16.3834 · Interpellanza · 2016-09-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Un contratto quadro stipulato tra l'associazione contro l'aborto Pro Life e gli assicuratori malattie CSS e Helsana prevede che gli assicurati procurati da Pro Life beneficino di una riduzione dei premi dell'assicurazione complementare. Dal canto suo, Pro Life concede questo ed altri benefici soltanto dopo la sottoscrizione di un documento di rinuncia all'aborto. Il fatto che questo documento non abbia valore giuridico non rende la situazione meno problematica.
Non è infatti certo che gli assicurati conoscano il loro diritto al rimborso delle prestazioni di base, di cui fa parte anche l'interruzione volontaria della gravidanza (IVG), indipendentemente dalla sottoscrizione del documento di Pro Life e dall'accesso a tariffe vantaggiose per le assicurazioni complementari. Non è nemmeno certo che gli assicurati comprendano la differenza tra assicurazione di base e assicurazione complementare e tra i rispettivi cataloghi di prestazioni.
La possibilità di abortire rappresenta sia una questione rilevante per la sanità pubblica, sia un diritto votato dal popolo, che in quanto tale non può essere oggetto di accordi che la limitino. Inoltre il popolo ha recentemente confermato in un'altra votazione l'inclusione di questa prestazione nell'assicurazione di base. Alla luce di questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Conferma la validità legale dei contratti quadro stipulati tra associazioni contro l'aborto e assicurazioni malattie, che prevedono la rinuncia morale all'aborto?
2. Al secondo punto della sua risposta all'interpellanza Stump 98.3619, il Consiglio federale ha dichiarato di avere imposto severe condizioni alla collaborazione tra alcune assicurazioni malattie e l'associazione Pro Life. In che modo e con quale frequenza verifica il rispetto di queste condizioni?
3. Verifica regolarmente che gli assicurati procurati da Pro Life siano a conoscenza del loro diritto di beneficiare del rimborso di un'IVG, nonostante la sottoscrizione del documento di Pro Life?
4. Non ritiene che la pressione morale esercitata comprometta la libertà di scelta degli assicurati e costituisca un rischio per la loro salute?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per quanto concerne i rapporti con l'associazione Pro Life, occorre distinguere tra quelli intrattenuti con singoli assicuratori e quelli con i suoi membri.
Agli assicuratori che offrono l'assicurazione sociale contro le malattie non è vietato incaricare privati di procurare loro assicurati. Allo stesso modo, gli assicurati possono impegnarsi nei confronti di terzi, come l'associazione Pro Life, a rinunciare a prestazioni sociali. Una tale rinuncia vale tuttavia soltanto nei confronti di terzi, nella fattispecie l'associazione Pro Life. Il Consiglio federale capisce che simili offerte possano essere ritenute problematiche. È importante però sottolineare che questa rinuncia non limita il diritto dell'assicurato di ricevere dagli assicuratori le prestazioni previste dalla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Il Consiglio federale ha già sottolineato questo aspetto nella sua risposta all'interpellanza Stump 98.3619, menzionata dall'autrice della presente interpellanza. Pertanto, l'assicuratore dovrà rimborsare i costi di un'interruzione non punibile della grafidanza di cui all'articolo 30 LAMal anche alle assicurate che hanno sottoscritto una dichiarazione di rinuncia all'aborto. La LAMal disciplina le prestazioni dell'assicurazione malattie in modo unitario.
2. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), incaricato di vigilare sugli assicuratori che offrono l'assicurazione sociale contro le malattie, controlla regolarmente se questi ultimi rispettano le prescrizioni legali e interviene se uno di loro viola la legge rifiutandosi di rimborsare i costi delle prestazioni della LAMal. Tuttavia l'UFSP non dispone di elementi per ritenere che gli assicuratori che hanno stipulato un contratto di intermediazione con l'associazione Pro Life non rimborsino come dovrebbero le prestazioni definite nella LAMal.
3. La dichiarazione di adesione all'associazione Pro Life menziona il diritto al finanziamento dell'aborto da parte dell'assicurazione malattie conformemente all'articolo 30 LAMal. Gli assicuratori sono inoltre tenuti, nei limiti delle loro competenze, ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA; RS 830.1). Possono adempiere questo obbligo informando i loro assicurati in modo generale (p. es. nella rivista destinata agli assicurati o sul sito Internet) o rispondendo alle loro domande.
4. Il Consiglio federale parte dall'assunto che le persone che aderiscono all'associazione Pro Life lo facciano volontariamente. Non è a conoscenza di casi di violazione delle prescrizioni legali.
Risposta del Consiglio federale.