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16.3799 · Interpellanza · 2016-09-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'utilizzazione della pubblicità telefonica nel campo dell'assicurazione malattie è stata più volte tematizzata senza che si sia giunti a una soluzione soddisfacente. L'autoregolamentazione sancita all'articolo 19 capoverso 3 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie non funziona e viene inoltre aggirata da call center/intermediari che operano all'estero. Il postulato 15.3985, che chiedeva un rapporto sull'autoregolamentazione, nonostante il parere positivo del Consiglio federale, è stato purtroppo respinto dal Consiglio nazionale.

Negli ultimi tempi si sta assistendo a un'intensificazione delle chiamate telefoniche con le quali si tenta di accaparrarsi clienti, in particolare per le assicurazioni complementari, con metodi estremamente aggressivi e subdoli e ad orari impossibili. Le persone interpellate vengono irretite con la prospettiva di un accredito e false promesse in una conversazione che ha il solo scopo di fissare un primo colloquio per la stipulazione di un'assicurazione. Molto spesso i colloqui sono gestiti da call center e intermediari che operano all'estero ma utilizzano numeri di telefono svizzeri (telefonia IP). In seguito i contatti per il primo appuntamento sono rivenduti agli assicuratori malattie o a intermediari. A volte le chiamate sono effettuate dagli assicuratori malattie o dagli intermediari stessi.

Queste chiamate pubblicitarie sono effettuate anche a numeri di rete fissa provvisti dell'asterisco che dovrebbe proteggerli dalla pubblicità e a numeri di rete mobile non di pubblico dominio.

Molte delle persone chiamate hanno un passato migratorio e sono poco, a volte molto poco informate sul nostro sistema assicurativo. Altre, invece sono anziane o presentano entrambe le caratteristiche. Viene spudoratamente sfruttata l'ignoranza di queste persone per rifilare loro assicurazioni complementari care, spesso senza farsi scrupolo di creare doppioni assicurativi. Se poi proprio per questo motivo provano a recedere dai contratti, le persone ingannate devono affrontare una lunga e snervante battaglia burocratica con gli assicuratori malattie.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. È a conoscenza di questa nuova forma di pubblicità telefonica aggressiva?

2. Cosa ne pensa?

3. Come si può intervenire per contrastarla, soprattutto nei casi in cui le telefonate provengono dall'estero?

4. In generale come valuta l'autoregolamentazione che vige nel settore?

5. Come valuta le ripercussioni della pubblicità telefonica aggressiva sui costi della sanità?

6. Gli assicurati sono sufficientemente protetti contro i doppioni assicurativi che vengono a crearsi in conseguenza di questi metodi?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Il Consiglio federale è consapevole che le telefonate indesiderate degli intermediari assicurativi sono fonte di fastidio e irritazione per la popolazione. Per ovviare al problema, alla fine del 2015 ha posto in consultazione una modifica della legge sulle telecomunicazioni (LTC; www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > DATEC) finalizzata soprattutto a proteggere i cittadini dal piazzismo telefonico. L'avamprogetto prevede un cambiamento di sistema per quanto riguarda le chiamate pubblicitarie indesiderate (art. 45a LTC). I fornitori di servizi di telecomunicazione saranno tenuti, come già avviene per gli spam, a filtrare su tutta la propria rete anche le telefonate pubblicitarie indesiderate. Al momento ciò non è loro permesso, in quanto secondo l'articolo 21a LTC vige l'obbligo di interoperabilità per tutte le chiamate. Come per gli spam, nella prassi occorrerà cooperare a livello internazionale affinché il filtraggio sia efficace in modo duraturo.

La nuova lettera u dell'articolo 3 capoverso 1 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), la cui revisione è parte della modifica della LTC, prevede l'equiparazione dei numeri che non figurano sull'elenco - cioè soprattutto i numeri di cellulare - ai numeri dell'elenco preceduti da un asterisco. La protezione contro le chiamate pubblicitarie indesiderate prevista dal diritto della concorrenza sarà così allargata ai detentori di telefonini. Nel caso di telefonate pubblicitarie, i call center saranno obbligati a indicare sempre i propri numeri di telefono che devono essere iscritti nell'elenco telefonico e che essi sono autorizzati a utilizzare (art. 3 cpv. 1 lett. v LCSl). Al fine di potenziare maggiormente i mezzi per contrastare riprovevoli pratiche di pubblicità telefonica, il 18 marzo 2016 il Parlamento ha previsto nella legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni che le autorità competenti debbano ricevere informazioni in merito al titolare dei numeri telefonici che violano l'articolo 3 capoverso 1 lettera u LCSl.

Per rafforzare la protezione degli assicurati, si potrebbe pensare d'introdurre un divieto generale di pubblicità con possibilità di deroga (opt-in). Ma anche un sistema di questo tipo non potrebbe impedire le telefonate illegali eseguite dall'estero utilizzando numeri svizzeri. Perseguire penalmente i call center ubicati all'estero è infatti estremamente difficile a causa dell'impossibilità di localizzare le chiamate e degli oneri sproporzionati comportati dall'assistenza giudiziaria internazionale necessaria in questi casi.

4. Le convenzioni concluse dalle due associazioni mantello con i loro membri sono in vigore dal 1° gennaio 2016 (accordo di Santésuisse: www.santesuisse.ch > pour les assurés > prestations > démarchage téléphonique: déclaration > dossier, disponibile solo in tedesco e francese; accordo di Curafutura: www.curafutura.ch > Temi > Qualità). Il Consiglio federale ritiene che sia ancora troppo presto per tracciare un primo bilancio della loro efficacia, ma ne segue con attenzione l'attuazione.

5. Le provvigioni versate agli intermediari assicurativi sono parte integrante dei costi amministrativi degli assicuratori e sono dunque finanziate con i premi degli assicurati. Nell'assicurazione sociale contro le malattie, gli assicuratori le indicano separatamente nel conto annuale, conformemente all'articolo 19 capoverso 2 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (RS 832.12), il che facilita il controllo dell'autorità di vigilanza, che verifica che i costi amministrativi dell'assicuratore rientrino nei limiti di una gestione economica.

6. L'assicurazione sociale contro le malattie e le assicurazioni complementari sono rette da due legislazioni diverse e sottoposte a due diverse autorità di vigilanza. Nell'assicurazione di base, la doppia assicurazione è esclusa. Un nuovo rapporto assicurativo può iniziare soltanto quando termina il rapporto precedente. Nelle assicurazioni complementari, invece, è l'assicurato stesso a dover badare di evitare le doppie assicurazioni. Non sono previsti mezzi di vigilanza specifici.

Risposta del Consiglio federale.