16.3815 · Mozione · 2016-09-29
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di limitare la quota di acquisti da parte del DDPS che non sottostanno alle regole dell'OMC al minimo indispensabile a livello di politica di sicurezza e, per quanto possibile, di subordinare anche gli acquisti del DDPS alle regole usuali dell'OMC e alla legislazione in materia di acquisti pubblici, estendendo in tal modo sensibilmente la protezione giuridica e la trasparenza.
Begründung
Nel suo parere in merito all'interpellanza 16.3564 il Consiglio federale rileva che per quanto riguarda "l'acquisto di materiale bellico" non è applicabile né la legislazione dell'OMC né il diritto federale in materia di acquisti pubblici e non vi è quindi alcuna protezione giuridica per gli offerenti non considerati nel quadro delle aggiudicazioni. Il motivo risiede nel fatto "che nel caso di abuso della protezione giuridica, importanti e urgenti acquisti di materiale bellico potrebbero subire considerevoli ritardi".
Si pone però la questione di quali "acquisti di materiale bellico" siano da considerarsi così "importanti e urgenti" da non dover sottostare, nell'"interesse della difesa del nostro Paese", a una corretta procedura d'acquisto.
Tutti questi concetti lasciano un margine discrezionale troppo ampio. L'incertezza giuridica è grande e non diminuirà visto che il Consiglio federale passa la palla ai tribunali e raccomanda di contestare "mediante ricorso" la "natura bellica del materiale" nei casi dubbi oppure contestare se questo materiale debba essere assoggettato alle regole dell'OMC.
Uno sguardo all'Accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (AAP; RS 0.632.231.422), ormai obsoleto, illustra l'urgente necessità di chiarire i concetti allora utilizzati. Chi e che cosa sia assoggettato all'AAP non è mai stato pubblicato nella Raccolta sistematica del diritto federale, ma si trova soltanto sulla pagina web dell'OMC nel cosiddetto "schweizerischen Annex 1", in cui regna una gran confusione. Tra i vari concetti si parla nel contempo di "Dipartimento militare federale DMF" e di "DDPS" e sono elencati i nomi di autorità federali non più esistenti da tempo. L'"elenco dei materiali civili per la difesa", il cui acquisto sottostà alla legislazione dell'OMC, è obsoleto e da esso traspare fortemente lo spirito antiliberale della Guerra fredda. È necessario un chiarimento che miri a sottrarre alla normativa dell'OMC applicabile agli acquisti soltanto i beni d'armamento high-tech realmente sensibili a livello militare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene opportuno continuare con la pratica attuale. Un'estensione della protezione giuridica sarebbe pregiudizievole. Come già menzionato nella sua risposta all'interpellanza 16.3564 citata dall'autore della mozione, la possibilità di un'utilizzazione abusiva del ricorso da parte di un offerente (straniero) che non ha ottenuto una commessa costituisce un rischio. L'aggiudicazione potrebbe essere oggetto di un esame da parte del potere giudiziario ed essere quindi ritardata o persino annullata. Inoltre, il diritto di consultazione, connesso alla protezione giuridica, che viene accordato ai ricorrenti e ai tribunali è contrario alla tutela del segreto richiesto nell'ambito degli acquisti militari sia in Svizzera sia nello Stato estero che fornisce i beni d'armamento in questione.
Il fatto che la protezione giuridica non si applichi non significa tuttavia che la procedura d'acquisto non sia corretta. Secondo la legislazione in vigore e il diritto riveduto, gli acquisti di materiale bellico sono aggiudicati nell'ambito di una procedura mediante invito, indipendentemente dal valore soglia. Ciò si applica parimenti agli acquisti il cui importo è inferiore al valore soglia OMC. Nell'ambito di tale procedura l'acquirente determina quali fornitori possono presentare un'offerta. I fornitori invitati sono in competizione tra loro, ciò che permette di garantire una forma di concorrenza.
Questa pratica soddisfa altresì le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio. In effetti, gli appalti in materia di armi, di munizioni o di materiale bellico o di acquisti indispensabili alla sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale sono esclusi dall'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC. La nozione di materiale bellico ai sensi del diritto in materia di acquisti pubblici è definita in base all'elenco delle munizioni di Wassenaar. Tale elenco è un allegato all'intesa di Wassenaar sul controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso. Inoltre, l'elenco delle munizioni, che comprende tutto il materiale bellico soggetto ad autorizzazione, costituisce la base dell'allegato 1 (Elenco del materiale bellico) dell'ordinanza concernente il materiale bellico (OMB; RS 514.511).
L'AAP del 1994 è stato riveduto nel 2012 e sarà trattato dalle Camere federali nel 2017. L'AAP è applicato in Svizzera attraverso la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), la quale è attualmente in fase di revisione totale e sarà parimenti trattata dalle Camere federali nel corso del 2017. Il campo d'applicazione della legge è indicato agli articoli 2 a 4 con la menzione delle eccezioni di cui all'AAP.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.