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Criteri per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente. Incentivi o fattori di costo?

16.3803 · Interpellanza · 2016-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. Negli ultimi cinque anni, a quante persone ammesse provvisoriamente è stato accordato il ricongiungimento familiare? A quante è stato negato?

2. Quali sono i motivi di rifiuto? Quante domande sono state respinte nonostante il richiedente lavorasse a tempo pieno?

3. Quali sono le differenze sul piano dell'attività lucrativa, della dipendenza dall'aiuto sociale e dei costi sanitari tra le persone ammesse provvisoriamente coniugate con e quelle senza famiglia in Svizzera?

4. Quali sono le differenze sul piano dell'evoluzione dello statuto di soggiorno tra le persone ammesse provvisoriamente coniugate con e quelle senza famiglia in Svizzera?

5. Quali sono gli indicatori di un'integrazione riuscita delle persone ammesse provvisoriamente coniugate? In che misura tali fattori differiscono nel caso di persone in Svizzera con la famiglia e coloro che sono nel nostro Paese senza la loro famiglia?

6. Ritiene necessario intervenire nell'ambito del ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente per migliorarne l'integrazione?

Begründung

Per gli stranieri e i rifugiati ammessi provvisoriamente (qui di seguito persone ammesse provvisoriamente) il ricongiungimento familiare (dei coniugi e dei figli minori di 18 anni) è possibile soltanto se il richiedente è ammesso a titolo provvisorio da almeno tre anni, può sostenere finanziariamente la sua famiglia e dispone di un'abitazione conforme ai bisogni della famiglia. Criteri tanto severi hanno fatto sì che nel 2015 il ricongiungimento familiare sia stato concesso a persone ammesse provvisoriamente soltanto in una sessantina di casi.

Tali criteri possono incoraggiare l'attività lucrativa e l'indipendenza dall'aiuto sociale, ma possono anche cagionare costi. Se le preoccupazioni per la famiglia in pericolo nel Paese di origine prevalgono e la separazione ostacola l'integrazione, i costi sanitari e di aiuto sociale possono aumentare. Per poter valutare l'effetto dei criteri, occorre considerare le differenze con le persone ammesse provvisoriamente coniugate giunte come famiglia in Svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

1. In totale, dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto 2016 sono state materialmente trattate 826 domande di ricongiungimento familiare presentate da stranieri e rifugiati provvisoriamente ammessi (qui di seguito "persone ammesse provvisoriamente"), di cui 257 sono state accolte e 569 respinte.

2. Affinché una domanda di ricongiungimento familiare sia accolta devono essere soddisfatte cumulativamente le condizioni elencate all'articolo 85 capoverso 7 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20). L'autorità cantonale in materia di stranieri trasmette la domanda alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) precisando in un parere se le condizioni legali sono soddisfatte. I più frequenti motivi per un respingimento della domanda da parte della SEM sono il fatto che il termine di tre anni non è ancora scaduto o che la famiglia dipende dall'aiuto sociale (art. 85 cpv. 7 lett. c LStr). Se le condizioni per il ricongiungimento familiare non sono soddisfatte, la SEM verifica l'adeguatezza del respingimento della domanda. Questa verifica è retta dall'articolo 96 LStr, secondo cui nell'esercizio del potere discrezionale le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici, della situazione personale e del grado d'integrazione dello straniero. Dal punto di vista del contenuto, la verifica è identica a quella di cui all'articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU; RS 0.101).

3. Dalla statistica emerge che tra le persone ammesse provvisoriamente, quelle entrate in Svizzera senza famiglia sono più sovente professionalmente attive rispetto a quelle coniugate e immigrate con la famiglia. Le persone del primo gruppo sono manifestamente incentivate a lavorare poiché in tal modo possono permettersi il ricongiungimento familiare. Il Consiglio federale non può rispondere alla domanda relativa ai costi sanitari, poiché la Confederazione non rileva dati relativi ai costi sanitari individuali. Non è nemmeno possibile esprimersi in merito al ricorso all'aiuto sociale, dato che l'attuale metodo di rilevamento della pertinente statistica non consente questo tipo di analisi.

4. Le prospettive di regolarizzazione del soggiorno (permesso B) di una persona ammessa provvisoriamente dipendono dal suo grado d'integrazione e dunque dalla capacità di integrarsi. Il grado d'integrazione è esaminato individualmente per ogni singolo caso sulla base dei criteri legali, in particolare della situazione professionale, finanziaria, familiare e sociale. La presenza della famiglia in Svizzera può costituire un freno per l'integrazione nel mercato del lavoro (cfr. 3.) e di conseguenza cagionare maggiori spese per l'aiuto sociale. D'altra parte, può anche favorire l'integrazione e quindi le prospettive di regolarizzazione grazie alla scolarizzazione dei bambini.

5. I criteri per un'integrazione riuscita non dipendono dallo stato civile. Elencati all'articolo 4 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; 142.205), sono in particolare: il rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei valori della Costituzione federale, l'apprendimento della lingua nazionale e la volontà di partecipare alla vita economica e acquisire una formazione. La revisione parziale della LStr (13.030, Integrazione), attualmente dibattuta in Parlamento, sancisce i medesimi criteri a livello di legge (art. 58a D-LStr).

6. Nel recente rapporto "Ammissione provvisoria e persone bisognose di protezione: analisi e possibilità d'azione", il Consiglio federale si è espresso in merito ai possibili adeguamenti dell'ammissione provvisoria. Nel quadro della corrente revisione parziale della LStr (13.030, Integrazione) sono in particolare previsti adeguamenti volti a facilitare l'avvio di un'attività lucrativa per le persone ammesse provvisoriamente.

Risposta del Consiglio federale.