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16.3636 · Interpellanza · 2016-09-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Dopo aver effettuato un'ispezione presso una filiale di UBS in Germania, il ministero pubblico tedesco ha trasmesso i dati di clienti francesi alle autorità francesi. Esse hanno poi presentato una domanda di assistenza amministrativa all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che dal canto suo ha nel frattempo invitato UBS a fornire le informazioni richieste. In tale contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È vero che funzionari dell'AFC hanno aiutato l'autorità fiscale francese a formulare correttamente la sua richiesta di assistenza amministrativa per UBS?

2. In caso di risposta affermativa, quando esattamente è avvenuto quanto precede e chi dell'AFC è coinvolto?

3. A tal fine i rappresentanti dell'AFC si sono recati a Parigi?

4. Chi, concretamente, ha conferito il mandato di sostegno alle autorità francesi?

5. L'AFC intende sostenere le domande di assistenza amministrativa di altri Stati, e in caso di risposta affermativa, di quali?

6. Su quali basi legali poggia il summenzionato sostegno dell'AFC?

7. Quale servizio francese ha determinato l'intento dell'AFC?

8. Chi si assume la responsabilità del sostegno fornito dai rappresentanti dell'AFC alle autorità francesi per la suddetta domanda di assistenza amministrativa?

9. Tale sostegno è stato fornito su intervento o su mediazione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali?

10. Il Consiglio federale come valuta le considerazioni di natura giuridica che hanno spinto UBS a non fornire per il momento i dati richiesti?

11. L'AFC attenderà a fornire i dati alla Francia e ad altri Stati fino al chiarimento delle considerazioni giuridiche?

12. Quali sono le conseguenze se dati vengono trasmessi illegalmente ad autorità estere?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-9. Sulla base del principio vigente della confidenzialità, previsto nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione (nel presente caso art. 28 par. 2 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale), che si applica alle procedure di assistenza amministrativa, il Consiglio federale non può fornire indicazioni a questa domanda.

In linea di massima si può però sottolineare che in ambito di assistenza amministrativa internazionale l'Amministrazione federale delle contribuzioni si attiene in modo coerente al pertinente quadro legale nazionale e internazionale. In tale contesto è ammessa una collaborazione tra le autorità competenti nell'elaborazione di domande di assistenza amministrativa conformi alla legge. Ciò è previsto anche nella legge sull'assistenza amministrativa fiscale (art. 6 cpv. 3 LAAF) ed è stato confermato a più riprese dal Tribunale amministrativo federale.

10. Il Tribunale amministrativo federale rispettivamente il Tribunale federale verifica l'ammissibilità giuridica delle domande di assistenza amministrativa francesi, sempre che le pertinenti decisioni vengano impugnate (art. 19 LAAF in combinato disposto con gli art. 44 segg. PA in combinato disposto con gli art. 31 segg. LTAF o gli art. 82 segg. LTF). Il Consiglio federale non interviene nell'applicazione del diritto nel caso specifico. Si aspetta però che la procedura dell'assistenza amministrativa si svolga correttamente sia dal punto di vista dei diritti delle persone interessate che per quanto riguarda il rispetto degli impegni internazionali della Svizzera.

11. Come già menzionato, il Consiglio federale non può fornire informazioni in merito a casi specifici.

In generale si può però sottolineare che la Svizzera presta assistenza amministrativa soltanto se i pertinenti presupposti legali nazionali e internazionali sono adempiuti.

12. Conformemente agli articoli 14 e 14a LAAF, tutte le persone legittimate a ricorrere vengono informate in merito a procedure di assistenza amministrativa in corso che le riguardano. Inoltre, le persone legittimate a ricorrere possono impugnare le decisioni che le concernono con ricorso al Tribunale amministrativo federale rispettivamente al Tribunale federale (art. 19 LAAF in combinato disposto con gli art. 44 segg. PA in combinato disposto con gli art. 31 segg. LTAF o gli art. 82 segg. LTF). In caso di rinuncia ad adire le vie legali, ciò avviene con piena cognizione delle pertinenti conseguenze riguardanti la trasmissione delle informazioni richieste e il relativo impiego da parte delle autorità estere competenti.

Risposta del Consiglio federale.