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16.3688 · Interpellanza · 2016-09-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Molti richiedenti presentano una domanda d'asilo in Europa sotto vari nomi, che sono di conseguenza registrati nelle banche dati del sistema Dublino.

1. Il Consiglio federale può escludere che alcune persone si stabiliscano in Svizzera sotto falsa identità?

2. Negli ultimi sei anni quante persone sono giunte in Svizzera senza documenti sufficienti? Quante hanno ottenuto l'asilo e quante un'ammissione provvisoria?

3. È stata accertata l'identità di tutte le persone che hanno presentato una domanda d'asilo?

4. Come può la Confederazione decidere in merito alle domande d'asilo senza conoscere in maniera attendibile i Paesi di origine?

5. Il fatto di fornire dati informazioni insufficienti o false o di non collaborare all'identificazione è sanzionato?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. Non appena è presentata una domanda d'asilo, l'identità di ogni richiedente l'asilo è oggetto di accurati accertamenti. Nello specifico, si procede alla registrazione e al confronto delle impronte digitali nelle banche dati nazionali ed europee. Sono inoltre verificate le generalità indicate dal richiedente o attestate dai documenti prodotti, le quali vengono confrontate con i dati contenuti nei sistemi di migrazione e di ricerca disponibili. Nei casi dubbi, i documenti sono oggetto di un'analisi peritale approfondita. Laddove opportuno, l'identità è oggetto di ulteriori accertamenti in Svizzera e all'estero. Se successivamente, nel corso della procedura d'asilo, sono presentati documenti di legittimazione recanti generalità diverse o se dagli accertamenti emergono indizi di un'identità divergente da quella declinata dal richiedente, l'identità è modificata conseguentemente nel sistema centrale sulla migrazione.

Negli ultimi mesi e anni, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha investito ingenti crediti supplementari per la messa a disposizione di personale specializzato, la realizzazione di sviluppi tecnici e l'ottimizzazione dei processi in vista di sfruttare al meglio le possibilità di accertare l'identità dei richiedenti l'asilo. Nonostante questi sforzi non è possibile accertare in maniera completa e definitiva l'identità di tutti i richiedenti l'asilo, giacché non sempre sono disponibili documenti di legittimazione probatori o contenuti verificabili di banche dati.

2. Nel quadro del 73 per cento delle domande d'asilo presentate tra il gennaio 2010 e l'agosto 2016, i richiedenti non hanno prodotto alcun documento di viaggio o di legittimazione. Le decisioni in materia d'asilo emanate durante il medesimo lasso di tempo nei riguardi di richiedenti l'asilo privi di documenti hanno pronunciato, nel 16 per cento dei casi, la concessione dell'asilo e, nel 17 per cento dei casi, l'ammissione provvisoria.

4./5. Nel quadro della procedura d'asilo, i richiedenti l'asilo sono tenuti a dichiarare le loro generalità e a consegnare i documenti di viaggio e d'identità nel centro di registrazione e di procedura (art. 8 cpv. 1 lett. a e b della legge sull'asilo, LAsi). La SEM può stralciare senza formalità le domande d'asilo di persone che senza un valido motivo violano questo loro obbligo di collaborare (art. 8 cpv. 3bis LAsi). La collaborazione insufficiente può essere considerata anche nel quadro dell'esame della credibilità dei motivi d'asilo. Se sussistono dubbi circa le origini di un richiedente l'asilo, questi è interrogato allo scopo di stabilire il suo grado di conoscenza del presunto Stato di provenienza oppure è sottoposto a un'analisi linguistica della provenienza da parte di esperti esterni (analisi Lingua). Se l'origine allegata risulta inverosimile, la domanda d'asilo è respinta. Se vi è la prova irrefutabile che il richiedente ha ingannato le autorità sulla propria identità, in virtù dell'articolo 36 LAsi si rinuncia inoltre a svolgere l'audizione sui motivi d'asilo (art. 29 LAsi). Il richiedente l'asilo che rifiuta di declinare la propria identità o che, dopo l'erogazione di una decisione d'asilo negativa e di allontanamento, rifiuta di collaborare all'acquisizione di documenti di viaggio validi, può essere oggetto di misure coercitive secondo il diritto in materia di stranieri (art. 75-78 della legge federale sugli stranieri).

Risposta del Consiglio federale.