16.3735 · Mozione · 2016-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale, nell'ambito della prevista revisione parziale del Codice di procedura penale svizzero (CCP), anche un disciplinamento teso a introdurre nel diritto penale una normativa sui pentiti (il cosiddetto teste della Corona nel diritto anglosassone).
Begründung
L'attuale minaccia costituita dalle organizzazioni criminali e terroristiche per i Paesi occidentali in particolare rappresenta una sfida anche per la Svizzera. Le Camere federali lo hanno riconosciuto e hanno quindi adottato la mozione della CAG-S 15.3008, "Articolo 260ter del Codice penale. Modifica". La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia ha nel frattempo elaborato una proposta di revisione della norma penale concernente le organizzazioni criminali.
Il perseguimento penale, anche con gli strumenti della riveduta legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, raggiunge tuttavia i suoi limiti quando si tratta di combattere strutture mafiose, in particolare terroristiche, in Svizzera. Occorre fare tutto il possibile per garantire anche nel nostro Paese un perseguimento penale efficace ed efficiente delle organizzazioni criminali e di altre gravi forme di criminalità, comprese le organizzazioni di passatori, di particolare attualità. Gli strumenti per combattere tali gravi forme di criminalità comprendono anche le normative sui pentiti. Esempi all'estero, soprattutto in Italia e negli Stati Uniti, dimostrano l'efficacia di tali normative. Le disposizioni in questione andrebbero coordinate con la revisione dell'articolo 260ter del Codice penale, con la cosiddetta legge sullo "Stato islamico" e le regole del CPP per giungere a un sistema coerente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per pentiti s'intendono coloro che sono al contempo rei confessi e informatori e che per le loro informazioni sono ricompensati con una riduzione della pena o addirittura l'impunità.
Con l'articolo 260ter capoverso 2 del Codice penale (CP; RS 311.0), il diritto vigente consente già oggi ai giudici di attenuare liberamente la pena a membri di organizzazioni criminali che sostengono le autorità inquirenti. La legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes; RS 312.2), entrata in vigore all'inizio del 2013, prevede inoltre programmi di protezione dei testimoni per persone minacciate a causa del loro coinvolgimento in un procedimento penale, incluse quelle che denunciano altri corresponsabili o membri di un'organizzazione criminale.
L'autore della mozione intende manifestamente potenziare gli strumenti esistenti, senza però precisare quali misure supplementari vadano introdotte.
Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la vigente normativa sui pentiti ai sensi dell'articolo 260ter capoverso 2 CP deve essere coordinata con la legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (RS 122). Non è infatti chiaro perché il diritto preveda, in caso di cooperazione con le autorità inquirenti, la possibilità di attenuare la pena per i membri di un'organizzazione ai sensi dell'articolo 260ter CP ma non per i casi contemplati dalla legge che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate.
Tra le disposizioni sulle organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter CP e quelle ai sensi della legge che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, la cui validità è limitata nel tempo, sussistono tuttavia ulteriori incongruenze, che si intende eliminare nel quadro della corrente revisione dell'articolo 260ter CP. Questo progetto legislativo potrebbe pertanto anche fornire l'occasione per introdurre una normativa comparabile all'articolo 260ter CP ma applicabile ai gruppi contemplati dalla seconda legge in questione. In questo senso il Consiglio federale appoggia la richiesta dell'autore della mozione e sarebbe disposto ad attuarla. Se la mozione sarà accolta in Consiglio degli Stati, l'esecutivo si riserva tuttavia il diritto di proporre una modifica in Consiglio nazionale.
Il Consiglio federale respinge infatti l'idea di ricompensare i pentiti per la loro collaborazione addirittura con l'impunità. Una disposizione tanto generosa sarebbe in contraddizione in particolare con il principio dell'uguaglianza giuridica e con lo spirito del diritto penale basato sulla colpa, cui è improntato il CP; potrebbe pure aumentare il rischio di sviamento della giustizia e minare il rispetto della legge. Il legislatore aveva peraltro respinto l'idea di una normativa sui pentiti nel quadro della rielaborazione del Codice di procedura penale e della LPTes. I lavori preparatori avevano mostrato che finora nella prassi giuridica svizzera sembra non esserci una necessità concreta di una tale normativa (FF 2006 1018 e FF 2011 48). Anche la popolazione, d'altronde, avrebbe probabilmente difficoltà a comprendere che un comportamento cooperativo possa far evitare la pena a criminali che hanno loro stessi commesso reati gravissimi (p. es. attentati terroristici) e magari addirittura ucciso numerose persone.
Il Consiglio federale ritiene che la mozione vada respinta dato che lascia intendere di auspicare una normativa estesa sui pentiti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.