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16.3618 · Interpellanza · 2016-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito della nostra politica migratoria, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti.

1. In Svizzera vi è penuria di ingegneri, cervelli, imprenditori e capitale di rischio: il nostro Paese non deve adeguare la sua politica migratoria per colmare tali lacune? Se sì, in che modo?

2. La Cina, l'India e i Paesi asiatici rappresentano un immenso potenziale per la piazza scientifica ed economica svizzera. Dobbiamo porre l'accento sui Paesi terzi e proporre loro soluzioni di immigrazione agevolata. Il Consiglio federale ritiene che la Svizzera sia sufficientemente attrattiva sotto questo punto di vista?

3. È possibile istituire visti da imprenditore per i Paesi terzi? Oppure visti start up destinati ai migranti che rispondono alle esigenze della nostra piazza scientifica ed economica?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 9 febbraio 2014, accogliendo l'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa" il popolo e i cantoni si sono espressi a favore di una nuova politica d'immigrazione che prevede, tra le altre cose, tetti massimi per tutti i permessi previsti dal diritto in materia di stranieri. Il 4 marzo 2016 il Consiglio federale ha adottato il messaggio per l'attuazione del nuovo articolo costituzionale. Le sue proposte sono attualmente dibattute in Parlamento.

2. Le esperienze conseguite con l'attribuzione di contingenti per lavoratori provenienti da Stati terzi mostrano in linea di principio che le imprese svizzere sono attrattive per i lavoratori qualificati di tali Stati. A causa dell'evoluzione demografica negli Stati industrializzati occidentali, è tuttavia prevedibile un aumento della concorrenza per ottenere forze lavoro con qualifiche molto richieste.

3. Le persone che fondano un'impresa possono già oggi ricevere un permesso di dimora e di lavoro in Svizzera. Un imprenditore o un fondatore d'impresa esercita un'attività lucrativa che in linea di principio è sottoposta al rilascio di un permesso di dimora e di lavoro (art. 11 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri; RS 142.20) e i permessi per le persone provenienti da Stati terzi sottostanno ai tetti massimi fissati annualmente.

Risposta del Consiglio federale.