16.3760 · Interpellanza · 2016-09-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Si invita il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Per l'immissione sul mercato e l'uso di prodotti chimici si applicano fondamentalmente gli stessi criteri? La trasparenza e l'informazione al pubblico sono disciplinate allo stesso modo per tutti i prodotti chimici? Se non è il caso, per quale ragione?
2. È necessaria una maggiore trasparenza nella procedura d'omologazione dei prodotti fitosanitari?
3. In che modo la pubblicazione delle procedure d'omologazione accrescerebbe la sicurezza dei prodotti fitosanitari? Quante risorse aggiuntive sarebbero necessarie a tale scopo, e chi dovrebbe occuparsene?
4. Il Consiglio federale ritiene corretto che il servizio d'omologazione sia integrato nell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)? In caso affermativo, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dovrebbe essere coinvolto maggiormente nelle decisioni riguardanti le omologazioni? Che garanzia vi sarebbe che una domanda venga valutata sulla base di criteri agronomici, quali la protezione delle colture e l'efficacia nell'agricoltura, nel caso in cui l'UFAM, specializzato nelle questioni riguardanti l'ambiente, venisse coinvolto nelle decisioni?
5. L'uso dei prodotti fitosanitari deve avvenire nel rispetto della buona pratica fitosanitaria, in modo da limitarne la quantità utilizzata al minimo necessario. In che modo viene assicurata una buona prassi di applicazione nel caso di altri prodotti chimici?
Begründung
Uno studio commissionato da alcune associazioni ambientaliste giunge alla conclusione che in Svizzera la procedura d'omologazione dei prodotti fitosanitari presenta lacune tali da comportare rischi per l'uomo e l'ambiente. Nello studio si lamenta una mancanza di trasparenza in materia e si chiede che l'UFAM venga coinvolto maggiormente nella procedura.
In Svizzera sono in circolazione circa 20 000 prodotti chimici, tra i quali rientrano anche i prodotti fitosanitari. Una procedura d'omologazione dei prodotti fitosanitari indipendente e conforme allo stato della scienza e della tecnica è d'interesse generale. Il diritto alla trasparenza è limitato dall'interesse dei richiedenti al segreto d'affari e alla protezione di dati rilevanti dal punto di vista del diritto della concorrenza. La condotta a livello nazionale deve essere affidata all'autorità che è in grado di valutare aspetti agronomici fondamentali quali la necessità e l'efficacia dei prodotti fitosanitari.
Stellungnahme des Bundesrates
L'analisi effettuata su mandato di organizzazioni ambientaliste si basa su colloqui con poche persone. Il citato confronto con il sistema d'omologazione dei biocidi è incompleto. La procedura d'omologazione dei prodotti fitosanitari viene criticata in maniera unilaterale e, per quanto concerne i punti oggetto di critica, non si entra nel merito dell'analoga procedura d'omologazione dei biocidi.
1. Per la commercializzazione di prodotti chimici si applicano vari criteri. In virtù dell'ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11), un produttore può commercializzare sostanze e preparati dopo aver effettuato il controllo autonomo senza precedente consenso delle autorità. La commercializzazione di nuove sostanze come tali o come costituenti di un preparato richiede una notifica. La commercializzazione e l'utilizzo di prodotti fitosanitari e biocidi necessitano invece di un'omologazione (RS 916.161 e RS 813.12). Nel quadro della procedura d'omologazione sono valutate la tossicità per l'uomo e l'ecotossicità nonché stabilite in modo specifico le prescrizioni d'uso a seconda dell'area di utilizzo (p.es. agricoltura, artigianato). La trasparenza e l'informazione dell'opinione pubblica sono disciplinate allo stesso modo per tutti i prodotti chimici. La Confederazione informa l'opinione pubblica e le autorità su rischi e pericoli correlati all'utilizzo di sostanze e preparati e raccomanda misure per la riduzione dei rischi. Soltanto per i prodotti fitosanitari, e non per biocidi, sostanze e preparati, sono disponibili dati rilevati annualmente sulle quantità commercializzate in Svizzera. Inoltre, sempre soltanto per i prodotti fitosanitari, vi sono dati precisi sul luogo d'applicazione e sulla quantità utilizzata; i dati rappresentativi per la Svizzera sull'impiego di prodotti fitosanitari rilevati presso oltre 300 aziende agricole vengono messi a disposizione dell'analisi centralizzata degli indicatori agroambientali (CA-IAA). Gli utilizzatori professionali sono tenuti a registrare per almeno tre anni i prodotti fitosanitari da essi utilizzati. Le aziende che producono in conformità della PER sottostanno a un obbligo di registrazione ancora più rigoroso. Questi dati consentono di verificare costantemente l'utilizzo di prodotti fitosanitari dal profilo dell'utilità e di eventuali rischi.
2. Oltre ai biocidi, i prodotti fitosanitari sono gli unici prodotti chimici immessi attivamente nell'ambiente con l'obiettivo concreto di combattere o neutralizzare determinati organismi. Si tratta quindi di sostanze biologicamente attive che pongono elevate esigenze agli utilizzatori e possono avere conseguenze non trascurabili sulla loro salute e sull'ambiente. Nella procedura d'omologazione sono richiesti dati scientifici esaustivi concernenti il rischio correlato all'utilizzo. Questi dati consentono di informare nel dettaglio sul rischio derivante dall'utilizzo, permettono alle autorità esecutive cantonali di dar seguito al loro mandato in materia di protezione dell'utilizzatore, sorveglianza dell'ambiente e consulenza ottimale dei contadini. La percezione del rischio connesso all'utilizzo di prodotti fitosanitari presso il pubblico è maggiore rispetto agli altri prodotti chimici. Di conseguenza le aspettative in materia di informazione e trasparenza sono più elevate. Il Consiglio federale valuta le aspettative in materia di maggiore informazione e trasparenza della procedura d'omologazione nel quadro dei lavori in atto in relazione al Piano d'azione sui prodotti fitosanitari.
3. L'UFAG pubblica le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sulla sua pagina Internet sotto forma di "Elenco dei prodotti fitosanitari". In questa banca dati è possibile consultare, per ogni prodotto fitosanitario autorizzato, tutte le indicazioni ammesse e le restrizioni d'utilizzo rilevanti per il rischio che figurano nella decisione d'autorizzazione. La pubblicazione dei dettagli sulla valutazione scientifica del rischio accrescerebbe la trasparenza, ma non migliorerebbe la sicurezza nell'utilizzo di tali prodotti. Va appurato se maggiori informazioni risultanti dalla valutazione del rischio permetterebbero di impostare l'esecuzione cantonale in maniera più basata sul rischio e quindi più efficiente. Non è stata fatta una stima delle risorse supplementari necessarie a tal fine.
4. Il Consiglio federale è dell'opinione che, indipendentemente dall'integrazione del servizio d'omologazione dal profilo organizzativo, debba essere garantita in primo luogo la qualità dal profilo tecnico delle decisioni in materia d'omologazione per salvaguardare la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente considerando un'adeguata protezione delle colture. L'attuale suddivisione dei compiti tra gli uffici è conforme alle prescrizioni dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari. Il servizio d'omologazione applica le sue disposizioni e collabora con i servizi di valutazione di Agroscope, della SECO, dell'USAV e dell'UFAM. Le misure necessarie secondo la vigente ordinanza per assicurare la protezione dell'uomo e dell'ambiente sono adottate anche se possono avere conseguenze negative per la protezione delle colture.
Nel quadro della procedura d'omologazione, l'UFAM è responsabile della classificazione dei rischi ambientali dei prodotti fitosanitari e dà il suo consenso all'ammissione di nuovi principi attivi. La valutazione scientifica dei rischi per l'ambiente è effettuata dalla Stazione di ricerca Agroscope che dispone di competenze tecniche elevate ed esperienza in questo settore, riconosciute a livello internazionale. Agroscope garantisce altresì la valutazione di aspetti agronomici quali l'efficacia o il posizionamento dei prodotti in una strategia di difesa integrata delle colture. La vicinanza di questi due gruppi di esperti agevola gli scambi consentendo, in particolare, una valutazione dei rischi prossima alla pratica nell'ottica di una strategia di difesa integrata. Secondo il Consiglio federale non vi è alcun motivo di mettere in discussione queste sinergie.
5. Per i prodotti chimici la buona prassi d'utilizzo è garantita nel seguente modo. Le regole di comportamento per l'utilizzazione di prodotti chimici sono descritte nell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Le indicazioni che figurano sull'imballaggio, sull'etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza devono essere seguite. I prodotti chimici possono essere immessi direttamente nell'ambiente soltanto nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo auspicato. A tal fine occorre usare apparecchi che consentano un impiego tecnicamente appropriato e mirato. Vanno inoltre adottati provvedimenti per impedire, nel limite del possibile, che le sostanze e i preparati giungano nelle zone limitrofe o nelle acque e che la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro habitat siano minacciati. L'obbligo di diligenza relativo ai biocidi è sancito nell'articolo 41 dell'ordinanza sui biocidi. Tale articolo disciplina l'utilizzo di prodotti e rifiuti. L'uso di biocidi deve essere ridotto al minimo necessario e vanno adottate precauzioni appropriate.
Occorre tener conto delle indicazioni che figurano sull'imballaggio e sulla scheda di dati di sicurezza nonché delle istruzioni per l'uso. Va osservato che nell'ambito dell'omologazione dei prodotti fitosanitari si garantisce che il dosaggio autorizzato rappresenti la quantità minima necessaria per ottenere l'effetto auspicato anche se un quantitativo maggiore non comporterebbe conseguenze illecite per la salute dell'uomo e degli animali nonché per l'ambiente.
Risposta del Consiglio federale.