16.3824 · Interpellanza · 2016-09-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Come ogni autunno, il cambio di stagione è accompagnato da un aumento dei premi dell'assicurazione malattie. Da anni spuntano da ogni parte proposte di riduzione dei costi della sanità. La soluzione potrebbe essere l'introduzione di una cassa malati pubblica, ma il Consiglio degli Stati ha optato per un meccanismo che permette di aumentare la franchigia minima in proporzione all'incremento dei costi.
Per ridurre determinate spese, segnatamente quelle amministrative, basterebbe mettere in pratica alcune semplici misure. Numerosi assicuratori, per esempio, inviano ai loro clienti fatture di partecipazione ai costi secondo l'aliquota percentuale di importo inferiore ai 5 franchi. Una tale pratica non è soltanto inefficiente, ma anche dispendiosa per tutti, se si considera il costo della carta, della stampa e dell'invio, senza dimenticare la transazione finanziaria!
Gradirei quindi conoscere la posizione del Consiglio federale in merito:
1. Cosa pensa di questa pratica?
2. Sarebbe fattibile l'istituzione di un sistema di fatturazione con un minimo fatturabile (p. es. 10 o 20 franchi), riportando gli importi inferiori alla fattura successiva?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Nel sistema del terzo pagante, l'assicuratore è il debitore della remunerazione del fornitore di prestazioni (art. 42 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10) e spetta a lui fatturare la partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale) all'assicurato. Fatto salvo il divieto di abuso del diritto, l'assicuratore dispone di un'ampia autonomia in questo settore. Ha facoltà di allestire una fattura individuale per ognuna delle prestazioni di cui ha beneficiato l'assicurato, di attendere di fatturare la partecipazione ai costi relativa al trattamento completo o d'inviare all'assicurato una sola fattura riguardante diverse prestazioni non correlate. La procedura adottata dall'assicuratore deve avvenire nel rispetto di due principi: permettere all'assicurato, alla ricezione della fattura, di capire quali sono le prestazioni cui si fa riferimento nella stessa e contenere i costi amministrativi entro i limiti propri ad una gestione economica (art. 19 cpv. 1 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, LVAMal; RS 832.12). Le fatture di importo modesto concernono di solito una sola prestazione e hanno il vantaggio di essere facilmente comprensibili per gli assicurati, pur richiedendo un maggiore onere amministrativo per gli assicuratori. Il Consiglio federale ritiene che sia opportuno lasciare definire a questi ultimi una procedura efficiente in questo settore.
Risposta del Consiglio federale.