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16.3673 · Mozione · 2016-09-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di emanare senza indugio basi legali in virtù delle quali le persone che in privato o in pubblico incitano, istruiscono o incoraggiano attività terroristiche o violenza di altro tipo, in Svizzera o all'estero, oppure annunciano, finanziano, favoriscono o esortano a sostenere tali attività siano arrestate o venga impedito loro di agire tramite provvedimenti adeguati. La medesima sanzione è applicabile alle persone che sostengono o appartengono ad organizzazioni che perseguono o esercitano attività terroristiche o violenza di altro tipo.

Gli stranieri accusati delle attività di cui al capoverso precedente vanno espulsi senza indugio nel loro Paese di origine o in un Paese terzo esclusivamente in osservanza dell'articolo 5 capoverso 2 della legge sull'asilo e dell'articolo 33 paragrafo 2 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Queste persone vanno mantenute in carcerazione di sicurezza fino all'esecuzione dell'espulsione.

Begründung

Sempre più persone sono rilevate dai "radar" del Servizio delle attività informative, coinvolte in vari atti preparatori o addirittura nell'esecuzione di attività terroristiche. Anche se queste attività non sono eseguite nel nostro Paese, la Svizzera non può diventare un luogo di pianificazione e rifugio per terroristi. Per impedirlo, le persone coinvolte in tali attività vanno senza indugio arrestate e condannate e gli stranieri vanno espulsi nel Paese d'origine o in un Paese terzo. Questo vale anche per gli stranieri in procedura d'asilo. A tal fine, il Consiglio federale deve fondarsi sull'articolo 5 capoverso 2 della legge sull'asilo e sull'articolo 33 paragrafo 2 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, secondo cui una persona non può appellarsi al divieto di respingimento se motivi validi lasciano presumere che la sicurezza della Svizzera sia minacciata o se va considerata generalmente pericolosa.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Codice penale (CP; RS 311.0), il Codice penale militare (CPM; RS 321.0), la legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (RS 122) e il diritto penale accessorio prevedono fattispecie penali applicabili agli atti terroristici.

Oltre al carcere preventivo, il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) contempla la carcerazione per rischio di recidiva o di messa in atto della minaccia, che può essere applicata per impedire reati gravi. È possibile disporre la carcerazione per rischio di messa in atto della minaccia se, a prescindere da un grave sospetto, vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.

A differenza della carcerazione di diritto processuale penale per rischio di messa in atto di determinati atti perseguibili, in virtù della Costituzione la competenza a disciplinare il carcere preventivo nell'ambito della salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblici spetta ai Cantoni. Alcuni di essi prevedono corrispondenti norme nelle loro leggi in materia di polizia.

Al fine di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera, il Consiglio federale può vietare a una persona fisica di svolgere un'attività volta a propugnare, appoggiare o favorire in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento (art. 9 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, LMSI, RS 120; nuovo: art. 73 della legge del 25 settembre 2015 sulle attività informative).

Se la persona in questione è uno straniero, le condanne tra l'altro per le fattispecie summenzionate comportano un'espulsione obbligatoria (in vigore dal 1° ottobre 2016). Con il passaggio in giudicato di una tale espulsione decade anche il rispettivo permesso di dimora (art. 61 cpv. 1 lett. e della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr; RS 142.20]). Se la persona oggetto di un'espulsione ordinaria adempie la qualità di rifugiato, l'asilo viene negato o decade a prescindere dalla suddetta qualità (art. 53 lett. c e art. 64 cpv. 1 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi; RS 142.31]. Conformemente all'articolo 83 capoverso 9 LStr anche la concessione dell'ammissione provvisoria è esclusa nel caso di persone con espulsione passata in giudicato. Indipendentemente dall'esistenza di una condanna penale, in virtù dell'articolo 68 LStr una persona può essere espulsa dalla Svizzera allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna del nostro Paese. Per garantire l'esecuzione di un'espulsione è possibile ordinare una carcerazione in vista di rinvio coatto alle condizioni di cui all'articolo 76 LStr.

Il diritto vigente mette quindi già attualmente a disposizione delle autorità competenti in materia di migrazione e di sicurezza una serie di strumenti giuridici efficaci. Quanto alla necessità di adottare, sul piano della prevenzione, pertinenti modifiche per rispondere alle esigenze specifiche in materia di lotta al terrorismo e all'estremismo violento, conformemente alla sua decisione del 22 giugno 2016 il Consiglio federale esaminerà tale questione nel quadro dell'avamprogetto che sarà posto in consultazione concernente le nuove misure preventive di polizia per la lotta al terrorismo.

In linea di massima, considerata la portata dell'ingerenza nei diritti fondamentali, una carcerazione preventiva per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera è ipotizzabile soltanto in via sussidiaria, se misure preventive di polizia meno incisive, quali ad esempio un divieto di accedere o lasciare una determinata area oppure l'obbligo di presentarsi alla polizia, risultano inefficaci. Inoltre, nel singolo caso considerazioni di opportunità possono deporre contro la disposizione del carcere preventivo, ad esempio per il rischio di radicalizzazione durante la detenzione o se per motivi tattici è più opportuno osservare una persona nel suo contesto abituale al fine di acquisire indizi sulle reti e le persone di contatto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.