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16.3758 · Interpellanza · 2016-09-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Per la rilevazione dei bisogni di cure, le case di cura utilizzano attualmente diversi strumenti, e più precisamente i sistemi BESA, RAI-RUG e Plaisir. I contributi per le cure a carico degli assicuratori malattie sono definiti per tutto il Paese dal Consiglio federale (art. 7a OPre), ma l'eterogeneità degli strumenti di rilevazione impiegati fa sì che a situazioni sanitarie identiche corrispondano diversi livelli di bisogno. E un progetto avviato nel tentativo di armonizzare gli strumenti per la rilevazione dei bisogni di cure è fallito per l'inconciliabilità delle posizioni dei partner.

Nel frattempo, diversi Cantoni hanno cominciato ad adeguare i parametri per il calcolo del livello dei bisogni di cure in modo da ridurre il finanziamento residuo a loro carico (a complemento dei contributi degli assicuratori e dei privati). Il Cantone di Soletta, per esempio, dal 1° luglio 2016 ha proceduto a diversi adeguamenti dell'attribuzione dei RUG ai livelli dei bisogni di cure del Consiglio federale, spostandone diversi a livelli superiori.

In questo contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Cosa pensa di questa situazione incoerente?

2. È al corrente degli ultimi sviluppi nei Cantoni?

3. Cosa pensa del comportamento dei Cantoni che cercano di sgravarsi a scapito dei residenti e degli assicurati?

4. Cosa pensa del fatto che lo stesso strumento di rilevazione dei bisogni di cure dia luogo a classificazioni diverse secondo i Cantoni?

5. Cosa pensa del fatto che pazienti nella stessa situazione vengano classificati diversamente secondo lo strumento di rilevazione dei bisogni di cure impiegato?

6. Intende far uso della sua facoltà di prescrivere un unico strumento di rilevazione dei bisogni di cure per tutta la Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha già avuto occasione di esprimersi sull'uniformazione della valutazione del bisogno di cure. Nella sua risposta all'interpellanza Humbel 15.4224, "Un solo strumento di rilevazione del bisogno di cure per tutta la Svizzera al posto di una calibrazione poco trasparente", ha ribadito la necessità di una valutazione del bisogno di cure secondo criteri comparabili ai fini dell'armonizzazione dei sistemi di rilevazione di tutta la Svizzera e dell'eliminazione delle disparità evidenziate.

2./3. Con il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l'articolo 25a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) presti contributi alle cure differenziati a seconda del bisogno terapeutico. I costi delle cure possono essere addossati all'assicurato solo per un importo massimo corrispondente al 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale. I Cantoni disciplinano il finanziamento residuo.

Nell'articolo 7a capoverso 3 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31), il Consiglio federale ha fissato i contributi a carico dell'AOMS suddivisi in dodici livelli differenziati a seconda dei bisogni di cure in minuti. L'attribuzione a uno di questi livelli deve pertanto corrispondere ai bisogni di cure in minuti rilevati e alle prestazioni di cure effettivamente fornite. Cambiare il sistema di rilevazione dei bisogni di cure al solo scopo di sgravare il finanziamento residuo cantonale non rappresenterebbe in alcun caso una scelta appropriata. Inoltre, questi possibili scenari evidenziano l'urgenza di armonizzare la rilevazione dei bisogni di cure a livello nazionale.

4./5. L'obiettivo dell'articolo 7a capoverso 3 OPre è che l'AOMS partecipi ai costi delle cure corrispondenti ai bisogni di cure del paziente. Una classificazione di pazienti nella stessa situazione che varia a seconda del sistema di rilevazione dei bisogni di cure o del Cantone e che comporta quindi contributi a carico dell'AOMS differenti non rispecchia la volontà del Consiglio federale. Secondo quest'ultimo, la valutazione dei bisogni di cure di cui all'articolo 7a capoverso 3 OPre deve essere effettuata imperativamente secondo criteri comparabili.

6. Ai sensi dell'articolo 25a capoverso 3 LAMal, il Consiglio federale designa le cure e disciplina la procedura di accertamento del bisogno. Le raccomandazioni concernenti la calibrazione dei sistemi di rilevazione dei bisogni di cure (RAI-RUG e BESA), così come sono scaturite dalla prima tappa del progetto di armonizzazione cui hanno partecipato Curaviva, santésuisse, la CDS e l'UFSP, dovrebbero essere attuate in modo unitario.

Visto il fallimento del progetto di armonizzazione, il Consiglio federale è disposto ad avvalersi della sua competenza. Allo scopo di garantire una valutazione del bisogno di cure unitaria per tutta la Svizzera, prevede di disciplinare a livello di ordinanza i requisiti minimi dei sistemi impiegati e ha pertanto incaricato il Dipartimento federale dell'interno di elaborarli. Il relativo progetto di ordinanza sarà presentato al più presto alla fine del 2016.

Risposta del Consiglio federale.