16.3811 · Mozione · 2016-09-29
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali deve essere modificata in modo tale che i detentori di battelli da carico che navigano in acque svizzere non debbano più pagare l'imposta sugli oli minerali (per diesel e benzina), analogamente ai detentori di veicoli adibiti alla preparazione di piste.
Begründung
I battelli da carico che navigano in acque svizzere (p. es. battelli che trasportano ghiaia) sono molto rispettosi dell'ambiente, infatti necessitano di relativamente poco carburante per trasportare grossi quantitativi di merce, e non fanno uso delle strade. Il trasporto successivo viene per lo più eseguito mediante autocarri.
Gli autocarri soggiacciono all'imposta sugli oli minerali, pertanto la perdita fiscale è molto esigua.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I carburanti soggiacciono all'imposta sugli oli minerali e al supplemento fiscale sugli oli minerali. L'imposta sugli oli minerali è un'imposta a destinazione parzialmente vincolata e non una tassa per l'impiego delle strade. Perciò è irrilevante che il carburante sia impiegato nella circolazione stradale o altrove. La legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.61) prevede sia agevolazioni fiscali sia esenzioni dall'imposta.
Per i carburanti impiegati per l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca professionale e l'estrazione della pietra da taglio naturale è prevista, ad esempio, la restituzione di una parte dell'imposta sugli oli minerali e dell'intero supplemento fiscale. In tal modo si evita che la produzione nel settore primario sia gravata da tributi fiscali.
Le imprese di trasporto concessionarie della Confederazione, anch'esse esentate dall'imposta, forniscono prestazioni di interesse pubblico. Per questo motivo esse ricevono sussidi da Confederazione e cantoni nel traffico regionale. Al fine di non gravare con tributi fiscali queste prestazioni, alle imprese di trasporto pubblico viene restituita una parte dell'imposta sugli oli minerali e l'intero supplemento fiscale.
Inoltre, dal 1° ottobre 2016 l'esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali è concessa anche ai veicoli adibiti alla preparazione di piste. Affinché questa esenzione non influisca sulla cassa generale della Confederazione, i carburanti impiegati da tali veicoli sono esentati dall'imposta solo nella misura in cui l'imposta è destinata a coprire le spese del traffico stradale.
I trasporti effettuati con i battelli sono avvantaggiati rispetto a quelli eseguiti su strada, dato che i veicoli stradali sono assoggettati alla TTPCP. Un'agevolazione fiscale per i battelli da carico non comporterebbe un trasferimento del traffico merci dalla strada alla via d'acqua. Un tempo i battelli da carico beneficiavano di un'agevolazione fiscale, soppressa il 1° aprile 1994 nel quadro di misure di risanamento dei conti della Confederazione. Tale soppressione non ha avuto particolari conseguenze negative sui battelli da carico.
La Confederazione finanzia i propri compiti e le proprie spese connessi alla circolazione stradale attraverso entrate a destinazione vincolata, principalmente l'imposta sugli oli minerali (incluso il supplemento fiscale). Per colmare il previsto deficit di finanziamento, nel quadro del progetto concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (Fostra) il Consiglio federale e il Parlamento hanno previsto varie misure relative alle entrate e alle uscite. In tal modo il finanziamento futuro delle strade nazionali e dei progetti d'agglomerato è sufficientemente garantito. Un'esenzione dall'imposta sugli oli minerali per i battelli da carico e la conseguente perdita di entrate andrebbe a contrastare tali sforzi ed è pertanto da rifiutare.
Inoltre, l'articolo 7 lettera g della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (RS 616.1) disciplina il fatto che di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali. Per motivi di regolamentazione nonché di politica finanziaria non è pertanto opportuno estendere i sussidi sotto forma di restituzione dell'imposta sul carburante.
In base a una stima dell'Associazione Svizzera proprietari di draghe e chiatte, l'agevolazione fiscale per i battelli da carico comporterebbe una perdita delle entrate provenienti dall'imposta sugli oli minerali pari a circa 600 000 franchi all'anno. Se tale agevolazione dovesse riguardare anche il trasporto su chiatte, la perdita fiscale aumenterebbe di circa 200 000 franchi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.