16.3764 · Interpellanza · 2016-09-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il nuovo articolo costituzionale 67a "Formazione musicale" è stato chiaramente accolto il 23 settembre 2012 dal popolo - con il 72,2 per cento di voti a favore - e da tutti i Cantoni. Dopo quattro anni è sicuramente opportuno tracciare un primo bilancio per sapere come è attuato il nuovo articolo costituzionale e se la promozione della formazione musicale dei giovani è effettivamente migliorata.
In considerazione della struttura federalista del nostro Paese, compete in primo luogo ai Cantoni attuare l'articolo costituzionale sulla promozione della formazione musicale dei giovani. A causa delle misure di risparmio in atto, i Cantoni sono però molto restii a farlo. Non si osservano praticamente progressi e in molti Cantoni si sta andando addirittura nella direzione opposta. A farne le spese sono in particolare le scuole di musica, confrontate spesso con tagli ai sussidi. In virtù del nuovo articolo costituzionale, la Confederazione ha tuttavia il compito di stabilire i principi ed emanare le norme necessarie se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi. Un intervento s'impone soprattutto nella promozione dei talenti musicali, dove la Confederazione dovrebbe stabilire principi per garantire che tutti i Cantoni la attuino.
1. Quali misure sono state prese da quando è stato accolto il nuovo articolo costituzionale per promuovere la formazione musicale dell'infanzia e della gioventù (in dettaglio per Cantone)?
2. Quali misure sono state prese per promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità (in dettaglio per Cantone)? Gli sforzi di coordinamento dei Cantoni stanno dando frutti o la Confederazione deve emanare norme per armonizzare gli obiettivi dell'educazione musicale, come prescritto dalla Costituzione?
3. Quali principi ha stabilito la Confederazione per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali, come prescritto dalla Costituzione? Sono adeguati allo scopo che si vuole raggiungere? Se non ne ha stabiliti, non dovrebbe farlo, per favorire l'attuazione dell'articolo costituzionale?
4. Quali altri misure sono previste per migliorare, conformemente alla volontà del popolo, la promozione musicale dei giovani?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Da quando è stato accolto il nuovo articolo costituzionale 67a la Confederazione ha attuato diverse misure volte a rafforzare la formazione musicale, come preannunciato dal Consiglio federale nel messaggio del 28 novembre 2014 concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2020 (messaggio sulla cultura 2016-2020; FF 2015 447). Innanzitutto è stata rafforzata la promozione delle formazioni musicali, dei festival e dei concorsi, con l'aumento dal 2016 del contributo finanziario annuale da 500 000 a un milione di franchi. In secondo luogo la Confederazione ha dato il via al programma "Gioventù e Musica" che sostiene dal 2016 la formazione e la formazione continua di monitrici e monitori e, dal 2017, corsi e campi di musica destinati a bambini e giovani. In terzo luogo la Confederazione ha emanato principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale (cfr. n. 3).
L'articolo 67a della Constituzione è conforme all'ordinamento costituzionale delle competenze per il settore della formazione e rispetta la sovranità scolastica dei Cantoni. In linea di principio, i Cantoni sono liberi di decidere come e in quale misura promuovere la formazione musicale e devono rendere conto dell'adempimento dei propri obblighi costituzionali dinanzi al loro parlamento e alla loro popolazione. Di conseguenza, la Confederazione non dispone di una visione globale delle misure prese dai Cantoni in virtù dell'articolo 67a della Constituzione.
Negli ultimi anni, tuttavia, alcune legislazioni cantonali (p. es. quelle dei Cantoni di Ginevra, Berna, Lucerna, Vaud e Ticino) hanno subìto modifiche riconducibili al nuovo articolo costituzionale.
Inoltre occorre ricordare che i Cantoni e i Comuni compiono già da molti anni sforzi notevoli, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle scuole di musica. In Svizzera vi sono circa 430 scuole di musica che beneficiano di sovvenzioni pubbliche per un budget totale di circa 670 milioni di franchi all'anno. A queste spese complessive i Cantoni partecipano in media per il 20 per cento e i comuni per il 35 per cento. Oltre a finanziare le scuole di musica, i Cantoni e i comuni sostengono anche associazioni e progetti musicali.
2. L'articolo 67a capoverso 2 della Constituzione vincola i Cantoni ad armonizzare gli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole ribadendo espressamente per questo settore specifico la regola generale sull'armonizzazione degli obiettivi di formazione di cui all'articolo 62 capoverso 4 della Constituzione.
Nel quadro dell'armonizzazione degli obiettivi della scuola dell'obbligo i Cantoni stanno allineando i loro piani di studio nelle regioni linguistiche. Nei piani di studio delle regioni linguistiche "Plan d'études romand", "Lehrplan 21" e "Piano di studio" del Cantone Ticino vengono fissati per la prima volta contenuti obbligatori specifici per le lezioni di musica ai livelli primario e secondario I. Non appena i tre piani di studio regionali saranno attuati, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) valuterà quali obiettivi formativi per le lezioni di musica potranno avere valenza nazionale.
3. In attuazione dell'articolo 67a capoverso 3 della Constituzione, la Confederazione ha emanato principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti. Il nuovo articolo 12a della legge sulla promozione della cultura (LPCu) prevede che le scuole di musica sostenute dallo Stato offrano a tutti gli allievi e studenti fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti. Nel fissare le tariffe le scuole di musica devono inoltre tenere conto della situazione economica dei genitori o delle altre persone che hanno l'obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali. Le scuole di musica definiscono autonomamente in quali casi e in che misura applicare tariffe sociali e speciali. Presumibilmente nel 2018, cioè in tempo utile per tenerne eventualmente conto nel messaggio sulla cultura 2021-2024, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, procederà a una valutazione della nuova disposizione legislativa.
4. Come già esposto dal Consiglio federale nel messaggio sulla cultura 2016-2020, gli studenti di formazione indigena immatricolati nelle scuole universitarie di musica svizzere costituiscono solo il 50 per cento del totale, una quota decisamente troppo bassa. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sta attualmente elaborando insieme all'Ufficio federale della cultura (UFC) e alla CDPE un elenco delle misure cantonali per la promozione dei talenti musicali nella prospettiva di un'immatricolazione nelle scuole universitarie di musica svizzere. Questo elenco darà un quadro delle possibilità di cui dispongono i Cantoni e servirà alla Confederazione e ai Cantoni come base di discussione, tra l'altro, per la futura promozione musicale dei giovani. In vista del prossimo messaggio sulla cultura, il Consiglio federale esaminerà inoltre possibili misure per la promozione dei talenti da adottare nel quadro del programma "Gioventù e Musica".
Risposta del Consiglio federale.