16.3767 · Postulato · 2016-09-29
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di valutare - e stendere un rapporto al riguardo - con quali misure intende ridurre l'elevato numero di aggiudicazioni mediante trattativa privata presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), al fine di appaltare un maggior numero di acquisizioni tramite l'usuale procedura di concorso.
Begründung
Nella suo parere in merito all'interpellanza 16.3564 il Consiglio federale ha confermato che la percentuale di aggiudicazioni mediante trattativa privata presso il DDPS (46,5 per cento) è molto elevata. L'articolo 13 capoverso 2 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) consente, a determinate condizioni, di appaltare una commessa direttamente a un offerente senza prima indire un bando pubblico. L'articolo 13 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub) definisce però in modo molto limitato tali condizioni. Ma l'aggiudicazione mediante trattativa privata ostacola pesantemente una concorrenza leale e la tutela giuridica per gli offerenti non considerati. Laddove possibile, occorre quindi evitare le aggiudicazioni mediante trattativa privata.
Già nel 2007 il Controllo parlamentare dell'amministrazione aveva criticato, seguito poi dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale, per la percentuale troppo elevata di aggiudicazioni mediante trattativa privata presso il DDPS. Sembra però che tale critica abbia avuto scarsa efficacia. La percentuale resta molto elevata e le numerose aggiudicazioni mediante trattativa privata continuano a dare adito a discussioni nell'opinione pubblica e tra gli offerenti non vincitori.
Nel 2014 il Controllo federale delle finanze ha criticato anche l'Ufficio federale delle strade (USTRA) per aver fatto troppo spesso ricorso alla trattativa privata soprattutto per aggiudicazioni "piccole" dal punto di vista dei costi. Da allora l'USTRA ha adeguato la sua prassi e ha limitato la possibilità di aggiudicare le cosiddette "commesse di poco conto" mediante trattativa privata al 20 per cento del volume totale delle commesse. Anche al DDPS occorrerebbe considerare la necessità di un limite quantitativo di aggiudicazioni mediante trattativa privata.
Quando non si tratta di materiale d'armamento high-tech sensibile dal punto di vista militare, quindi ad esempio nel caso di materiale tessile, armi di piccolo calibro, veicoli fuoristrada o battelli pattugliatori, anche il DDPS è tenuto a rispettare la legislazione civile pubblica in materia di acquisti. Nell'ambito del controllo gestionale degli acquisti secondo la OOAPub, il DDPS dovrebbe quindi aumentare anche la percentuale di acquisti da effettuare obbligatoriamente al di fuori delle regole dell'OMC. In ogni caso le procedure di concorso leali dovrebbero essere la regola anche al di fuori dell'ambito OMC.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Dalle constatazioni fatte dal Controllo parlamentare dell'amministrazione nel 2007 la situazione è sensibilmente cambiata. L'introduzione progressiva del controlling degli acquisti in seno alla Confederazione consente di illustrare ogni anno al Consiglio federale e alla Delegazione delle finanze in cosa consistono gli acquisti della Confederazione e come sono realizzati. Questo strumento permette quindi di discutere sia a livello quantitativo (numero e volume dei contratti) che qualitativo (ad es. controllo della legalità) le aggiudicazioni mediante trattativa privata in seno ai dipartimenti.
Le condizioni secondo le quali un'aggiudicazione può avvenire mediante trattativa privata sono rigorosamente disciplinate nell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub), conformemente agli obblighi internazionali della Svizzera secondo l'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC.
Un certo numero di acquisti del DDPS rientra nel campo di applicazione di diverse di queste condizioni, segnatamente: gli acquisti complementari (art. 13 cpv. 1 lett. f); le peculiarità tecniche che limitano la scelta a un solo offerente (art. 13 cpv. 1 lett. c); il cambiamento di offerente non possibile o problematico per motivi tecnici o economici (art. 36 cpv. 2 lett. d). Ciò riguarda in particolare gli ambiti dell'informatica e dell'armamento, così come i sistemi militari la cui durata di esercizio è spesso molto lunga (tra i 15 e i 30 anni, se non addirittura più a lungo).
In seno all'Ufficio federale dell'armamento (Armasuisse) tutte le aggiudicazioni mediante trattativa privata richiedono una decisione formale per quanto riguarda la procedura debitamente motivata, controfirmata dal servizio giuridico di Armasuisse e convalidata da un vicedirettore.
Le aggiudicazioni mediante trattativa privata che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC sottostanno alla protezione giuridica. L'acquisto di armi, di munizioni e di materiale bellico è tuttavia escluso da questo quadro (art. XXIII cpv. 1 AAP) per ragioni di sicurezza e di difesa nazionale, come succede generalmente anche negli altri Paesi firmatari dell'AAP.
Questi acquisti (armi, munizioni, materiale bellico e infrastrutture strategiche) rimangono tuttavia soggetti a una certa concorrenza nel quadro di una procedura mediante invito che fa parte del diritto in materia di acquisti pubblici disciplinato nell'OAPub.
Tenuto conto del quadro legale e dell'introduzione del controlling degli acquisti, il Consiglio federale non ritiene necessario procedere a un esame supplementare con la stesura di un rapporto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.