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16.3683 · Mozione · 2016-09-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di formulare l'articolo 3 capoverso 2 LPAmb e l'articolo 3 capoverso 1 OEIA in modo che le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti rimangano assoggettate alla legislazione in materia di radioprotezione e di energia nucleare, ma che i loro effetti debbano essere considerati nell'ambito di un esame dell'impatto ambientale (EIA).

Begründung

Il sistema giuridico svizzero tratta separatamente gli aspetti della protezione dell'ambiente e quelli della radioprotezione. L'articolo 3 capoverso 2 LPAmb (RS 814.1) esclude esplicitamente le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti dal suo campo d'applicazione. L'OEIA (RS 814.011) assoggetta di fatto gli impianti nucleari all'obbligo EIA. L'esame verifica tuttavia solo se il progetto rispetta le disposizioni sulla protezione dell'ambiente. Gli aspetti della legislazione in materia di radioprotezione e di energia nucleare sono tralasciati. Questa dicotomia legale non si applica solo agli impianti nucleari ma anche a ospedali e istituzioni di ricerca che lavorano con sostanze radioattive.

Concretamente esistono delle correlazioni. I rifiuti radioattivi possono contenere anche sostanze chemiotossiche, mentre i siti radiologici contaminati possono al contempo essere anche siti contaminati convenzionali. I rifiuti classificati in origine come radioattivi sono integrati nel ciclo convenzionale dei materiali dopo il loro declassamento.

La rigida esclusione degli aspetti legati alla radioprotezione dal diritto ambientale costituisce un'eccezione a livello internazionale. La Convenzione di Espoo, entrata in vigore in Svizzera il 10 settembre 1997, impone una descrizione dei possibili effetti sull'ambiente del progetto e delle sue alternative come pure una valutazione delle loro entità. Con "effetti" si intende qualsiasi influsso di un progetto sull'ambiente. In proposito, nell'ambito di questa Convenzione devono essere considerati anche gli aspetti legati alla radioprotezione.

Per un progetto situato in una zona di confine, che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione di Espoo, questo conduce alla situazione paradossale che alle autorità del Paese limitrofo devono essere fornite indicazioni diverse o più dettagliate sugli effetti sull'ambiente rispetto alle autorità del Cantone in cui viene realizzato il progetto. L'inserimento dell'aspetto della radioprotezione nella LPAmb o nell'OEIA consente di valutare gli effetti sull'ambiente nel loro insieme e conformemente alla Convenzione di Espoo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti non sono disciplinate nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01); per ragioni storiche e oggettive sono regolamentate in misura esaustiva nella legislazione in materia di radioprotezione e di energia nucleare. In caso di progetti che coinvolgono sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti i chiarimenti sulle misure volte a garantire la protezione dell'uomo e dell'ambiente ai sensi della legislazione in materia di radioprotezione e di energia nucleare sono valutati dalle rispettive autorità specializzate (segnatamente l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare e l'Ufficio federale della sanità pubblica).

Secondo l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011) l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) accerta la conformità alle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l'ingegneria genetica (art. 3 cpv. 1 OEIA). L'esame dell'impatto sull'ambiente è di competenza del servizio preposto alla protezione dell'ambiente. Per i progetti federali si tratta dell'Ufficio federale dell'ambiente.

Il sistema attuale che prevede la separazione delle competenze in materia di esame e di elaborazione dei rapporti negli ambiti della radioprotezione e della protezione dell'ambiente non presenta svantaggi e si è rivelato affidabile. Consente di tenere conto in misura adeguata delle esigenze differenti dei due settori e offre vantaggi pratici. Il sistema garantisce inoltre l'esecuzione di chiarimenti approfonditi, verificati a secondo delle esigenze dalle autorità competenti, per i progetti che hanno un impatto sull'ambiente. È garantito il coinvolgimento delle parti interessate.

Il diritto svizzero vigente non contraddice la Convenzione di Espoo (RS 0.814.06) che disciplina l'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Le parti interessate in Svizzera e all'estero possono consultare la documentazione attinente all'intero progetto. Gli effetti transfrontalieri che occorre documentare ai sensi della Convenzione di Espoo sono, di regola, illustrati in un rapporto. Dal punto di vista formale un unico rapporto sugli effetti radiologici e convenzionali della zona di frontiera è meno completo rispetto alla documentazione allestita secondo il diritto svizzero.

In caso di estensione del rapporto concernente l'impatto sull'ambiente alla radioprotezione e all'energia nucleare, i due settori dovrebbero comunque essere verificati dalle autorità specializzate. L'elaborazione di un unico rapporto su questi due aspetti comporterebbe maggiori sforzi a livello di coordinamento.

Un adeguamento della LPAmb non è quindi né opportuno né necessario.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.