Il futuro della politica energetica e climatica. Rendere più flessibile la nuova legislazione sul CO2
16.3751 · Mozione · 2016-09-28
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In vista del nuovo periodo di adempimento dopo il 2020, il Consiglio federale è incaricato di impostare l'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima nella legge sul CO2 con il ricorso sistematico a obiettivi e misure flessibili. Dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:
1. Nessuna quota fissa per la riduzione di emissioni di CO2 in Svizzera e all'estero nella legge sul CO2;
2. durata flessibile degli accordi sugli obiettivi e obiettivi intermedi flessibili;
3. garanzia di computabilità in caso di superamento degli obiettivi e indipendentemente dal momento esatto in cui è avvenuta la riduzione delle emissioni di CO2;
4. riferimento agli obiettivi europei per fissare i valori limite delle emissioni di CO2 (ad esempio per le autovetture e i furgoni);
5. collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo.
Begründung
La firma dell'Accordo di Parigi sul clima ha segnato una prima tappa fondamentale per l'adempimento degli obiettivi climatici internazionali da parte di tutti i principali emettitori di CO2. Il Consiglio federale persegue l'obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra del 50 per cento rispetto al 1990. Inoltre ha annunciato di voler raggiungere tale obiettivo, riducendo le emissioni di gas serra del 30 per cento in Svizzera e del 20 per cento all'estero rispetto al 1990. Per realizzare l'ambizioso obiettivo di riduzione del 50 per cento non occorrono però ulteriori quote fisse per la compensazione in Svizzera e all'estero nella legge sul CO2. È invece necessario un sistema elastico e il più economico possibile. Con ogni franco a favore del clima si deve poter raggiungere il maggiore effetto possibile. A tal fine bisogna rendere più flessibile la fissazione degli obiettivi intermedi o la durata degli accordi sugli obiettivi. Inoltre la computabilità delle misure di riduzione deve essere garantita indipendentemente dal momento della riduzione o in caso di superamento degli obiettivi. Per i singoli settori vanno anche conservati i valori limite di emissione che si sono dimostrati validi. Nella definizione dei valori limite bisogna quindi rinunciare allo "Swiss finish", orientandosi piuttosto agli obiettivi europei, ad esempio per i veicoli. Un ulteriore strumento per adempiere agli obiettivi è quello di estendere considerevolmente lo scambio di quote di emissioni a livello internazionale. A questo scopo si deve finalmente portare a termine il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella sua seduta del 31 agosto 2016 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente tre progetti: l'approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima, la revisione totale della legge sul CO2, volta a tradurre in norme legislative gli obiettivi e i provvedimenti previsti fino al 2030, nonché l'Accordo con l'Unione europea sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni. Sulla base dei risultati della consultazione, il Consiglio federale rielaborerà il progetto relativo alla revisione totale della legge sul CO2 e lo presenterà al Parlamento nella seconda metà del 2017. In linea generale, alcune richieste formulate dalla mozione sono già state prese in considerazione nel progetto in consultazione.
1. All'articolo 4.2, l'Accordo di Parigi sul clima prescrive l'adozione di misure nazionali di riduzione delle emissioni da parte delle Parti contraenti. Per questo motivo, nel suo progetto di legge il Consiglio federale ha definito una quota nazionale minima rispetto alla quale si orientano le misure di riduzione delle emissioni.
2./3. Per la restituzione della tassa sul CO2 senza partecipazione allo scambio di quote di emissioni, nel progetto di legge il Consiglio federale propone due varianti. Nella prima variante, che segue una logica di decentramento, è stata accolta interamente la richiesta di una flessibilizzazione totale degli obiettivi relativi alla quota nazionale ed estera. Questa variante consente di computare in misura illimitata i certificati di riduzione delle emissioni conseguiti all'estero per raggiungere l'obiettivo di riduzione. Nel progetto di legge del Consiglio federale la computabilità in caso di superamento degli obiettivi è garantita.
4. Nelle prescrizioni sulle emissioni per autovetture e veicoli utilitari leggeri i valori obiettivo relativi al CO2 rispettano le direttive dell'Unione europea. Nel quadro del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, il Parlamento ha recentemente deciso che nel corso della transizione ai nuovi obiettivi il Consiglio federale può stabilire disposizioni speciali che per un periodo di tempo limitato agevolano il raggiungimento degli obiettivi. A tal fine tiene conto delle disposizioni dell'Unione europea. Le potenziali agevolazioni nella fase di introduzione di nuovi valori obiettivo, come ad esempio la considerazione soltanto parziale del parco di veicoli (phasing-in) o la ponderazione multipla (super credits) di veicoli a emissioni particolarmente ridotte, verranno discusse nel quadro delle disposizioni di esecuzione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050. A tale proposito il Consiglio federale prevede di effettuare una consultazione nel 2017.
5. Le trattative con l'Unione europea per il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni si sono potute portare a termine nel gennaio 2016 con la parafatura di un accordo in materia. Affinché l'accordo possa entrare in vigore, deve essere sottoscritto e ratificato da entrambe le Parti. La tabella di marcia per il collegamento non è ancora stata definita. Nella misura del possibile il Consiglio federale vorrebbe che lo si completasse prima del 2020.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.