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16.3613 · Interpellanza · 2016-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La determinazione dell'età esatta di un giovane adulto migrante è fondamentale in vista della procedura che lo aspetta. È minorenne oppure no?

Secondo Dublino III, se il richiedente è minorenne spetta alla Svizzera trattare la domanda d'asilo e la pertinente procedura ha maggiori probabilità di concludersi positivamente. Se il richiedente ha più di 18 anni, rischia più facilmente di essere rinviato verso un altro Paese responsabile del trattamento della domanda secondo gli accordi di Dublino.

È evidente che la determinazione dell'età può essere alquanto difficile in assenza di documenti precisi e indiscutibilmente autentici. Abbiamo appreso che a tal fine il nostro Paese utilizzerebbe metodi perlomeno discutibili sul piano della precisione e dell'affidabilità, metodi apparentemente aboliti nella maggior parte degli altri Paesi.

I metodi in questione si fondano su:

1. la determinazione dell'età ossea, tramite varie radiografie, in particolare della mano sinistra. Un metodo poco affidabile, che permette al massimo di stimare l'età con un margine di errore fino a tre anni. Questo metodo è pertanto contestabile; radiologi svizzeri avrebbero rifiutato, per motivi deontologici, di partecipare a determinazioni in questo contesto;

2. una radiografia dentale per individuare i denti del giudizio. Ma siccome questi ultimi possono spuntare in generale tra i 16 e i 25 anni, questo metodo è ancora meno attendibile del precedente;

3. l'esame dei caratteri sessuali secondari. Sempre meno affidabile, dato che la variabilità è la regola.

Secondo Amnesty International, altri mezzi sarebbero più pertinenti e soprattutto più corretti nei confronti dei giovani migranti. Per determinare la loro età di sviluppo sociale e mentale, questa organizzazione caldeggia per esempio l'osservazione dei richiedenti da parte di specialisti attraverso colloqui volti ad analizzare la loro personalità, il loro comportamento, le loro emozioni.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Può confermare che numerose decisioni sull'età dei giovani richiedenti l'asilo si fondano sulla metodologia secondo noi aleatoria summenzionata?

2. In caso affermativo, l'amministrazione dispone di studi che attestino l'affidabilità di questi metodi?

Stellungnahme des Bundesrates

Come rilevato dal Consiglio federale nella risposta all'interpellanza Mazzone 16.3598, la giurisprudenza consolidata del Tribunale amministrativo federale indica che la verosimiglianza della minore età fatta valere da un richiedente che si dichiara minorenne e non accompagnato è valutata applicando il principio dell'insieme di indizi seri (GICRA 2004/30 e G ICRA 2005/16). Occorre pertanto valutare globalmente gli indizi che depongono tanto a favore quanto a sfavore dell'età dichiarata. Questi indizi non hanno tutti il medesimo valore. Gli elementi che permettono di valutare la verosimiglianza della minore età (insieme di indizi) sono i seguenti: documenti d'identità autentici (indice forte), valutazione delle dichiarazioni sull'età allegata (indice forte), valutazione delle dichiarazioni sulle ragioni della mancata presentazione di documenti d'identità (indice forte), valutazione di una radiografia ossea di base (indice debole) e valutazione dell'apparenza fisica del richiedente (indice molto debole).

Secondo la giurisprudenza, i risultati di un esame radiografico della mano (metodo Greulich e Pyle) non possono dimostrare in maniera attendibile l'età dell'interessato. Devono essere ponderati nel quadro del principio dell'insieme di indizi. Si può infatti al massimo affermare che una persona ha addotto un'età cronologica poco credibile se quest'ultima esula dal quadro degli scarti standard tra l'età allegata e quella ossea (uno scarto fino a tre anni tra queste due età può quindi essere ammesso come normale).

Nella fase di test, il centro federale di Zurigo ha richiesto presso un istituto medico-legale un esame fondato su un metodo scientifico basato su vari criteri (esame morfologico, radiografia ossea del polso, status dentale e tomografia delle clavicole), al fine di valutare la minore età di un richiedente sprovvisto di documenti d'identità validi. In una recente sentenza, il Tribunale amministrativo federale ne ha confermato l'uso, ma finora non gli attribuisce un valore chiaramente superiore alla radiografia ossea di base (DTAF D-859/2016). Va rilevato che sia la maggior parte dei Paesi europei sia gli Stati Uniti si fondano su esami medici simili a quelli applicati in Svizzera. In assenza di una perizia precisa e totalmente affidabile in materia di valutazione dell'età, il principio dell'insieme di indizi seri resta pertanto il metodo di valutazione usuale.

Risposta del Consiglio federale.