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16.3592 · Mozione · 2016-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di inasprire la prassi in materia di concessione dello statuto di rifugiato e di ammissione provvisoria finora applicata ai cittadini eritrei. In particolare, conformemente alle pertinenti basi legali il rifiuto di prestare servizio militare non deve più essere riconosciuto come motivo d'asilo.

Begründung

La prassi può e deve essere inasprita, dato che la vita e l'integrità di queste persone non sono minacciate al momento della fuga. Vari cantoni hanno già tematizzato questo fatto, criticando la prassi attualmente applicata. Per quanto riguarda l'Eritrea non esistono fonti attendibili che permettano di chiarire ad esempio le pene per i disertori e i renitenti alla leva, quindi in assenza di prove va disposta un'ammissione provvisoria. L'inasprimento va effettuato conformemente allo Stato di diritto. Le informazioni di vari rapporti pertinenti sono soltanto di seconda mano e molto probabilmente distorte, poiché gli interpellati stessi hanno un interesse in una risposta politica o da tempo non hanno più legami con il loro Paese. Viceversa, secondo rapporti più recenti in Eritrea non regna un clima di paura, le persone che ritornano non rischiano di essere perseguitate e gli sviluppi nel Paese sono addirittura incoraggianti. Paesi quali la Norvegia e la Gran Bretagna hanno tratto conclusioni in tal senso. La Svizzera è l'unico Paese a concedere lo statuto di rifugiato a causa del rifiuto di prestare servizio militare. Il popolo svizzero ha tuttavia a più riprese deciso che "non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato" (art. 3 cpv. 3 della legge sull'asilo). In virtù della nuova valutazione della situazione, la deroga in caso di pene sproporzionatamente severe non può e non deve più essere applicata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ambito della legislazione vigente, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) definisce la prassi in materia d'asilo secondo criteri giuridici e non politici, fondandosi su informazioni sui Paesi di origine provenienti da varie fonti (organizzazioni statali e non, media, scienza) nonché sulle proprie informazioni tratte da viaggi di servizio in loco (l'ultimo nel febbraio/marzo 2016), in occasione dei quali sono stati sentiti rappresentanti governativi, osservatori internazionali e abitanti dell'Eritrea. La SEM ha pubblicato i risultati di queste ricerche nel 2015 nell'ambito del rapporto UESA "Eritrea. Notizie sul Paese" e nel giugno 2016 nel rapporto "Update Nationaldienst und illegale Ausreise" (non disponibile in italiano).

La SEM analizza accuratamente le informazioni disponibili e su tale base definisce quali persone devono temere una persecuzione rilevante ai fini dell'asilo nel loro Paese di origine o di provenienza. La prassi in materia di asilo e di allontanamento è esaminata dal Tribunale amministrativo federale (TAF) nell'ambito della procedura di ricorso.

In base alle nuove informazioni disponibili la SEM ha modificato la sua prassi relativa all'Eritrea. Ora parte dal presupposto che i cittadini eritrei che non sono mai stati convocati per il servizio nazionale oppure che sono stati esentati o congedati dal servizio nazionale di norma non rischiano alcuna persecuzione rilevante ai fini dell'asilo in caso di rientro in patria, nemmeno se hanno lasciato il Paese illegalmente. Di conseguenza, di norma queste persone non sono più riconosciute come rifugiati e sono allontanate dalla Svizzera.

Non è giustificato inasprire ulteriormente in maniera generalizzata la prassi in materia di asilo e allontanamento per le persone provenienti dall'Eritrea. In quel Paese le sanzioni arbitrarie ed eccessive nei confronti di disertori e renitenti alla leva possono tuttora costituire torture e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti o pene ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e sono in linea di massima inflitte per motivi politici. Un inasprimento generalizzato soltanto per i cittadini eritrei potrebbe inoltre essere contrario alle garanzie costituzionali, in particolare al principio della parità di trattamento. La Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati impone inoltre di esaminare individualmente ogni domanda d'asilo, come avviene sistematicamente nella prassi.

Quanto alla prassi in materia d'asilo nei confronti dei disertori e dei renitenti alla leva provenienti dall'Eritrea, si rinvia pure alle considerazioni relative alle interpellanze del gruppo dell'Unione democratica di centro 14.3689 del 10 settembre 2014 e Pieren 14.4276 del 12 dicembre 2014.

Contrariamente a quanto sostenuto nel testo della mozione, la prassi in materia di asilo e allontanamento delle autorità svizzere relativa alle domande di richiedenti l'asilo eritrei non è unica al nostro Paese, bensì è comparabile a quella applicata da altri Stati europei quali ad esempio la Germania, la Svezia, la Norvegia e la Danimarca.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.