16.3770 · Postulato · 2016-09-29
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di valutare provvedimenti complementari da adottare per far fronte efficacemente alla minaccia sismica. Esaminerà in particolare:
1. le misure da adottare nelle regioni particolarmente minacciate;
2. i costi generati da tali misure per i proprietari privati e per la collettività;
3. le possibilità di sostegno che potrebbero essere sviluppate sia sotto forma di aiuti pubblici che di misure di solidarietà tra proprietari.
Begründung
I terremoti verificatisi in Europa e nel mondo hanno finora avuto conseguenze drammatiche sia per il numero di morti che per i danni materiali.
Troppo spesso in Svizzera si sottovaluta il rischio sismico ed è quindi necessario esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti più drastici, in particolare l'obbligo di mettere a norma gli edifici esistenti a determinate condizioni (ubicazione, ecc.).
Poiché questi interventi di messa a norma generano costi spesso insostenibili per i proprietari privati, occorre trovare il modo per garantire un sostegno finanziario. A tale scopo, una soluzione che va valutata potrebbe essere la costituzione di un fondo sismico solidale a livello nazionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La sicurezza sismica di un'opera di costruzione è responsabilità del proprietario (privati, Comuni, Cantoni, Confederazione). I Cantoni sono responsabili per la legislazione edilizia; in questo ambito la Confederazione non ha alcuna competenza legislativa. Nel 2003, respingendo l'iniziativa parlamentare che chiedeva un articolo costituzionale per la protezione dalle catastrofi naturali, inclusi i terremoti (iniziativa parlamentare della CAPTE-N 02.401), il Parlamento ha riaffermato che vuole conservare questa ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. È invece opportuno rendere omogenee le legislazioni edilizie cantonali perché l'attuazione delle norme SIA per le strutture portanti e dei requisiti cantonali per le procedure di autorizzazione edilizia siano vincolanti, al fine di unificare e rendere sistematica l'applicazione di metodi di costruzione antisismici in Svizzera.
Per i progetti di costruzione della Confederazione si esigono e si rispettano sempre i requisiti della SIA. Grazie agli sforzi di vari Cantoni e della Confederazione, nel settore dell'edilizia le prescrizioni sismiche delle norme SIA per le strutture portanti vengono applicate sempre più frequentemente, ma non ancora in modo sistematico. Nel caso delle costruzioni esistenti il graduale miglioramento della sicurezza sismica viene di regola effettuato nel quadro dei consueti cicli di risanamento, motivo per cui l'attuazione delle misure si può estendere per diversi decenni.
1. In Svizzera il rischio sismico (combinazione tra grado di pericolo, sottosuolo locale come pure possibili danni materiali e vulnerabilità degli oggetti) è concentrato nei grandi centri urbani densamente popolati con oggetti di elevato valore. La distribuzione geografica del rischio sismico non giustifica misure specifiche nelle regioni a elevato rischio sismico. In tutta la Svizzera si devono adottare misure preventive simili. Inoltre i requisiti delle norme edilizie tengono già conto delle differenze regionali nel rischio sismico.
2. La maggior parte dei costi delle misure preventive è generata dalle misure di prevenzione edilizie previste dai metodi di costruzione antisismici. I costi aggiuntivi per le nuove costruzioni antisismiche sono in media pari al 1 per cento dei costi di costruzione complessivi. Il miglioramento della sicurezza sismica di costruzioni esistenti costa, stando alle stime disponibili, il 5 a 10 per cento del valore dell'oggetto. Tuttavia i costi complessivi non vengono rilevati sistematicamente né a livello cantonale o comunale né dai privati, poiché fanno parte del progetto di costruzione e sono finanziati dai proprietari. Seguendo il principio della proporzionalità, non appare ragionevole, risanare tutte le costruzioni esistenti. Un certo livello di rischio va accettato e affrontato, anche nel caso di nuove costruzioni non conformi.
3. Attualmente in Svizzera non vi è un obbligo di copertura assicurativa dei danni causati da terremoti. Fino ad ora vari interventi che chiedevano l'istituzione di un'assicurazione nazionale obbligatoria contro i terremoti sono stati respinti, poiché sarebbe stata necessaria una modifica costituzionale. Modifica che attualmente non gode di una maggioranza favorevole. Poiché non vi è un consenso tra i Cantoni, non è nemmeno possibile un concordato per l'introduzione di un obbligo. Tale posizione politica è stata riaffermata anche dal Consiglio degli Stati il 20 settembre 2016, respingendo l'iniziativa del Cantone di Basilea Città 15.310 per un'assicurazione obbligatoria contro i terremoti e un ampliamento delle competenze della Confederazione in ambito sismico. Considerato l'onere delle risorse necessarie per affrontare un evento sismico in Svizzera e coprire i costi dei danni, nel caso di un grande terremoto la Confederazione dovrebbe deliberare in merito ad aiuti finanziari straordinari. Per l'inizio del 2017 il Consiglio federale prevede di prendere una decisione in merito a ulteriori misure di prevenzione sismica e mandati di esame relativi a normative sugli aiuti finanziari straordinari della Confederazione.
Alla luce di queste considerazioni, tenendo conto dell'attuale ripartizione delle competenze e in vista dei lavori già avviati, il Consiglio federale non ritiene opportuno valutare misure più estese.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.