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16.3651 · Interpellanza · 2016-09-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Di recente la consigliera federale Sommaruga ha presentato pubblicamente il "nuovo piano nazionale contro l'estremismo".

Pochi giorni dopo, il Tribunale federale penale ha deciso la scarcerazione di un iracheno, giunto in Svizzera come richiedente l'asilo, detenuto dal 2014 come fiancheggiatore dell'Isis. L'iracheno era stato scarcerato in luglio dopo aver scontato i due terzi della pena. Contro la decisione si era però opposto l'Ufficio della migrazione e dell'integrazione del Canton Argovia (dove l'uomo risiedeva), il quale aveva disposto la carcerazione in vista dell'espulsione fino al 30 ottobre. Il Tribunale federale penale ha per conto decretato la scarcerazione, ritenendo non date le condizioni per una detenzione in vista dell'espulsione. Inoltre, il difensore dell'asilante iracheno esclude l'espulsione in quanto - a suo dire - il suo assistito sarebbe in pericolo di vita nel paese d'origine.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Il Consiglio federale ritiene coerente che da un lato si presentino "piani contro l'estremismo religioso" (tra l'altro evitando accuratamente di rilevare che si tratta di estremismo islamico) mentre dall'altro il Tribunale federale penale rimetta in libertà seguaci dell'Isis che con buona probabilità rimarranno in Svizzera?

2. Come valuta il Consiglio federale l'ipotesi che un cittadino iracheno, arrivato in Svizzera come asilante e condannato come fiancheggiatore dell'Isis, rimanga nel nostro paese senza che la sua pericolosità sia chiarita?

3. Il Consiglio federale reputa che la situazione di cui al punto precedente sia compatibile con il voto popolare del 2010 sull'espulsione dei delinquenti stranieri?

4. Situazioni come quella di cui sopra sono "nuove", poiché relativamente nuovo è, per la Svizzera, il tema del terrorismo islamico: è intenzione del Consiglio federale proporre delle modifiche legislative affinché situazione del genere non abbiano a ripetersi, e questo nell'interesse della sicurezza del Paese?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Con la Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo del 18 settembre 2015, ha definito gli obiettivi nei quattro ambiti strategici prevenzione, repressione, protezione e prevenzione delle situazioni di crisi, e ha avviato diverse misure.

1. Nell'ambito della prevenzione, l'8 settembre 2016 la piattaforma politica della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) ha incaricato il suo delegato di elaborare entro la seconda metà del 2017 un piano d'azione nazionale per la lotta alla radicalizzazione e all'estremismo violento. Il piano d'azione dovrà contenere misure concrete volte a impedire ogni forma di radicalizzazione politica e ideologica e di estremismo, coinvolgendo in particolare anche le autorità locali e quelle esterne al settore della sicurezza. L'obiettivo è dissuadere le persone a rischio dal commettere reati. Inoltre, mediante l'adozione di misure appropriate s'intende deradicalizzare e reintegrare nella società i soggetti già radicalizzati o che hanno eventualmente già commesso reati.

Il piano d'azione non ha alcun legame diretto con la decisione del tribunale di rilasciare dalla carcerazione in vista del rinvio coatto il cittadino iracheno, che era stato tra l'altro condannato per aver sostenuto un'organizzazione criminale e in seguito liberato dall'esecuzione della pena dopo averne scontato i due terzi. Nel caso specifico, il Tribunale federale ha deciso che la carcerazione del cittadino iracheno in vista del rinvio coatto era incompatibile con il diritto federale poiché non sussisteva né una decisione di espulsione passata in giudicato né un motivo di carcerazione in base alla legge federale sugli stranieri.

2. Dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), l'Ufficio federale di polizia ha analizzato la minaccia per la sicurezza interna ed esterna rappresentata dal cittadino iracheno in questione e, su tali basi, ne ha disposto l'espulsione ai sensi dell'articolo 68 LStr. La decisione di espulsione rimane valida e attualmente è oggetto di un ricorso presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

3. In virtù del diritto vigente, nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano. Questo divieto assoluto di respingimento è stato confermato da popolo e Parlamento nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa espulsione accolta il 28 novembre 2010.

4. Il 22 giugno 2016 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di presentare entro la fine del 2017 un avamprogetto da porre in consultazione concernente le misure preventive di polizia per la lotta al terrorismo. Sono messe al vaglio misure che possano dissuadere una persona dal commettere concretamente un reato (come la partenza al fine di aderire a un'organizzazione terroristica), nonché misure da adottare nei confronti di persone che, nonostante abbiano scontato la propria pena, continuano a rappresentare una minaccia per la sicurezza della Svizzera e che, in virtù del divieto di respingimento, non possono essere espulse. Con l'entrata in vigore della nuova legge sulle attività informative, il SIC disporrà inoltre di nuovi strumenti preventivi che potranno essere applicati anche dopo la scarcerazione.

Risposta del Consiglio federale.