Lexipedia

16.3741 · Interpellanza · 2016-09-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La Nagra partecipa alle ricerche in corso nel laboratorio sotterraneo del Monte Terri e a più riprese ha affermato che è stata dimostrata la fattibilità dell'interramento delle scorie nucleari.

Invito quindi il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. La Nagra continua a fare esperimenti nel Monte Terri? Se sì, perché, dato che la fattibilità dell'interramento delle scorie nucleari è già stata dimostrata? Quanto tempo dureranno ancora questi esperimenti? È possibile che i risultati di queste ricerche contraddicano le conclusioni sulla fattibilità?

2. Entro quando la Nagra prevede di presentare una proposta concreta e definitiva per un sito di stoccaggio?

3. Quando si potranno sotterrare le prime scorie nucleari?

4. A quanto ammontano le spese totali sostenute dalla Nagra fino ad oggi?

5. A quanto si stima che ammonteranno le spese future della Nagra fino a uno stoccaggio definitivo? Su quali basi poggiano queste stime e chi le verifica? Basteranno le risorse del fondo di gestione? In caso negativo, chi pagherà?

Stellungnahme des Bundesrates

Ultimamente il Consiglio federale si è già espresso in merito alla prova dello smaltimento delle scorie nucleari e ai costi di smaltimento, rispettivamente nella risposta all'interpellanza Munz 15.3038, "Manca la prova dello smaltimento per un deposito SDM" e nella risposta all'interpellanza Rytz 15.3479, "Smaltimento delle scorie radioattive. Quanti miliardi di franchi dovranno essere pagati dai contribuenti?". A completamento della sua posizione, il Consiglio federale risponde ora come segue:

1. Le risposte alle principali domande (fattibilità generale dello smaltimento delle scorie radioattive in Svizzera) sono già state fornite nel quadro della prova dello smaltimento. La ricerca rimane tuttavia una componente fondamentale del programma di gestione delle scorie: essa serve all'aumento continuo delle conoscenze e al perfezionamento dell'esercizio e della sicurezza a lungo termine di un futuro deposito in strati geologici profondi per le scorie radioattive. Approvando il Programma di gestione delle scorie 2008, il Consiglio federale ha anche disposto che la Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive (Nagra) presentasse, contestualmente al Programma di gestione delle scorie 2016, un piano che documentasse lo scopo, l'estensione, il tipo e la successione temporale delle future attività di ricerca e sviluppo nonché il modo in cui si intendesse affrontare le questioni ancora aperte.

In Svizzera la Nagra esegue ricerche anche in due laboratori sotterranei (Grimsel e Mont Terri, quest'ultimo gestito da swisstopo). Gli esperimenti qui condotti servono a rispondere a domande di natura tecnica e scientifica sulla realizzazione di depositi per le scorie nucleari in strati geologici profondi.

2./3. A inizio 2015 la Nagra ha inoltrato la sua proposta di restringere la rosa dei siti per il deposito di scorie nucleari in strati geologici profondi alle due zone Giura Est e Zurigo Nordest. Sono attualmente in corso le verifiche dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) sulla sicurezza tecnica di entrambi i siti. Dopo il 2020 la Nagra renderà noti i siti per i quali vorrà chiedere, presumibilmente nel 2025, un'autorizzazione di massima: secondo la pianificazione attuale, nel 2050 potrà essere avviato l'esercizio di un deposito in strati geologici profondi per scorie debolmente e mediamente radioattive a breve durata, nel 2060 quello di un deposito per scorie altamente radioattive; a partire da tali date sarà quindi possibile depositare scorie radioattive.

4. Secondo il rapporto di attività 2015, a fine 2015 le spese della Nagra per entrambi i programmi di deposito nonché le spese amministrative e le spese generali di progetto ammontavano complessivamente a 1,39 miliardi di franchi.

5. Secondo lo studio sui costi 2011, i costi totali per lo smaltimento delle scorie radioattive ammontano a 15,97 miliardi di franchi. I costi di smaltimento che intervengono fino alla messa fuori esercizio di un impianto devono essere sostenuti direttamente dal proprietario: sino alla fine del 2015 sono già stati pagati 5,46 miliardi, cui si aggiungeranno ancora 2,1 miliardi circa entro la messa fuori esercizio degli impianti. I restanti 8,45 miliardi circa dovranno quindi essere garantiti dal Fondo di smaltimento, che viene alimentato sia attraverso i contributi annui dei gestori delle centrali sia attraverso il reddito da capitale. A fine 2015 il Fondo disponeva di 4,2 miliardi di franchi.

Lo studio sui costi viene aggiornato ogni cinque anni e si basa sul Programma di smaltimento. Il prossimo studio sui costi verrà presentato alla fine del 2016. Ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS; RS 732.17), la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari guida e coordina la verifica dello studio sui costi. In virtù dell'articolo 4 capoverso 4 OFDS, gli aspetti relativi alla sicurezza e il calcolo dei costi vengono verificati rispettivamente dall'IFSN e da specialisti indipendenti. Successivamente la Commissione chiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di stabilire il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare (art. 23 lett. ater in combinato disposto con art. 29a cpv. 2 lett. c OFDS). La legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1) disciplina le prestazioni di entrambi i Fondi e l'obbligo di versamento supplementare. Se i contributi annui corrisposti dal gestore di una centrale nucleare non bastano a coprire i costi di smaltimento, l'importo mancante dovrà essere versato direttamente dal gestore stesso. Se quest'ultimo, tuttavia, dimostra che i propri mezzi non sono sufficienti, i costi rimanenti vengono coperti attraverso i due Fondi (art. 79 cpv. 1 e 2 LENu) e la differenza dovrà essere rimborsata insieme agli interessi usuali sul mercato (art. 80 cpv. 1 LENu); se, però, il gestore non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito, la differenza deve essere coperta dagli altri contributori (art. 80 cpv. 2 LENu). Nel caso in cui la copertura della differenza non sia sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti (art. 80 cpv. 4 LENu).

Risposta del Consiglio federale.