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Richiedenti l'asilo respinti provenienti dal Kosovo o dalla Serbia quali eterni ammessi provvisoriamente?

16.3715 · Interpellanza · 2016-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Stando alle statistiche, in Svizzera i richiedenti l'asilo respinti che hanno tuttavia ottenuto un permesso F rappresentano una parte considerevole delle persone ammesse provvisoriamente.

Dal 2012 la Serbia è candidata ad aderire all'UE e il Kosovo è riconosciuto quale Stato indipendente da 23 dei 28 Paesi membri dell'UE, come pure dalla Svizzera.

Vi sono persone che, giunte in Svizzera nel 2010, hanno presentato una domanda d'asilo e nel 2013 hanno ottenuto un'ammissione provvisoria. Alcune di queste persone soggiornano dunque nel nostro Paese ininterrottamente dai tempi della guerra di Jugoslavia, notabene senza mai aver lavorato, altrimenti avrebbero ottenuto un permesso B.

1. Quante persone di nazionalità kosovara o serba risiedono in Svizzera con lo statuto di "persona ammessa provvisoriamente"?

Per definizione, le persone ammesse provvisoriamente sono persone con una decisione di allontanamento: non è riconosciuta loro la qualità di rifugiato, ma non possono essere rimpatriate (secondo quanto prevedono le basi legali) in quanto l'allontanamento risulta tecnicamente impossibile (p. es. perché tutti gli aeroporti del Paese sono chiusi), inammissibile (l'allontanamento violerebbe il divieto di respingimento garantito da diverse prescrizioni internazionali, costituzionali o legali) o inesigibile (in Patria regnano gravi disordini o una situazione di violenza generalizzata oppure se l'interessato è gravemente malato e non potrebbe ricevere un trattamento adeguato nel suo Paese).

2. Quale motivo sussiste nel caso delle persone provenienti dal Kosovo e dalla Serbia?

3. Quando la Svizzera le rinvierà in questi Paesi candidati o potenzialmente candidati ad aderire all'UE?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Stando al sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), al 1° ottobre 2016 si contavano in Svizzera 1452 cittadini serbi e 861 cittadini kosovari ammessi provvisoriamente.

2. Per circa il 90 per cento delle persone provenienti dal Kosovo e dalla Serbia ammesse in Svizzera a titolo provvisorio, il motivo che ostacola l'esecuzione dell'allontanamento è la sua inesigibilità (art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri [LStr]). Conformemente alla giurisprudenza vigente, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile anche laddove le persone interessate appartengano a un gruppo di persone particolarmente vulnerabili, come per esempio le persone anziane o le madri che allevano da sole i propri figli. Nell'esaminare l'eseguibilità dell'allontanamento è parimenti tenuto conto degli interessi del minore, segnatamente nel caso di famiglie residenti da parecchi anni in Svizzera. Spesso l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è quindi determinata dall'interazione di vari criteri. Non è possibile allestire una valutazione statistica dei motivi che inducono le autorità a pronunciare l'ammissione provvisoria in caso di inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dei criteri summenzionati (cfr. Rapporto del Consiglio federale del 30 giugno 2014 in adempimento del postulato del gruppo liberale radicale 13.3771 del 24 settembre 2013).

3. Conformemente all'articolo 84 capoverso 2 LStr, l'ammissione provvisoria può essere revocata laddove l'esecuzione dell'allontanamento sia nuovamente possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Lo straniero nei cui riguardi sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 83 capoverso 7 LStr non può invocare l'inesigibilità o l'impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Si pensi al caso di uno straniero condannato a una pena detentiva di una certa durata oppure che abbia violato in modo rilevante o ripetutamente la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera. Mentre per la disposizione dell'ammissione provvisoria basta un unico ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento, per revocare il provvedimento bisogna che non sussista più nessuno dei tre ostacoli menzionati nell'articolo 83 LStr. In tutti i casi, la revoca dell'ammissione provvisoria dev'essere proporzionata ai sensi dell'articolo 96 LStr. Il fatto che lo Stato d'origine di una persona ammessa provvisoriamente in Svizzera sia candidato all'adesione all'UE, ovvero riconosciuto dalla Svizzera nel quadro del diritto internazionale, non consente di per sé la revoca dell'ammissione provvisoria. Anche in questo caso occorre verificare, nel quadro di una procedura individuale, la cessazione o l'assenza di qualsiasi ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento e la proporzionalità della revoca dell'ammissione provvisoria, che presuppone un interesse pubblico preponderante all'esecuzione dell'allontanamento rispetto all'interesse privato della persona in questione a rimanere in Svizzera. Nel 2017 la SEM riesaminerà in maniera mirata le ammissioni provvisorie accordate a persone provenienti dagli Stati balcanici.

Risposta del Consiglio federale.

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