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16.3784 · Interpellanza · 2016-09-29

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'applicazione della legge sulla pianificazione del territorio riveduta è una grossa sfida per i cantoni che dispongono di notevoli riserve di zone edificabili. Le direttive tecniche a riguardo non fanno infatti distinzioni tra i cantoni nei quali tali riserve sono eccessivamente grandi e quelli in cui esse sono troppo esigue. Il Consiglio federale è quindi disposto a procedere alla necessaria differenziazione a livello delle direttive tecniche?

Begründung

A seguito dell'accettazione della revisione parziale del 15 giugno 2012 della legge sulla pianificazione del territorio, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale e la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente hanno elaborato le direttive tecniche sulle zone edificabili (2014) e l'integrazione della guida alla pianificazione direttrice (2014).

In tali direttive viene sviluppato un metodo per definire il dimensionamento complessivo delle zone edificabili in un cantone. Se sulla base di questo metodo il tasso di sfruttamento delle zone edificabili per l'intero cantone è inferiore al 100 per cento, la zona edificabile complessiva è sovradimensionata. I dezonamenti sono necessari. Se i valori superano il 100 per cento, si possono prendere in considerazione nuovi azzonamenti di terreni coltivi. Tale metodo è irrilevante per quanto concerne la distribuzione di zone edificabili tra i comuni all'interno del cantone; la scelta del metodo spetta al cantone. In linea di principio, i cantoni che dispongono di una zona edificabile complessiva troppo grande sono confrontati a una problematica differente rispetto a quella dei cantoni con riserve di zone edificabili troppo esigue. Pertanto è necessario un metodo differenziato al fine di determinare, a livello cantonale, le superfici che potrebbero essere destinate a nuovi azzonamenti o ai necessari dezonamenti. Questi ultimi devono essere limitati a una quantità ragionevole e strettamente necessaria dal punto di vista oggettivo, per i motivi di seguito elencati:

1. Le zone edificabili sovradimensionate si trovano prevalentemente in Comuni nei quali l'evoluzione demografica prevista non si è concretizzata e che sono attualmente interessate da una stagnazione della popolazione o da un calo demografico. In linea di massima si tratta di Comuni in cui il suolo viene utilizzato in modo parsimonioso e nei quali, di norma, non sussiste il problema della dispersione insediativa.

2. Ridimensionare le zone edificabili solamente sulla base dell'evoluzione demografica toglierebbe a tali Comuni ogni possibilità di sviluppo, pertanto anche per questi ultimi è necessario adeguare le riserve di zone edificabili. In una prospettiva di pianificazione del territorio è poi irrilevante la misura in cui tali zone verranno infine edificate.

3. Per i proprietari fondiari i dezonamenti di terreni coltivi provocano un danno patrimoniale irrimediabile, causato dalla perdita di terreno coltivo che era stato deciso dall'assemblea comunale di un Comune nell'ambito di un processo corretto sotto il profilo delle misure pianificatorie, per essere quindi approvato dal governo cantonale. Se è vero che, da un lato, le direttive consentono un certo margine di apprezzamento, dall'altro non tengono però conto delle diverse situazioni di partenza e della problematica in questione. Così come, in un'ottica di pianificazione del territorio, vi sono buoni motivi per essere moderati nell'azzonamento di nuove zone edificabili, è altrettanto opportuno esserlo in caso di eventuali dezonamenti di terreni coltivi. I dezonamenti vanno limitati a superfici problematiche per quanto concerne la dispersione degli insediamenti. La pianificazione del territorio dovrebbe essere qualcosa di più di una mera attuazione contabile di modelli teorici.

Stellungnahme des Bundesrates

L'obiettivo principale delle direttive tecniche sulle zone edificabili adottate il 7 marzo 2014 dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente, e il 17 marzo 2014 dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, in applicazione dell'articolo 15 capoverso 5 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), è quello di definire a quali condizioni le zone edificabili soddisfano ancora il fabbisogno prevedibile per 15 anni (art. 15 cpv. 1 LPT).

In particolare, il metodo indicato dall'autore dell'interpellanza risponde soltanto alla domanda se un cantone disponga o meno di zone edificabili sovradimensionate e quali dimensioni abbiano le sue riserve o il suo ammanco. Le conseguenze di ciò si evincono dalla LPT e dall'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).

Secondo il testo di legge, le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte (art. 15 cpv. 2 LPT), in conformità con il volere del legislatore, espresso durante tutte le fasi del processo legislativo. All'origine della revisione parziale del 15 giugno 2012 della LPT, che ha costituito una controproposta indiretta all'iniziativa popolare "Spazio per l'uomo e la natura (iniziativa per il paesaggio)" accolta nella votazione popolare del 3 marzo 2013 da una larga maggioranza di popolo e cantoni, vi era la constatazione che in Svizzera le zone edificabili erano talvolta sovradimensionate e in alcuni casi non erano ubicate nel giusto posto.

L'autore dell'interpellanza è dell'opinione che i dezonamenti dovrebbero limitarsi a una quantità strettamente necessaria e ragionevole da un punto di vista oggettivo; a suo parere, inoltre, ci sono buoni motivi per esercitare la massima cautela in caso di eventuali dezonamenti di terreni coltivi. Il Consiglio federale ha già preso in considerazione tale richiesta emanando disposizioni esecutive relative alla suddetta revisione di legge, in quanto, nonostante le critiche, ha autorizzato che nella consultazione per quanto riguarda il dimensionamento delle zone edificabili ci si potesse orientare sullo scenario alto dell'Ufficio federale di statistica in ambito di evoluzione demografica (art. 5a cpv. 2 OPT). Il governo si è limitato a stabilire come soglia massima per l'urbanizzazione di zone edificabili lo scenario medio (art. 32 cpv. 2 OPT).

Tale regolamentazione è, de facto, applicabile in egual misura per tutti i cantoni, anche se contiene una differenziazione volta a venire in contro alle richieste e alle specifiche problematiche dei cantoni con zone edificabili sovradimensionate.

Inoltre, concedere una regolamentazione particolare per i cantoni con zone edificabili sovradimensionate contravverrebbe agli obiettivi della revisione della LPT di cui sopra.

A ragione l'autore dell'interpellanza accenna al fatto che i cantoni dispongono di un ampio margine di manovra per quanto riguarda la distribuzione delle proprie zone edificabili. Margine che, con la revisione parziale del 15 giugno 2012 della LPT, è addirittura aumentato.

In quest'ottica, al momento il Consiglio federale non ritiene che vi sia motivo di adeguare le direttive tecniche sulle zone edificabili.

Risposta del Consiglio federale.

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