16.3761 · Interpellanza · 2016-09-29
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La doppia esenzione delle imprese mina un'equa ripartizione degli oneri fiscali e concede un vantaggio concorrenziale ingiustificato. L'azione 6 del progetto dell'OCSE concernente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) mira in particolare a lottare contro l'uso abusivo delle convenzioni di doppia imposizione (CDI). Il Consiglio federale indica a più riprese (in particolare nel rapporto 2016 della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali) che la Svizzera ha già integrato attivamene i risultati dei lavori del BEPS nel suo quadro legale adeguando di conseguenza il suo agire. Riprendendo i punti da 1 a 15 del BEPS l'esecutivo sottolinea la loro attuazione progressiva (pag. 43 del citato rapporto) sostenendo segnatamente che l'azione 6 sarà concretizzata mediante negoziati e l'introduzione di clausole contro gli abusi nelle CDI. La lotta contro la doppia esenzione non si limita però all'inasprimento delle CDI. In primo luogo l'azione 6 raccomanda, più in generale, di adeguare il quadro legale nazionale allo scopo di evitare gli abusi nell'applicazione delle CDI. In secondo luogo, come dimostrato da una recente sentenza del Tribunale federale (DTF 139 II 78), la doppia esenzione può verificarsi anche in una relazione bilaterale dove tra gli attori non esiste alcuna CDI e si applica di conseguenza unicamente il diritto interno. La lotta contro la doppia esenzione sembra pertanto essere lacunosa.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale ritiene che il quadro legale esistente sia sufficiente per lottare contro le doppie esenzioni?
2. Il Consiglio federale ha già concluso, o è in procinto di farlo, CDI che prevedono una clausola contro gli abusi? In caso affermativo, può fornire un elenco di queste convenzioni?
3. Il Consiglio federale proporrà clausole contro gli abusi a tutti i suoi partner di CDI? In caso di risposta negativa, su quali criteri baserà la sua scelta? Fino a quando durerà la fase di attuazione dell'azione 6 del BEPS?
4. Il Consiglio federale come intende lottare contro le doppie esenzioni nelle relazioni bilaterali nei casi in cui non esistono CDI?
5. Il Consiglio federale ritiene sensato introdurre correttivi interni all'esenzione incondizionata dell'articolo 52 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)? Come potrebbero essere impostati questi correttivi interni?
6. Quali sarebbero i vantaggi e gli inconvenienti se si limitasse la portata del metodo di esenzione dell'articolo 52 LIFD nei casi che potrebbero portare a una doppia esenzione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In materia di doppie esenzioni il Consiglio federale esprime un punto di vista differenziato. Respinge con chiarezza le doppie esenzioni che scaturiscono da un abuso o simili. Al tempo stesso è convinto che la Svizzera disponga delle basi giuridiche necessarie per prevenire tali situazioni. In altri contesti il Consiglio federale ritiene che le doppie esenzioni siano compatibili con riflessioni di natura politico-istituzionale e, in alcuni casi rilevanti, rappresentino il risultato auspicato. Tra questi figura ad esempio l'imposizione dei dividendi in società dello stesso gruppo. In tali circostanze la doppia esenzione previene indesiderati oneri multipli. La visione del Consiglio federale in materia di doppie esenzioni concorda con il risultato dell'azione 6 del BEPS. In base al rapporto pertinente, nel contesto di convenzioni contro la doppia imposizione, la doppia esenzione non deve infatti essere impedita a livello generale ma solo quando scaturisce da sottrazione d'imposta o elusione fiscale.
2. Da alcuni anni la Svizzera inserisce in tutte le proprie CDI disposizioni per prevenire gli abusi. Da quando nell'autunno del 2015 sono stati approvati i rapporti sulle azioni del BEPS, in tutti i negoziati per la conclusione di una nuova CDI o la revisione della convenzione esistente è stato concordato l'inserimento di una clausola generale contro gli abusi analoga a quella contenuta nel rapporto sull'azione 6 del BEPS. Queste CDI o i protocolli che le modificano sono tuttora in attesa di firma, motivo per cui la redazione di un elenco deve considerarsi prematura al momento.
3. Il Consiglio federale propone a tutti gli Stati partner che hanno concluso una CDI con la Svizzera di inserire la clausola generale contro gli abusi come previsto dal rapporto sull'azione 6 del BEPS. Per quanto riguarda i tempi, l'adempimento dello standard minimo dell'azione 6 del BEPS varierà a seconda se l'adeguamento delle CDI della Svizzera avverrà esclusivamente attraverso negoziati bilaterali o se si ricorrerà in misura considerevole anche allo strumento multilaterale messo a punto dall'OCSE.
4. Dato che in ogni caso una CDI limita soltanto il potere di imposizione di uno Stato e non lo fonda, nelle relazioni con gli Stati senza CDI bilaterali non possono generarsi doppie esenzioni che non si avrebbero se esistesse una CDI bilaterale.
5./6. Il Consiglio federale attualmente non reputa opportuno adeguare il metodo dell'esenzione incondizionata previsto all'articolo 52 capoverso 1 LIFD per quanto concerne gli introiti di imprese, stabilimenti d'impresa e fondi esteri. Subordinare l'imposizione di questi introiti in Svizzera a determinate condizioni, in particolare a un'imposizione degli introiti all'estero, comporterebbe infatti diversi svantaggi. Il governo ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un rapporto sullo sviluppo del diritto fiscale delle imprese in Svizzera. In questo contesto sarà esaminato anche l'eventuale adeguamento del metodo dell'esenzione incondizionata.
Risposta del Consiglio federale.