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Obbligo per gli impiegati federali di fornire tutto o parte del reddito ricavato da attività a favore di terzi. Versamento integrale alla Cassa federale delle indennità in relazione con il rapporto di lavoro presso la Confederazione

16.3696 · Mozione · 2016-09-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare o completare l'ordinanza sul personale federale (art. 92) affinché gli impiegati federali versino integralmente alla Cassa federale le indennità percepite per le attività esercitate in relazione con il rapporto di lavoro presso la Confederazione.

Begründung

L'obbligo per gli impiegati dell'amministrazione federale di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi è disciplinato nell'articolo 92 dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3):

Articolo 92 Obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi (art. 21 cpv. 2 LPers)

1. Gli impiegati che esercitano un'attività a favore di terzi grazie al rapporto di lavoro con la Confederazione devono versare a quest'ultima il reddito ricavato nella misura in cui esso, sommato allo stipendio, superi nel corso di un anno civile il 110 per cento dell'importo massimo previsto dalla classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Essi devono fornire tutti i dati necessari all'autorità competente ai sensi dell'articolo 2.

2. Se l'attività esercitata a favore di terzi riveste un notevole interesse per la Confederazione, gli impiegati possono essere esentati del tutto o in parte dall'obbligo di fornire il reddito conseguito.

3. Il Dipartimento federale della finance (DFF) stabilisce il reddito da prendere in considerazione e il modo in cui deve essere versato.

Questo adeguamento concerne unicamente le attività esercitate in relazione con il rapporto di lavoro presso la Confederazione (tutte le altre attività accessorie sottostanno già all'obbligo di autorizzazione). È incomprensibile che un impiegato federale guadagni più del 100 per cento per attività esercitate in relazione con il suo impiego presso l'amministrazione federale. A titolo di esempio, il direttore dell'UFSPO, Matthias Remund, incassa 36 000 franchi in qualità di rappresentante dei lavoratori presso la Cassa pensioni Publica, ossia quale rappresentante della Confederazione, somma che tiene interamente per sé oltre ad altre indennità percepite nell'ambito della sua attività esercitata presso l'UFSPO. L'esempio opposto è quello della SRG, dove la direzione versa integralmente al datore di lavoro (SRG) i redditi derivanti dalle sue funzioni direttive esercitate nelle filiali quali il TPC.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le indennità percepite per attività accessorie a favore di terzi esercitate dagli impiegati in relazione con il rapporto di lavoro presso la Confederazione sono soggette, ai sensi dell'articolo 92 dell'ordinanza sul personale federale(OPers; RS 172.220.111.3) e dell'articolo 60 dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers; RS 172.220111.31), all'obbligo di fornire tutto o parte del reddito derivante da tali attività. Disposizioni equiparabili erano già contenute nelle precedenti disposizioni d'applicazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali. L'obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi è quindi chiaramente regolamentato da decenni presso l'amministrazione federale e viene implementato senza contestazioni rilevanti.

Le attività soggette all'obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi possono essere, da una parte, i cosiddetti distacchi che hanno luogo in virtù di disposizioni di legge, regolamentari o statutarie (ad es. rappresentanza presso la Commissione della Cassa Publica, rappresentanza della Confederazione presso i consigli d'amministrazione o di istituto di unità amministrative distaccate). Dall'altra parte rientrano in questa categoria, ad esempio, anche le attività di conferenzieri per temi specifici all'amministrazione federale. Ai sensi del diritto vigente gli impiegati devono versare le indennità così conseguite alla Confederazione, nella misura in cui, nel corso di un anno civile, esse superino il 10 per cento dell'importo massimo previsto dalla classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. La Confederazione può rinunciare a tale versamento se l'attività connessavi presenta un sostanziale interesse per la Confederazione stessa. Il calcolo dell'importo che dev'essere concretamente fornito viene disciplinato all'articolo 60 O-OPers.

Le attività soggette all'obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi sono di norma associate per gli impiegati a mansioni supplementari, onere e impegno supplementari che possono andare oltre la funzione abituale e il normale orario di lavoro. Inoltre queste attività comportano spesso un'ulteriore responsabilità, che non deve essere sottovalutata. I membri della Commissione della Cassa Publica, ad esempio, si fanno pur sempre carico della responsabilità di una meticolosa amministrazione del maggior patrimonio pensionistico del Paese. Ciò rende altresì ancora più difficile reperire le persone adatte e disposte a determinati distacchi. Pertanto tutte queste circostanze giustificano assolutamente il fatto che gli impiegati che esercitano attività accessorie per via del rispettivo rapporto di lavoro con la Confederazione possano trattenere almeno una parte della relativa indennità versata.

Alla luce di queste informazioni, il Consiglio federale è dell'opinione che sia necessario trovare una soluzione differenziata ed è disposto a esaminare l'OPers e a effettuare i necessari adeguamenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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