadro nel mondo del lavoro, introducendo per esempio modelli di orario di lavoro flessibile o sistemi salariali equi nelle imprese.

Ferma restando l'importanza delle misure che si vogliono ora privilegiare, il riorientamento degli aiuti finanziari solleva alcune domande di principio:

1. Il lavoro di consulenza attualmente offerto da istituzioni private qualificate è destinato soprattutto al reinserimento di donne (e uomini) che hanno interrotto la propria attività per ragioni familiari. Dove saranno offerte queste consulenze in futuro? Gli URC o gli uffici di orientamento professionale saranno rinforzati da collaboratori specializzati nel campo della conciliabilità tra famiglia e professione? Vi sono mezzi sufficienti? Anche le madri (e i padri) di modeste condizioni economiche potranno contare su queste offerte?

2. In Svizzera, la conciliabilità tra famiglia e professione lascia ancora a desiderare. Inoltre, il rallentamento economico degli ultimi anni ha acuito i conflitti lavorativi correlati alla genitorialità e alla maternità. Per questo molte donne, nonostante un buon livello di formazione, abbandonano temporaneamente l'attività lucrativa e vi rientrano solo a stento. Perché in questa situazione il Consiglio federale vuole rinunciare a uno strumento collaudato di riattivazione del personale qualificato disponibile e far sviluppare invece nuove offerte? Quali sono i vantaggi di questa nuova strategia?

3. Il nuovo orientamento degli aiuti finanziari è fortemente focalizzato sulle condizioni quadro nelle imprese. Perché queste misure sono finanziate con gli aiuti finanziari previsti dalla legge sulla parità dei sessi e non dal dipartimento competente per la politica del mercato del lavoro, cioè dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Dal 1996 l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) può, giusta l'articolo 14 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1), sostenere progetti che promuovono l'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Finora ne sono stati sostenuti circa 300. Per poter beneficiare di un aiuto finanziario federale i progetti devono promuovere la partecipazione delle donne nella vita professionale, ridurre le discriminazioni di genere, favorire la conciliabilità tra lavoro e famiglia oppure la scelta di professioni non tipicamente femminili.

Dal 1996 l'UFU può, giusta l'articolo 15 LPar, accordare aiuti finanziari a consultori che forniscono consulenza alle donne su questioni riguardanti la vita professionale o che promuovono il reinserimento professionale di donne e uomini che hanno interrotto l'attività professionale per dedicarsi a compiti familiari. Attualmente sono sostenuti undici consultori in otto cantoni (BE, FR, GR, NE, TG, TI, VD, VS).

Dall'introduzione degli aiuti finanziari nel 1996 le condizioni quadro legali sono mutate notevolmente. In seguito alla revisione del 1996 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e all'entrata in vigore rispettivamente nel 2002 e nel 2006 della legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) e della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), l'orientamento professionale e di carriera e l'integrazione nel mercato del lavoro sono diventati di competenza cantonale. Tutti i cantoni dispongono nel frattempo - oltre agli uffici regionali di collocamento (URC) - anche di servizi di orientamento professionale e di carriera cui possono rivolgersi donne e uomini che desiderano riorientarsi professionalmente.

In considerazione del mutato contesto legale, la concessione di sussidi da parte della Confederazione negli ambiti summenzionati non è più conforme alla ripartizione dei compiti e degli oneri secondo la legge sui sussidi (LSu; RS 616.1). Di conseguenza, nel suo rapporto del 2014 il Controllo federale delle finanze ha conferito all'UFU l'incarico di riesaminare gli aiuti finanziari previsti dall'articolo 15 LPar. Dal canto suo, nel 2015 il Consiglio federale ha stabilito nel quadro del riesame dei sussidi nel Dipartimento federale dell'interno (DFI) che il finanziamento dei consultori sostenuti finora sarà ridotto gradualmente negli anni 2017 e 2018 e, per i motivi suindicati, cesserà il 1° gennaio 2019.

È compito dei cantoni valutare in che misura intendano mantenere l'offerta dei consultori sostenuti ancora fino alla fine del 2018 con gli aiuti finanziari previsti dall'articolo 15 LPar in via complementare a quella dei servizi cantonali (URC, servizi di consulenza professionale e di carriera) o se integrarla in questi ultimi.

3. Il DFI ha emanato un ordine di priorità per l'assegnazione di aiuti finanziari a progetti ai sensi dell'articolo 14 LPar, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020. Se i fondi richiesti superano i crediti a disposizione è data la precedenza ai progetti le cui finalità corrispondono ai due punti di forza seguenti: a) sviluppo di servizi e prodotti finalizzati alla promozione della conciliabilità tra vita professionale e familiare e al raggiungimento della parità salariale tra donna e uomo e b) promozione di un'equa rappresentanza di donne e uomini nei rami professionali in cui si registra una penuria di manodopera qualificata, quali l'informatica, le scienze naturali o la tecnica. I due punti di forza costituiscono un contributo all'Iniziativa sul personale qualificato della Confederazione. Lo strumento degli aiuti finanziari previsto dalla LPar non viene pertanto né trasformato né impiegato in modo improprio. Possono presentare una richiesta per un aiuto finanziario le organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro (istituzioni di formazione, associazioni professionali, organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, organizzazioni femminili e maschili, ecc.). Le imprese possono usufruire indirettamente della concessione degli aiuti finanziari e beneficiare dei prodotti e delle offerte dei progetti sostenuti. Gli effetti dell'ordine di priorità applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 per l'attribuzione di aiuti finanziari a progetti ai sensi dell'articolo 14 LPar saranno valutati nel 2020 e nell'impostazione della procedura di concessione degli aiuti finanziari a partire dal 1° gennaio 2021 sarà tenuto conto dei risultati di questa valutazione.

Risposta del Consiglio federale.